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I PRINCIPALI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI DI UNICO PERSONE FISICHE 2005

I principali oneri deducibili e detraibili di Unico persone fisiche 2005

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Il quadro RP di Unico, dedicato all'indicazione degli Oneri e spese sostenuti dal contribuente, rappresenta sicuramente una delle sezioni di maggiore interesse per il redattore della dichiarazione.

I principali oneri deducibili ("deduzioni"), destinati a ridurre il reddito imponibile sono diversi, tra questi possiamo citare: i contributi previdenziali ed assistenziali versati in osservanza di disposizioni legislative, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, le spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap.
La legge ammette la deducibilità di tutte queste spese a condizione che gli oneri deducibili siano stati sostenuti dal contribuente e siano rimasti effettivamente a suo carico.

I principali oneri detraibili ("detrazioni") che, diversamente dai precedenti, vanno a ridurre l'imposta lorda sono rappresentati, tra gli altri, dalle spese mediche, dagli interessi passivi sui mutui ipotecari per l'abitazione principale, dai premi pagati per le assicurazioni sulla vita, dalle spese funebri, dalle spese per istruzione e determinate erogazioni liberali in denaro.
Per poter includere queste spese nella dichiarazione dei redditi è necessario che le stesse siano state sostenute nel corso dell'anno per il quale viene presentata la dichiarazione, indipendentemente dal momento in cui le relative prestazioni sono eseguite: vale, infatti, il criterio di imputazione di "cassa".

Nel seguito si propone una panoramica delle principali spese che interessano il quadro RP mettendo in evidenza gli aspetti principali di ciascuna categoria.
Come indicato nelle istruzioni ministeriali ci sono alcune spese che possono essere detratte anche se sostenute nell'interesse di soggetti diversi, cioè familiari fiscalmente a carico o meno.

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1) Le Spese Sanitarie - Gli Interessi Passivi sui mutui ipotecari

LE SPESE SANITARIE

Le spese sanitarie di qualunque tipo esse siano (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, ecc.) danno diritto alla detrazione di imposta del 19%, dopo aver ridotto le spese stesse della franchigia di 129,11 Euro. La detrazione indicata spetta anche per le spese sanitarie sostenute per l'assistenza specifica resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica. Non vi sono limiti di spesa e riguarda tutte le persone che necessitano di assistenza di questo tipo.
Per poter beneficiare della detrazione per spese mediche il contribuente dovrà disporre della documentazione che comprova il sostenimento della spesa.
Innanzitutto la ricetta medica accompagnata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia con l'indicazione del ticket pagato per l'acquisto dei medicinali indicati nella prescrizione.
Se però sono stati acquistati medicinali che non necessitano di prescrizione medica è indispensabile conservare lo scontrino fiscale che riporti l'acquisto e la somma spesa.

Come indicato anche nella Circolare delle Entrate n. 15/E del 20.04.2005 per l'acquisto di medicinali da banco, in assenza di prescrizione medica è necessaria un'autocertificazione del contribuente attestante la necessità degli acquisti per il medesimo o per i familiari. Se lo scontrino non reca la dicitura - medicinali - o - farmaci -, bensì una dicitura generica, l'autocertificazione deve anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto dei farmaci necessari al contribuente o al familiare a carico e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia.

Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute, nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta lorda da questi ultimi dovuta. L'ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di Euro 6.197,48; l'importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi.

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTECARI

Gli interessi passivi (e le spese accessorie) sui mutui ipotecari destinati all'acquisto della prima casa sono detraibili nella misura del 19%, per la parte effettivamente rimasta a carico del contribuente su un importo massimo di Euro 3.615,20.

Per i mutui stipulati antecedentemente al 1° Gennaio 1993 il limite massimo riguarda ciascun intestatario del mutuo mentre per quelli successivi detto limite va rapportato alla quota di rispettiva titolarità di ciascun cointestatario.

