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LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2005 PERSONE FISICHE

Le novità del Modello Unico 2005 persone fisiche

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A cura dello Studio Dott.ssa Cristina Rigato di Padova.
Vengono analizzate le principali novità del Modello Unico 2005 Persone Fisiche.

1) Le principali novità per il 2004

Vengono analizzate le principali novità introdotte nel Modello Unico Persone Fisiche 2005.


SOGGETTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Sono esonerati anche i possessori di un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore ad  7.000,00, cui concorre un reddito di pensione per l'intero anno e non sono state operate ritenute
QUADRO RA
Terreni concessi in affitto: in caso di mancata coltivazione del fondo o perdita del prodotto per eventi naturali le riduzioni reddituali previste per tali situazioni spettano, oltre che all'affittuario, anche al proprietario del fondo.
QUADRO RB
DL n. 240/2004 convertito nella L. 269/2004: introduzione di alcune agevolazioni reddituali per i proprietari di immobili concessi in locazione a condizioni in particolari situazioni di disagio. La compilazione della colonna 2 "Utilizzo" prevede, alla luce di tale novità:
  • il codice 8: immobili concessi in locazione in base ai commi 3 e 6,art. 2, DL 240/2004 per i quali spetta la riduzione del 30% del reddito imponibile
  • il codice 10: immobili concessi in locazione in base ai commi 4 e 5, art. 2, DL 240/2004 per i quali la riduzione del reddito dell'immobile è pari al 70%Al fine di poter usufruire delle agevolazioni è necessario compilare i righi da RB12 a RB14
QUADRO RC
Nella sezione I devono essere indicati i redditi derivanti da prestazioni di lavoro a progetto
QUADRO RP
Nella sezione III (righi da RP27 e RP34) relativi alla detrazione del 41%-36% è stata inserita la colonna 4 (casi particolari) per mezzo della quale di segnala la presenza di situazioni particolari conseguenti alla rideterminazione delle rate:
  • codice 1: contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto di età non inferiore a 75 anni, che aveva scelto di rateizzare/rideterminare la spesa in 5 o 3 rate
  • codice 2: contribuente che, avendo compiuto 80 anni nel corso del 2004, intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate
QUADRO RN
  • eliminazione dei righi relativi all'indicazione del credito d'imposta sui dividendi
  • indicazione da parte dei soci di srl in regime di trasparenza fiscale rispettivamente al rigo RN27 l'eccedenza d'impsota attribuita a ciascun socio dalla società ricavabile dal rigo RH22 o dalla colonna 5 del rigo RF61 o RG35 se la partecipazione è detenuta in regime d'impresa, al rigo RN29 indicazione degli acconti IRES versati dalla società ed attribuiti ai soci come ricavabile dal rigo RH23 o dalla colonna 6 dei righi RF61 o RG35 nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in regime di impresa
QUADRO RV
La compilazione della casella 1 "casi particolari addizionale regionale" del rigo RV2 è differenziata per i soggetti residenti in Veneto, Lombardia e in alcuni Comuni della Puglia, in possesso di determinati requisiti nei cui confronti è prevista l'attribuzione dell'aliquota minima dell'addizionale regionale (0,9%).
QUADRO RX
E' stato eliminato il rigo RX6 in quanto le informazioni dovranno essere riportate all'interno del quadro RR e la sezione II, destinata all'indicazione delle eccedenze risultanti dal modelloUnico2004PF, non va compilata nel caso in cui tali eccedenze siano compensate entro il termine di presentazione della dichiarazione.
QUADRO RH
Le novità sono le seguenti:
  • nella sezione II deve essere indicato il reddito/perdita imputato ai soci dalle srl in regime di trasparenza fiscale. Nel caso in cui l partecipazione sia detenuta in regime d'impresa il reddito/perdita dovrà essere riportato nel quadro RF o RG
  • è stato eliminato il prospetto relativo alle - perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno - i cui dati sono presente a partire da quest'anno nel quadro RS
QUADRO RL
  • sezione I: dati relativi ai redditi di capitale che in precedenza si dichiaravano nel quadro RI
  • sezione II: vanno indicati i redditi diversi
  • sezione III: vanno indicati gli altri redditi di lavoro autonomo che in precedenza si dichiaravano nella sezione II del quadro RE
QUADRO RM
  • è stata soppressa la sezione destinata all'indicazione dei redditi conseguiti da soci di società di capitali in caso di recesso o di riduzione del capitale e liquidazione in quanto con la riforma non è più possibile usufruire della tassazione separata
  • è stata ampliata la sezione destinata all'indicazione dei redditi corrisposti da parte di soggetti che non sono obbligati all'effettuazione delle ritenute d'acconto
QUADRO RT
Il quadro si compone di 3 sezioni:
  • sezione I: devono essere riportate le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate (imposta sostitutiva del 12,50%)
  • sezione II: devono essere riportate le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (imponibili al 40%)
  • sezione III: devono essere riportate le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate detenute in società aventi sede in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato.
QUADRO RR
Le principali novità sono le seguenti:
  • sono stati istituiti nuovi campi - Eccedenza di versamento del saldo - in cui devono essere riportati i crediti contributivi in eccesso
  • nella sezione II è prevista una nuova colonna "codice" in cui va riportato uno dei seguenti codici: A (aliquota 10%), B (aliquota 15%) e C (aliquota 17,80% - 18,80)
QUADRO EC
Tale quadro di nuova istituzione serve per effettuare il "disinquinamento"
QUADRO RE
Eliminata la II sezione ove si dichiaravano gli altri redditi di lavoro autonomo
QUADRO RU
Sono previste nuove sezioni per indicare i seguenti crediti d'imposta:
  • investimenti in campagne pubblicitarie localizzate
  • acquisto di carta da parte delle imprese editrici
  • acquisto di software da parte delle farmacie pubbliche e private
PROSPETTO CT
Tale prospetto deve essere utilizzato da coloro che hanno usufruito della TECNO-TREMONTI (art. 1, DL 269/2003)
ARCHIVIAZIONE OTTICA DELLE DICHIARAZIONI
Le istruzioni prevedono la possibilità di conservare copia delle dichiarazioni anche su supporto informatico. Per poter eliminare il modello cartaceo è necessario che la conservazione sia effettuata con le regole dell'archiviazione ottica che prevedono l'apposizione della marca temporale e della firma digitale.
OBBLIGO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IN VIA TELEMATICA
Si è abbassata la soglia del volume d'affari da Euro 25.822,84 ad Euro 10.000,00

