Mancano ormai soltanto le regole tecniche per completare la transizione completa, che saranno emanate con provvedimento del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie.
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1) Cos'è la posta elettronica certificata (PEC)?
Si tratta di un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione.Quello che viene certificato è l'avvenuto recapito del messaggio stesso: così facendo i messaggi di posta elettronica certificata equivalgono alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione e' valida agli effetti di legge.
La validità giuridica sarà data, oltre all'utilizzo della certificazione, dall'apposizione della firma elettronica: il documento trasmesso risulterà notificato ai fini di legge al destinatario che non potrà contestare l'avvenuto invio.
La firma digitale apposta dall'utente del servizio garantisce la provenienza del documento allegato (il certificato utilizzato per la firma individua univocamente il firmatario) nonché l'integrità vale a dire l'assenza di alterazioni, successive alla firma, del documento spedito.
Quindi, pur essendo possibile utilizzare il servizio di PEC da parte di chiunque e senza l'utilizzo della firma digitale (attraverso smartcard) soltanto l'apposizione di questa consentirà di dare pieno valore giuridico al messaggio trasmesso.
2) Il Gestore del Servizio
La novità del sistema previsto nel provvedimento ruota attorno alla figura del gestore del servizio, cioè del soggetto, pubblico o privato, che sarà chiamato ad erogare il servizio di posta elettronica certificata e gestirà i domini di posta elettronica certificata.Si tratta di soggetti inclusi in un apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica Amministrazione): se privati dovranno avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di Euro.
I Legali rappresentanti devono possedere particolari requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
Come indicato nell'articolo 3 del DpR 68/2005 il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
In sostanza, dunque, mittente e destinatario devono avere una casella di posta certificata rilasciata da un fornitore di posta certificata accreditato presso il CNIPA. Nel caso in cui il destinatario disponesse soltanto di una casella di posta ma non certificata il messaggio trasmessogli da una casella di posta certificata non potrà avere il valore di un - messaggio di posta certificata - a tutti gli effetti e mancherà la ricevuta di consegna.
3) Il funzionamento: le ricevute
Il Gestore del servizio si interpone tra il mittente e il destinatario gestendo tutta la fase delle ricevute.Il gestore del mittente provvederà a rilasciare, per ciascun messaggio inviato, la ricevuta di accettazione nel momento in cui parte il messaggio stesso nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata verrà da quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (art. 5).
Il gestore di PEC utilizzato dal destinatario fornirà al mittente, all'indirizzo elettronico da questo indicato, la ricevuta di avvenuta consegna.
La ricevuta di avvenuta consegna rappresenterà, per il mittente, prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
Nel caso di smarrimento della ricevuta il Gestore del servizio, del mittente o del destinatario, possono fornire le indicazioni (le registrazioni dei provider di PEC: i gestori, infatti, mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito "log" o registro dei messaggi; i dati là contenuti sono conservati per trenta mesi) riguardanti il passaggio del messaggio tra le due caselle di posta ma non il contenuto.
Si tratta però soltanto degli elementi essenziali: mittente, destinatari, oggetto, data e ora di spedizione-consegna. La normativa sulla privacy, infatti, vieta al Gestore di conservare una copia completa dei messaggi in transito per un tempo superiore a quello necessario per condurre a termine il servizio.
Qualora il messaggio di posta elettronica certificata non sia consegnabile (ad esempio perché la casella del destinatario è in blocco per raggiunti limiti di spazio) il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un apposito avviso.
Tutte le ricevute, di accettazione e di consegna sono firmate digitalmente dal rispettivo Gestore del Servizio.
L'accesso alla casella, rispettivamente per il mittente e per i destinatari, e lo scambio di messaggi avviene in condizioni di sicurezza (protocollo SSL) con possibilità di crittografare il messaggio per scopi di riservatezza della corrispondenza utilizzando i certificati di autenticazione usati anche per la firma dei messaggi e residenti su smartcard.
4) Le regole tecniche per l'attuazione della PEC
Il CNIPA ha predisposto una bozza di Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri recante le regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante la posta elettronica certificata. Il documento è stato approvato dal collegio del Centro il 12 Maggio scorso e definisce i requisiti tecnico funzionali per la pratica attuazione del servizio; è stato trasmesso agli organi competenti della commissione europea. Soltanto con la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del DPCM sarà possibile l'accreditamento dei Gestori del servizio di PEC.Le Camere di Commercio Italiane hanno predisposto il servizio "Legalmail" ( www.legalmail.it ) che prevede la disponibilità gratuita (da giugno fino al 31 Dicembre 2005) di una casella di PEC per le imprese. Come indicato nel comunicato stampa di Infocamere ( www.infocamere.it ) tutte le società stanno per ricevere dalla loro Camera di Commercio la lettera contenente il nome della casella Legalmail predefinita per ciascuna con la user e la password provvisoria per accedere al servizio.
Come sottolineato in quest'ultimo documento la raccomandata inviata per posta elettronica costa circa 0,35 centesimi di Euro, mediamente il 90% in meno di una raccomandata tradizionale con ricevuta di ritorno.