Normalmente, a seguito dell'impugnazione, i vizi della sentenza di primo grado vengono emendati con la sentenza di appello. Infatti, il giudice di appello, accertata una causa di nullità, decide nel merito ordinando, se del caso, la rinnovazione degli atti nulli. Sussistono, tuttavia, delle fattispecie di vizi la cui gravità viene ritenuta tale da imporre che la Commissione Regionale , lungi dall'espletare un riesame del merito della controversia, rimetta la causa alla Commissione Tributaria Provinciale.
Tale rimessione, assumendo le caratteristiche di un giudizio meramente rescindente, cui segue il giudizio rescissorio di fronte giudice di primo grado, configura una deroga al principio generale secondo cui l'appello è un mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo.
La scelta legislativa che ne costituisce il fondamento risponde, evidentemente, all'esigenza di evitare che venga perso, di fatto, un grado di giurisdizione.
La disciplina della rimessione in sede di appello alla Commissione Tributaria Provinciale, così come prevista dall'art. 59 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è caratterizzata da importanti elementi di novità rispetto alla disciplina precedente. Infatti, l'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 contemplava l'istituto in esame nelle sole ipotesi in cui il contraddittorio non fosse stato costituito regolarmente o il collegio fosse stato composto in modo illegittimo.
Nessun onere di riassunzione della causa incombeva al contribuente o all'Amministrazione Finanziaria.
Tale limitata casistica è stata oggetto di ampliamento ad opera del legislatore del 1992, che ha previsto che la Commissione Tributaria Regionale rimetta la causa alla Commissione Tributaria
Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata, oltre che nei due casi già citati, anche nelle ulteriori seguenti ipotesi:
- quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
- quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo avverso il provvedimento presidenziale;
- quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
L'ampliamento espresso delle ipotesi di rimessione, previste dall'articolo 59, elimina ogni dubbio sorto nel sistema previgente sulla tassatività o meno dei casi di rimessione e sulla opportunità della integrazione analogica con i casi di rimessione contemplati dagli articoli 353 e 354 del codice di procura civile.
In sostanza, il legislatore ha assunto come parametro gli artt. 353 e 354 c.p.c., discostandosene laddove le particolari esigenze del contenzioso tributario lo rendessero necessario.
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