Nell'ipotesi invece di mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, di cui uno fiscalmente a carico dell'altro, sarà quest'ultimo a recuperare anche la quota che sarebbe, altrimenti, persa.
L'abitazione principale è quella in cui viene stabilita la dimora abituale del contribuente stesso oppure di un proprio familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado).
La legge fissa termini ben precisi entro i quali deve verificarsi questa condizione, pena la decadenza dai benefici: l'immobile deve diventare abitazione principale entro un anno dall'acquisto (per i mutui stipulati a partire dal 1° Gennaio 2001).

Per poter beneficiare della detrazione è necessario conservare ed esibire o trasmettere all'Ufficio finanziario, nel caso fosse richiesta, una serie di documenti tra i quali la copia del contratto di mutuo e le quietanze di pagamento degli interessi passivi. La ricorrenza del requisito di abitazione principale potrà essere autocertificata dal contribuente stesso.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. Tra gli oneri accessori si ricomprendono anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, quelle notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Nel caso di mutuo per la costruzione dell'abitazione principale (art. 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) occorre conservare le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.
Per questa particolare fattispecie la detrazione spetta su un importo massimo di Euro 2.582,28.

La detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse.

2) Assicurazioni sulla Vita e contro gli Infortuni - Le Spese per Istruzione

ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI
La detrazione di imposta del 19%, in questo caso, incontra il limite massimo di 1.291,14 Euro.

L'assicurazione, per i contratti stipulati dal 1° Gennaio 2001, deve avere ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5%, di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana senza facoltà di recesso per l'impresa di assicurazione.

Per i contratti stipulati o rinnovati fino alla data del 31 Dicembre 2000 valgono condizioni diverse per l'esercizio della detrazione: il limite indicato sopra rimane invariato ma deve trattarsi di contratti di assicurazione di durata non inferiore ai cinque anni dalla data della stipula senza la possibilità di concessione di prestiti per la durata minima prevista.

LE SPESE PER ISTRUZIONE
Le spese di istruzione che danno diritto alla detrazione del 19% sono quelle sostenute dal contribuente nel 2004 nell'interesse proprio e dei propri familiari a carico. Possono essere sia spese per l'istruzione secondaria che universitaria e di specializzazione.
Il Ministero delle Finanze, con diverse pronunce, si è espresso negando la detrazione degli oneri sostenuti per l'acquisto di testi scolastici, di strumenti musicali, di cancelleria così come per viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessari per la frequenza scolastica.

Relativamente alle spese universitarie rientrano nell'ipotesi agevolata le tasse di immatricolazione e iscrizione (anche fuori corso) nonché le soprattasse per esami di profitto e laurea.

3) Erogazioni Liberali - Altri Oneri detraibili

EROGAZIONI LIBERALI
Si tratta di somme spontaneamente versate, ad esempio, a favore dei partiti politici, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e per calamità, delle associazioni sportive dilettantistiche, oppure ad Enti del settore dello spettacolo o a fondazioni del settore musicale.

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite banca, posta o sistemi di pagamento elettronico o con assegno. Il contribuente dovrà conservare sia la ricevuta rilasciata dal beneficiario dell'elargizione sia la prova dell'avvenuto pagamento (contabile bancaria, ricevuta bancomat e così via).

Tra le ipotesi più frequenti possiamo citare:

- le erogazioni liberali in denaro, a favore dei movimenti e partiti politici devono essere comprese tra euro 51,65 e euro 103.291,38.
- le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose ecc.. per fronteggiare situazioni di calamità e per un importo non superiore a euro 2.065,83;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
- le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche.