2) I soggetti obbligati alla compilazione del modello Unico Persone Fisiche

I soggetti che, a vario titolo, sono tenuti a compilare Unico2005 sono i seguenti:

- I titolari di reddito d'impresa e i titolari di reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (anche nel caso non sia conseguito alcun reddito);

- I lavoratori dipendenti nel caso in cui abbiano conseguito redditi da più datori di lavoro, non abbiano richiesto il conguaglio in busta paga e abbiano un imposta superiore a 10,33;

- I lavoratori dipendenti che devono restituire deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta riconosciute dal sostituto d’imposta non spettanti in tutto o in parte;

- I lavoratori dipendenti che hanno percepito indennità a titolo di integrazione salariale;

- I lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni da privati non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (portieri…);

- I contribuenti che hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata.

NOTA Rimangono esclusi dall’obbligo i contribuenti che hanno percepito i seguenti redditi: indennità di fine rapporto, emolumenti arretrati, indennità per la cessazione di contratti di co.co.co.;

- I contribuente obbligati alla compilazione dei quadri RT e RM in quanto hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitali soggetti ad imposta sostitutiva;

- I contribuenti lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o sono state trattenute in misura non corretta le addizionali comunale e regionale all’Irpef. L’obbligo sussiste comunque solo se l’importo da versare per ciascuna addizionale supera € 10,33.

3) I soggetti esonerati dalla compilazione del modello Unico Persone Fisiche

Alcuni soggetti non devono o non possono presentare il modello Unico.

- Coloro che hanno solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta, che deve comunque essere obbligato anche ad effettuare le ritenute d'acconto;

- Coloro che hanno redditi di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivo non superiore ad 3.000,00. Nella determinazione di questo importo non si deve tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze;

- Coloro che hanno percepito redditi da lavoro dipendente corrisposti da più soggetti se all'ultimo datore di lavoro hanno chiesto il conguaglio;

- Coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a lavoro dipendente da più soggetti per un importo non superiore a Euro 7.500,00 se il periodo di lavoro è pari all'intero anno e non sono state operate ritenute;

- Coloro che hanno un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 7.000,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;

- Coloro che hanno redditi di lavoro dipendente e reddito da fabbricati derivante dal possesso esclusivamente della prima casa e sue pertinenze;

- Coloro che percepiscono esclusivamente reddito da fabbricati derivante solo dall'abitazione principale e sue pertinenze;

- Coloro che percepiscono redditi da pensione per un ammontare non superiore a 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

- Coloro che percepiscono esclusivamente redditi esenti, vale a dire:
- coloro che hanno percepito esclusivamente redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (interessi su conti correnti bancari o postali);

- coloro che hanno percepito esclusivamente redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi sui Bot o altri titoli del debito pubblico ad esempio);

- redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo non superiore a Euro 28.158,28;

- coloro che hanno un'imposta lorda (dopo l'applicazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute) che non supera Euro 10,33.

4) Termini di presentazione della Dichiarazione

Se la presentazione della dichiarazione da parte del contribuente viene effettuata presso uno sportello bancario o postale, il termine previsto è dal 02 maggio al 01 agosto 2005 Se viceversa se la presentazione viene trasmessa in modo telematico, il termine è previsto entro il 31 ottobre 2005.
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