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LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2005 SOCIETÀ DI CAPITALI

Le novità del Modello Unico 2005 Società di capitali

Ascolta la versione audio dell'articolo
A cura dello Studio Dott.ssa Cristina Rigato di Padova.
Vengono analizzate le principali novità del Modello Unico 2005 Società di Capitali.

1) Principali Novità del Modello Unico Società di Capitali 2005


QUADRO RF
  • Rigo RF5: vanno indicati i componenti negativi non imputati a conto economico deducibili ex art 109 Tuir prevista indicazione nel quadro EC
  • Rigo RF6: va indicato l'ammontare del decremento delle eccedenze pregresse indicate a col. 3 del quadro EC. Tale rigo può essere compilato solo dalle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che hanno compilato il quadro EC nel modello Unico2004SC
  • Colonna 2 righi RF9 e RF39: va indicato il riporto del reddito/perdita imputato al socio società di capitali da parte della società in regime di trasparenza ex art. 115 del Tuir in proporzione alla quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata
  • RF41: ammontare dividendi ricevuti imputati a conto economico formati con utili prodotti nei periodi di applicazione del regime di trasparenza
  • RF18: vanno indicati gli interessi passivi indeducibili
  • RF23: vanno riportate le minusvalenze non deducibili derivanti dalla cessione di partecipazioni aventi i requisiti PEX·
  • RF49: vanno indicate le plusvalenze non imponibili derivanti dalla cessione di partecipazioni aventi i requisiti PEX·
  • Prospetto dei dati per la determinazione del reddito imputato ex art. 115 del Tuir
  • Prospetto dei dati per la verifica dei valori fiscali ex art. 128 del Tuir
  • Prospetto del capitale e delle riserve: in precedenza tale prospetto era contenuto nel quadro RS
QUADRO EC
Vanno indicati i componenti negativi di reddito deducibili in via extracontabile (art. 109 del Tuir) e le interferenze fiscali pregresse.
QUADRO RN
Eliminazione dei righi relativi all'indicazione del credito d'imposta sui dividendi
QUADRO TN
Va utilizzato dalle società che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale
QUADRO GN
Va utilizzato da parte dei soggetti che hanno aderito al consolidato nazionale/mondiale ex artt. da 117 a 142 del Tuir ai fini della determinazione del reddito complessivo
QUADRO GC
Va utilizzato da parte delle società che hanno aderito al consolidato nazionale/mondiale e siano interessate da operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, liquidazioni.
QUADRO RJ
Sezione I: vanno indicati i dati relativi agli investimenti che nel 2004 hanno usufruito dell'agevolazione Tremonti-bis per effetto della proroga (art, 5-sexies, DL n. 282/2002)
Sezione II: vanno riportati i dati relativi alla Tecno-Tremonti
QUADRO RU
Nuovi crediti d'imposta:
- investimenti in campagne pubblicitarie localizzate
- acquisto di carta da parte delle imprese editrici
- acquisto di software da parte delle farmacie pubbliche e private
- giovani imprenditori agricoli
QUADRO RX
Le novità attendono la sezione II destinata all'indicazione delle eccedenze risultanti dal modello Unico2004SC e più precisamente:
- la sezione non deve essere compilata nell'ipotesi in cui le eccedenze siano state integralmente compensate entro la data di presentazione della dichiarazione
- la nuova colonna "importo trasferito al gruppo consolidato" deve essere utilizzata da parte dei soggetti che hanno optato per il consolidato nazionale/mondiale
PROSPETTO CT
Va compilato dai soggetti che nel 2004 hanno usufruito della Tecno-Tremonti
ARCHIVIAZIONE OTTICA
Le istruzioni prevedono la possibilità di conservare copia delle dichiarazioni anche su supporto informatico. Per poter eliminare il modello cartaceo è necessario che la conservazione sia effettuata con le regole dell'archiviazione ottica che prevedono l'apposizione della marca temporale e della firma digitale.

2) I Soggetti obbligati alla compilazione del Modello Unico Società di Capitali 2005

Sono obbligati i seguenti soggetti purché residenti nel territorio dello Stato (si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato):
  • società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative (comprese quelle che hanno conseguito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali), società di mutua assicurazione
  • enti commerciali (pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali)
  • società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 Tuir) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione
  • i seguenti soggetti che devono dichiarare l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi:
    - società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
    - società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 c.c., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
    - imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter D.Lgs 124/93 e all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000.

    I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RY del modello Unico 2003 Enti non commerciali ed equiparati.
I soggetti Irpeg diversi da quelli sopra elencati devono presentare il modello UNICO - Enti non commerciali ed equiparati.

Essi sono:

1) enti non commerciali (pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato
2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ad eccezione delle società cooperative comprese le cooperative sociali
3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir non residenti nel territorio dello Stato
4) società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni
5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'Irpeg e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione

Le S.p.a., S.a.p.a., s.r.l., le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello stato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione Unico - Società di capitali anche se non hanno conseguito alcun reddito o se hanno subito perdite.
Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sono soggetti all'Irpeg, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo (anche se dotati di personalità giuridica), dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni.
Gli enti in oggetto devono avere oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Le società gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato sono soggetti ad imposizione in Italia solo per i redditi qui prodotti, ad esclusione comunque dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
Con il modello Unico2005 Società di Capitali si dichiarano i redditi prodotti nell'anno 2004.

3) La presentazione della dichiarazione


La dichiarazione può essere presentata:
· agli intermediari abilitati,
· direttamente all'Agenzia delle Entrate per mezzo del servizio Entratel o Internet

4) Termini di presentazione della Dichiarazione

Entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta se la presentazione è effettuata per via telematica (31.10.2005)
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