Le disposizioni di riferimento
I commi 402, 403 e 404 della Legge Finanziaria 2005 prevedono a partire dall'1/1/1005 un ampliamento dei poteri di indagine bancaria spettanti all'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate e Guardia di finanza).
1) Ambito soggettivo e ambito oggettivo
Destinatari dell'intervento sono le banche, le Poste italiane, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie.Gli organi finanziari possono richiedere agli intermediari sopra indicati i dati e la copia dei conti intrattenuti col contribuente, inclusi i servizi prestati e le garanzie prestate da terzi.
Possono essere controllate tutte le operazioni dirette ed indirette realizzate in banca o quelle di investimento effettuate tramite una società fiduciaria o un organismo di investimento collettivo del risparmio.
Le modalità di invio della richiesta di informazioni e della relativa risposta
Sono previsti tempi più rapidi per l'espletamento dell'indagine in quanto è stabilito l'invio telematico dello scambio di informazioni a partire dall'1/7/2005.
I soggetti a cui va indirizzata la richiesta
La richiesta di informazioni può essere rivolta non solo al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario, ma anche al responsabile della struttura accentrata, che dovrà darne immediatamente notizia all'interessato.
2) Le presunzioni sui prelevamenti
L'Amministrazione Finanziaria può rettificare le dichiarazioni rese dal contribuente in base ai dati ed elementi acquisiti con le indagini bancarie.Tale presunzione, prima limitata ai ricavi delle imprese, viene ora estesa ai compensi dei professionisti.
Alla base delle rettifiche e degli accertamenti sono posti i versamenti ed i prelevamenti bancari che vengono considerati quali componenti positive di reddito occultate.
L'onere di provare che ne ha tenuto conto nella contabilità è posto a carico del contribuente.
Per vincere la presunzione, il contribuente deve dimostrare:
1. nel caso dei versamenti, che la somma relativa è stata contabilizzata o che non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile perché esente;
2. nel caso dei prelevamenti, che ha tenuto conto in sede contabile della somma relativa, indicandone il beneficiario.
La mancata idonea giustificazione dei movimenti bancari comporta la loro ripresa a tassazione.