ALTRI ONERI DETRAIBILI
Tra gli altri oneri detraibili segnaliamo le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici da compagnia o per la pratica sportiva (con esclusione di quelli allevati per attività commerciali o agricole o per il consumo alimentare) e gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, cioè le opere di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia su unità immobiliari a destinazione residenziale, che beneficiano della detrazione del 41% o del 36% a seconda degli anni in cui dette spese sono state sostenute (del 36% per le spese del 2004).
L'esercizio di questa detrazione richiede la predisposizione di alcuni documenti tra i quali: la comunicazione di inizio dei lavori e la ricevuta postale della relativa raccomandata di spedizione al Centro Operativo di Pescara. Dovranno essere conservate anche le fatture che attestano la spesa sostenuta, con le ricevute dei bonifici bancari mediante i quali, obbligatoriamente, devono essere stati fatti i pagamenti nonché le quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Regole particolari valgono per i lavori di ristrutturazione che hanno superato particolari limiti di valore per i quali, dunque, si consiglia di leggere attentamente le istruzioni ministeriali.

4) I Principali oneri deducibili dal Reddito Complessivo

Contributi previdenziali ed assistenziali

Si tratta dei contributi versati per conto proprio o dei familiari fiscalmente a carico, per effetto di disposizioni di legge che li rendono obbligatori o facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria.
Nell'ambito di questa categoria rientrano anche i contributi versati dai professionisti privi di autonoma cassa di categoria e tenuti all'iscrizione presso la Gestione Separata Inps così come quelli sostenuti, a partire dal 2004, dagli associati in partecipazione di solo lavoro e dai lavoratori autonomi occasionali con compensi complessivamente superiori a 5.000 Euro.

Sono deducibili anche i contributi previdenziali ed assistenziali versati nel 2004 per gli addetti ai servizi domestici e familiari (ad es. assistenti di persone anziane, baby-sitter, colf) per la parte effettivamente rimasta a carico del datore di lavoro e comunque fino all'importo massimo di Euro 1.549,37.

Le istruzioni alla dichiarazione precisano che rientrano in questa categoria anche:

- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale effettivamente versati nel 2004 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (l'assicurazione casalinghe).

Per la compilazione della dichiarazione dei redditi sarà necessario disporre, rispettivamente, del certificato assicurativo e della ricevuta del bollettino di versamento in conto corrente postale.

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Le erogazioni liberali rivolte ad una serie di Enti religiosi, ben definita dalla legge, consentono di godere della deducibilità fino ad un importo massimo di Euro 1.032,91 per ciascun Ente destinatario.
Tali spese possono essere documentate dalle ricevute di versamento in conto corrente postale o dei bonifici bancari congiuntamente alle quietanze rilasciate dall'Istituzione che ha ricevuto il contributo.

Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap

Le spese mediche sostenute per l'assistenza medica necessaria nel caso di permanente invalidità o menomazione dai portatori di handicap rappresentano oneri deducibili. Possono dunque essere spese generiche o per l'assistenza specifica (di natura ad es. riabilitativa o infermieristica) riguardanti però una persona disabile riconosciuta invalida da apposite Commissioni mediche.
La deducibilità è riconosciuta indipendentemente dalla ricorrenza o meno dei requisiti per ricevere l'indennità di accompagnamento e anche per spese sostenute per i familiari anche non fiscalmente a carico.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per fruire della deduzione è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

5) Le principali altre detrazioni

Nella Sezione IV del quadro RP vanno indicate una serie di altre detrazioni.

Detrazione per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale
Tale detrazione riguarda gli intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale nel 2004 (solo se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998 sui contratti convenzionali).
La detrazione non spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare di questa agevolazione) e va calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato la vostra abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei cointestatari del contratto.
Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
I lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro possono beneficiare della detrazione d'imposta per canoni di locazione purchè il reddito complessivo non sia superiore a Euro 30.987,41.
La nuova residenza deve essere a non meno di 100 Km di distanza dalla precedente e in ogni caso al di fuori della regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza.

Spese di mantenimento dei cani guida
Questa detrazione, prevista nella misura forfettaria di euro 516,46, riguarda le spese di mantenimento del cane, indipendentemente dalla documentazione e spetta esclusivamente al soggetto non vedente.
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