La SIAE incassa queste quote sugli apparecchi di registrazione e i supporti vergini, direttamente dovute da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato tali supporti allo scopo di trarne profitto, che successivamente ridistribuire ad autori di musiche e film, e alla case discografiche e di produzione.
Tali quote vengono fatte pagare per compensare il fatto, che i suddetti supporti possano essere usati per copie private di brani di opere assoggettate a diritto d'autore.
Forse non tutti sanno che se un'impresa utilizza tali supporti in quantità massiccia, per l'archiviazione di dati funzionali alla propria attività, e non per effettuare copia privata di brani altrui protetti, può chiedere il rimborso del contributo versato per - copia privata -.
Normativa di Riferimento:
Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 - "Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione"
1) INTRODUZIONE - IL COSIDDETTO COMPENSO PER COPIA PRIVATA
Il Decreto Legislativo n.68 del 9 aprile 2003, si basa sugli stessi principi della precedente Legge n. 93 del 5 febbraio 1992, che ha introdotto per la prima volta in Italia il compenso per la - copia privata - ovvero:- è prevista un' eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori;
- i n virtù di tale eccezione, al consumatore persona fisica è consentito di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale, fonogrammi e videogrammi;
- a fronte del beneficio che il consumatore persona fisica trae dalla facoltà di - copia privata - è previsto un compenso a favore di autori, artisti e produttori (la SIAE incassa delle quote su tutti i supporti digitali vergini, che poi ridistribuisce ad autori, artisti e produttori);
- tale compenso è corrisposto sugli apparecchi di registrazione e sui supporti vergini.
Possono beneficiare dell'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:
- per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
- mediante l'utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per - copia privata - previsto dalla legge.
Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori.
2) RIMBORSO DEL COMPENSO PER COPIA PRIVATA
Tutto ciò premesso, le IMPRESE che effettuano l'acquisto di supporti vergini audio e video, analogici e digitali, dedicati e non dedicati, per l'archiviazione di dati , documenti digitali o registrazioni propri , possono richiedere alla SIAE, il rimborso del compenso per - copia privata - già corrisposto da fabbricanti e importatori di supporti vergini, purché questi ultimi siano stati venduti successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 (29 aprile 2003).Devono sussistere determinate condizioni:
- che i supporti siano usati solo per archiviazione di propri dati, funzionali alla propria attività;
- che si offrano garanzie formali e sostanziali sul fatto che i collaboratori ed i dipendenti non utilizzino i supporti acquistati dalla ditta, per farne uso privato;
- che l'impresa sia iscritta nel registro delle imprese tenuto presso le Camera di commercio (il discorso non è estendibile quindi ai liberi professionisti);
- che l'impresa si impegni a consentire alla SIAE l'esercizio dell'attività di controllo sulla veridicità di quanto affermato;
- che il compenso del quale è chiesto il rimborso sia riferibile a supporti vergini acquistati dal richiedente successivamente alla data di entrata in vigore del d. lgs. 68/2003 (29 aprile 2003);
- che il compenso del quale è chiesto il rimborso sia riferibile a supporti vergini per i quali il fabbricante o l'importatore abbiano effettivamente corrisposto il compenso per - copia privata - nella misura e con le modalità previste dal detto d. lgs. 68/2003.
3) MODALITA' PER LA RICHIESTA DEL RIMBORSO
La facoltà di chiedere il rimborso è esercitabile entro e non oltre il termine perentorio di 90 giorni dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di acquisto dei supporti.La richiesta di rimborso, da redigere su modello R.IMP., dovrà pertanto pervenire alla stessa SIAE (Direzione Generale - Ufficio Copia Privata) entro tale termine.
In caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata , farà fede il timbro postale.
Successivamente, entro e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di acquisto, l'impresa richiedente il rimborso dovrà far pervenire alla SIAE detta fattura di acquisto , quietanzata con timbro e firma del fornitore , dalla quale risultino quantità, tipo e marchio/i dei supporti acquistati, nonché l'ammontare del corrispondente compenso per - copia privata - , indicato esplicitamente in fattura , quale voce separata, in modo che sia distinto dal prezzo del supporto.
Questo è indispensabile in quanto ad un controllo fiscale deve risultare evidente dalla fattura di acquisto che tale compenso è stato versato al venditore, il quale lo avrà a sua volta versato alla SIAE.
Per poter chiedere il rimborso è inoltre necessario che l'ammontare del compenso per copia privata indicato in fattura raggiunga i 50,00 euro.
Scarica il modello per la richiesta del rimborsoLink Utili:
http://www.siae.it