Il decreto legge n. 35 del 14 Marzo 2005 (decreto competitività) convertito nella L. 14 maggio 2005 n. 80, ha innovato profondamente la disciplina riguardante il concordato preventivo, in un'ottica di complessiva revisione delle procedure fallimentari.
Fra le novità si segnala l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie, la centralità del ruolo e l'estensione dei poteri del curatore fallimentare e del comitato dei creditori e il correlativo ridimensionamento di quelli del giudice delegato.
Il presente intervento riepiloga i caratteri principali dell'istituto del concordato preventivo così come risultante dai recenti interventi normativi.
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1) Le nuove condizioni per l'ammissione al concordato preventivo (art. 160 L.F.)
Il decreto legge n. 35/2005 convertito in Legge n. 80 del 14 Maggio 2005 è entrato in vigore il 17 Marzo 2005 trovando applicazione per tutti i procedimenti pendenti e non ancora omologati a tale data.
Il nuovo articolo 160 della Legge Fallimentare (Regio decreto n. 267 del 1942) prevede ora che l'imprenditore che si trova in stato di crisi (non si fa più riferimento allo stato di insolvenza come nel testo previgente) può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
Le differenze rispetto al passato sono notevoli; in particolare scompare la valutazione della meritevolezza del debitore ai fini dell'ammissione alla procedura : così non è più richiesto, tra l'altro, l'iscrizione al Registro delle Imprese da almeno un biennio (o dall'inizio dell'impresa, se di minore durata), la tenuta di una regolare contabilità in detto periodo, la non sottoposizione a procedure concorsuali nei 5 anni precedenti o alla condanna per bancarotta o reati contro l'economia pubblica.
Non vengono più riproposte le due condizioni tassativamente previste in precedenza per la proposta di concordato, vale a dire la soddisfazione di almeno il 40% dei crediti chirografari (indicando idonee garanzie reali e/o personali entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato) né l'altra dell'offerta ai creditori per la cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio del debitore alla data della proposta di concordato.
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2) La domanda di concordato (art. 161 L.F.) - Ammissione alla procedura (art. 163 L.F.)
La domanda di concordato (art. 161 L.F.)
La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale.
Il debitore deve allegare al ricorso:
a) la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Sarà un professionista (in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare) ad attestare, sotto la propria responsabilità, la verità dei dati contenuti nel piano e nella documentazione di cui sopra e la concreta fattibilità dello stesso.
Ammissione alla procedura (art. 163 L.F.)
Il Tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo.
Il provvedimento di apertura del concordato:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori (non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento fissando il termine per la comunicazione di questo ai creditori);
3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29 L.F. ;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma (dichiarazione di fallimento per mancanza delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo).
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3) La maggioranza per l'approvazione del concordato (art. 177 L.F.)
La maggioranza per l'approvazione del concordato (art. 177 L.F.).
Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima.
E' evidente come, dalla riformulazione di questo articolo, sia scomparso il riferimento a maggioranze ben maggiori (i due terzi) per passare ora al criterio della maggioranza semplice.
Il Tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui si è detto, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
4) L'approvazione del concordato e il giudizio di omologazione (art. 180 L.F.)
L'approvazione del concordato e il giudizio di omologazione (art. 180 L.F.)
Il Tribunale fissa un'udienza in Camera di consiglio per la comparizione del debitore e del Commissario giudiziale. Il provvedimento viene affisso all'albo del Tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti.
Nello stesso termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria.
Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 è raggiunta (la maggioranza semplice di cui si è detto), approva il concordato con decreto motivato.
Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17 L.F.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
5) La chiusura della procedura (art. 181 L.F.) - Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.)
La chiusura della procedura (art. 181 L.F.)
La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione.
L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell\'articolo 161 L.F.; il termine può essere prorogato per una sola volta dal Tribunale di sessanta giorni.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.)
Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione prevista dall'articolo 161 per l'ammissione al concordato preventivo, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
Si tratta dunque di accordi stragiudiziali attraverso i quali evitare l'aggravamento dello stato di crisi (o addirittura scongiurare il fallimento) per i quali seguirà la pubblicazione nel Registro delle Imprese (i creditori ed ogni altro interessato potranno proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione).
Il Tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in Camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del Tribunale è reclamabile alla Corte di Appello (art. 183 L.F.) entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel Registro delle Imprese. L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel Registro delle Imprese.