Questo provvedimento contiene importanti disposizioni che riguardano non soltanto la misura degli acconti dovuti ai fini Irap ma anche modifiche allo Statuto del Contribuente e limitazioni all'esercizio dell\'istituto del ravvedimento operoso ai fini Irap per il 2005.
1) Le modifiche allo Statuto del contribuente
L'art. 1 del provvedimento interviene direttamente a modificare l'art. 10 dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212 del 27 Luglio 2000) che attualmente esclude l'irrogazione di sanzioni quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o qualora si tratti di mera violazione formale senza debito di imposta. Secondo la nuova impostazione viene ora precisato che in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
La disposizione si propone, evidentemente, l'obiettivo di evitare che i contribuenti utilizzino a proprio favore l'attuale situazione di incertezza provocata dall'attesa della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dovrebbe definitivamente porre fine (salvo modifiche sostanziali del legislatore italiano) alla vicenda Irap in Italia, considerata una imposta che replica l'IVA e dunque non coerente con l'attuale assetto fiscale comunitario.
Ricordiamo però che sono pendenti anche giudizi, relativi alla stessa imposta, innanzi la Corte Costituzionale e presso svariate Commissioni Tributarie per controversie riguardanti la sussistenza o meno del requisito soggettivo da parte dei "piccoli professionisti" privi di beni strumentali idonei ad integrare l'elemento dell'autonoma organizzazione richiesto quale necessario presupposto per l'applicazione del tributo.
E' da rilevare subito che la novità apportata dal decreto legge si pone in contrasto con altri principi dello Statuto del contribuente (si pensi all'art. 1 dello stesso dove viene detto che le disposizioni contenute costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali).
2) Il blocco degli acconti IRAP
L'art. 1 del decreto legge in discussione prevede che ai fini del versamento dell'acconto Irap non si potrà utilizzare il criterio previsionale di quantificazione previsto dalla legge 154 del 1989: in sostanza si dovrà calcolare la misura degli acconti (il primo scaduto il 20 giugno scorso oppure, con la maggiorazione dello 0,40%, da versarsi entro il prossimo 20 Luglio ed il secondo con scadenza 30/11/2005) esclusivamente sulla base del dato storico.Le persone fisiche e le società di persone dovranno versare, a titolo di acconto Irap per il 2005, il 98 per cento del "totale imposta" Irap calcolato in Unico 2005.
Le società di capitali ed enti equiparati verseranno a titolo di acconto Irap per il 2005 il 99 per cento del rigo "totale imposta" evidenziato in Unico 2005.
Viene infatti preclusa la possibilità di commisurare l'acconto con riferimento all'imposta che il contribuente presume di dover pagare per il 2005 (cioè sulla base del valore della produzione 2005).
Ci si chiede dunque a quali conseguenze possano incorrere coloro che abbiano versato (legittimamente) l'acconto con il metodo presunto prima dell'entrata in vigore del dl 106/2005. A tal proposito il Sottosegretario all'Economia, nel corso di una interrogazione parlamentare, ha precisato che l'inapplicabilità delle norme contenute nel decreto riguarda soltanto i soggetti per i quali i termini per il versamento dell'acconto erano già scaduti alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso (coloro che avevano cessato l'attività a quella data). Per tutti quanti gli altri, invece, anche se il versamento è stato già effettuato, il calcolo va rifatto secondo le nuove regole.
L'art. 1 comma 4 del dl 106 interviene però a precisare che resta ferma la facoltà, per il contribuente, di esercitare la compensazione dei maggiori acconti versati rispetto a quelli che risulteranno dovuti dopo il completo riordino dell'Irap (con il probabile innalzamento della fascia di esenzione del tributo).
3) Esclusione del ravvedimento operoso
In caso di omesso o insufficiente versamento del saldo (per il periodo di imposta 2004) e degli acconti Irap per il 2005 non sarà possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97.Con il ravvedimento era possibile effettuare il versamento anche oltre le scadenze di legge maggiorando la somma dovuta degli interessi legali (calcolati al 2,50%) e versando contestualmente la sanzione in misura ridotta (del 3,75% se il pagamento avveniva entro 30 gg dalla scadenza ufficiale e del 6% se oltre i 30 gg ma entro un anno).