1) Le norme per gli immobili
Comunicazione dei dati identificativiIl codice fiscale verrà richiesto ormai per tutti gli atti afferenti i lavori edilizi e così dunque per i permessi di costruzione e per la Denuncia di Inizio Attività (DIA). Analogo discorso, per gli atti di loro pertinenza, se a richiederlo saranno gli istituti di credito e gli operatori finanziari in genere.
Infine farà parte delle informazioni obbligatoriamente richieste nei contratti di fornitura di energia elettrica, di servizi telefonici, acqua e gas.
Per questi contratti dovranno essere resi all'Ente erogatore anche gli estremi identificativi catastali dell'immobile ai quali fanno riferimento le utenze. Tutti i dati saranno trasmessi all'Anagrafe Tributaria in via telematica.
Immobili non accatastati
I Comuni, qualora abbiano constatato la presenza di immobili non dichiarati in catasto o la sussistenza di situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali, dovranno richiedere ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate, la presentazione dei relativi atti di aggiornamento.
La richiesta, contenente gli elementi constatati è notificata ai soggetti interessati e comunicata agli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio.
Qualora il contribuente non si attivi entro 90 giorni dalla notifica sarà l'Ufficio ad iscrivere l'immobile sulla base dei dati in possesso.
Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune, producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero dal 1° Gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune.
Contrasto alle locazioni sommerse
Nel caso di omessa registrazione del contratto di locazione l'Amministrazione Finanziaria presumerà (salvo prova contraria) l'esistenza di una locazione anche per i quattro periodi di imposta precedenti all'accertamento, fissando un canone pari al 10% del valore dell'immobile (di cui all'art. 52 D.P.R. n. 131 del 1986 relativo all'imposta di registro).
Tali previsioni non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone "concordato" (articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431).
Tutti i contratti di locazione dovranno essere comunicati all'Agenzia delle Entrate (e ciò avverrà automaticamente alla registrazione) in via telematica. A questo adempimento saranno soggetti anche gli intermediari del settore immobiliare.
In caso di seconda violazione, il Sindaco del Comune in cui operano questi intermediari, su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, dispone nei riguardi dei medesimi la sospensione per un mese della loro attività.
I contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
Imposta Comunale sugli Immobili
Per quanto concerne l'Imposta Comunale sugli Immobili si dispone lo spostamento dei termini per l'accertamento: in deroga alla norma dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212 del 2000) che vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili in scadenza il 31 dicembre 2004 vengono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.
Sempre ai fini ICI merita di essere segnalato un chiarimento importante contenuto al comma 540.
Gli impianti esterni agli opifici costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale, anche se fisicamente non incorporati al suolo, concorrono alla determinazione della rendita catastale. Si intuisce allora che anche tali elementi dovranno scontare l'Imposta Comunale, attraverso un aumento della rendita catastale del fabbricato adiacente: la ratio della norma è proprio quella di fornire una interpretazione autentica, cioè di legge, alla norma definitoria di fabbricato contenuta nella lontana Legge n. 1249 del 1939.
L'aspetto che più allarma del problema è la portata retroattiva di questa norma interpretativa.
2) Le novità in materia di imposte indirette
Il maxi-emendamento Governativo che ha modificato in extremis il testo della Finanziaria ha introdotto una previsione di aggiornamento degli importi fissi delle imposte indirette.Gli importi fissi dell'imposta di registro, delle tasse di concessione governativa, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al D.P.R. n. 648 del 1972 (diritti per copie, ricerca e consultazione di atti e certificati catastali, diritti per volture) saranno aggiornati, con decreto del Ministro dell'Economia (da emanare entro il 31 Gennaio 2005), tenendo conto dell'aumento dei prezzi al consumo risultante dagli indici Istat.
Questa disposizione trasferisce dunque la competenza circa la quantificazione di questi importi, attualmente di spettanza legislativa, all'Esecutivo.
Con questo intervento il Governo si attende un maggiore gettito annuo pari a 1.120 milioni di Euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di Euro a decorrere dal 2007.
La base imponibile ai fini della Tassa Rifiuti, per gli immobili iscritti nel Catasto dei fabbricati, non potrà essere inferiore all'80% della superficie catastale, con decorrenza 1° Gennaio 2005.
Viene inoltre rimodulato l'importo del contributo unificato dovuto sugli atti giudiziari di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.