Questa situazione, che in linea generale si può quantificare in circa 20 miliardi di euro (praticamente una pesante legge finanziaria), è gravemente penalizzante per tutti i contribuenti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, ed al limite della intollerabilità per le famiglie, soprattutto quelle a più basso reddito, che rappresentano strutturalmente la parte debole del rapporto tributario.
In tale contesto, assurdo ed ingiustificato, perché quando c'è da pagare il fisco pretende subito i soldi, indipendentemente dalla carenza di fondi o meno, è necessario che il cittadino-contribuente conosca bene le leggi in proposito e, soprattutto, si attivi per mettere in mora l'Amministrazione finanziaria senza attendere, inutilmente, il decorso degli anni, con la speranza di un improbabile e chimerico sollecito rimborso fiscale.
Secondo me, infatti, se tutti i contribuenti, creditori del Fisco, si attivassero giudizialmente il problema si risolverebbe quasi subito, perché i tempi dei rimborsi si accorcerebbero di molto per evitare alle casse dello Stato una notevole emorragia di denaro per interessi ed accessori.
Da parte sua, l'Agenzia delle Entrate, per ridurre il fenomeno, ultimamente, ha emanato le seguenti circolari:
- n. 31/E del 05/07/2004;
- n. 34 del 29/07/2004;
- n. 45/E del 15/11/2004.
In sostanza, è stata creata una base dati unica nazionale, denominata Linea 7 Rimborsi II.DD. e CC.GG. disposti dallUfficio, dove vengono inserite:
- le annualità di imposta fino al 1993;
- tutte le istanze ex artt. 37 e 38 DPR N. 602/73, preventivamente acquisite e giacenti nelle basi informative dei Centri di Servizio (oggi soppressi);
- i rimborsi provenienti dalla Linea dei rimborsi minimi (art. 14 della Legge n. 488 del 23/12/1999);
- le annualità 1994-1996 derivanti dalla liquidazione dei modelli 750 e 760;
- tutte le altre annualità indicate nella succitata circolare n. 31/E del 05/07/2004;
- le tassazioni separate ante 1998;
- tutti i provvedimenti di sgravio o discarico.
Gli Uffici fiscali, alla luce delle suddette circolari, prima di procedere alla convalida devono verificare:
- che l'importo del rimborso da convalidare sia quello emergente dagli esiti della liquidazione ex art. 36-bis DPR n. 600/73 e dai controlli documentali previsti dall'art. 36-ter del citato decreto;
- che il rimborso dovuto non sia inferiore a euro 10,33 (art. 6 della Legge n. 67 dell'11/03/1998);
- che la relativa dichiarazione non sia stata oggetto di accertamento di rettifica per l'anno in esame;
- l'esistenza di eventuali cessioni del credito erariale da rimborsare (le cessioni di credito devono essere notificate, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Finanze n. 384 del 30/09/1997, pubblicato nella G.U. n. 258 del 05/11/1997);
- l'inesistenza di crediti erariali nei confronti dell'avente diritto (risoluzione n. 86/E del 12/06/2001);
- l'inesistenza di eventuali fermi amministrativi (anche se questo istituto è sospeso, come da risoluzione della stessa Agenzia delle Entrate n. 92/E del 22/07/2004, a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3259 del 13/07/2004);
- l'eventuale erogazione dei rimborsi in titoli di Stato.
Nonostante lo sforzo organizzativo, però, molti contribuenti sono costretti ad aspettare anni prima di ricevere l'agognato rimborso e, tra questi, quelli che soffrono di più sono i contribuenti che hanno crediti precedenti al 1998, anno in cui iniziò, in via sperimentale, l'operazione compensazioni.
In sostanza, si tratta dei c.d. rimborsi d'annata ante 1998, specialmente quelli non chiesti direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Alle redazioni dei giornali e delle trasmissioni televisive (per esempio, "Mi manda Rai tre" andata in onda il 02/10/2000 ed il 22/12/2004) arrivano continue segnalazioni di contribuenti che si trovano in questa assurda situazione e per i quali i ritardi sono enormi (in alcuni casi, oltre 20 anni!); ciò perché, negli stanziamenti per i rimborsi, le compensazioni ed i rimborsi nel modello 730 hanno la precedenza, per l'ovvia ragione che, di fatto, sono "autorimborsi".
Appunto per questo, è necessario che il cittadino-contribuente (ed il suo professionista) si attivi giudizialmente da subito per mettere in mora l'Amministrazione finanziaria ed ottenere quanto prima una pronuncia definitiva del giudice (ordinario o tributario) che costringa il fisco a rimborsare subito, per evitare il pagamento di ulteriori somme, censurabili dalla Corte dei Conti.
VIGILANTIBUS, NON DORMIENTIBUS IURA SUCCURRUNT.
(Le leggi giovano a chi vigila, non a chi dorme).
Per capire il significato di questa opportuna formula latina, occorre ricordare che nel nostro sistema tributario e processuale la legge lascia alle parti l'autoresponsabilità della condotta tecnica del processo, per cui è evidente che tanto più sarà possibile giovarsi dei rimedi, già oggi offerti dall'ordinamento giuridico, quanto più si userà vigilanza, sollecitudine e scaltrezza.
Conseguenza di ciò è che il "dormiente", cioè la parte negligente, poco avveduta, mal consigliata, è destinata, inevitabilmente, ad aspettare invano e soccombere, anche quando dovrebbe e potrebbe riuscire vittoriosa.
Questo lavoro mira, appunto, a far conoscere le necessarie ed opportune strategie amministrative e processuali da adottare per ottenere celermente il rimborso fiscale, con tutti gli accessori.
Infine, l'Agenzia delle Entrate, con il recente comunicato stampa del 30/12/2004, ha informato i contribuenti che non avessero ancora ricevuto rimborsi IRPEF anteriori al 1997 di contattare il Centro operativo di Pescara (Via Rio Sparto n. 21, 65129 Pescara) ai seguenti numeri telefonici:
- 0855/772203
- 0855/772359
- 0855/772230
- 0855/772254
- 0855/772262
- 0855/772252
- fax 0855/2145
- fax 0855/772257
- e-mail: [email protected].
- numero verde: 085/5771
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Indice degli argomenti trattati:
- Prescrizione e decadenza
- Decreto Ingiuntivo
- Silenzio - rifiuto
- Le richieste del contribuente
- L'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali
- Rimborso della tassa sulle società
- Risarcimento dei danni
- Equa riparazione per la lungaggine del processo tributario
- Proposte di modifiche
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