(dott.ssa Cristina Rigato - Padova)
Una delle significative novità apportate dalla Legge n. 366/2001 (sezione XI, dall'art. 2447-bis all'art. 2247-decies) è quella relativa alla possibilità, per le società per azioni, di costituire patrimoni separati dedicati a specifici affari, anche con emissione di appositi strumenti finanziari.
Tale fattispecie consente alle spa la costituzione di una "quasi-impresa", giuridicamente separata, eliminando così i costi di costituzione, mantenimento ed eventuale estinzione di una nuova realtà .
L'affare non deve essere necessariamente una - novità - ma può anche consistere in un affare già esistente da sviluppare con nuove risorse.
La prima limitazione è costituita dal fatto che tali patrimoni non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto della società. Nella sostanza si viene a creare una separazione patrimoniale analoga ad uno scorporo o scissione aziendale.
La separazione assicura una funzione autonoma di garanzie e responsabilità in funzione della destinazione superando così il principio di unitarietà del patrimonio generale della persona (sia essa fisica o giuridica) e derogando al concetto tradizionale di patrimonio come garanzia generale dei creditori, nonché al principio della par condicio dei creditori .
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1) Delibera di costituzione
Il patrimonio separato si costituisce con un apposito atto interno della società che in alternativa può consistere:· se nulla prevede lo statuto, in una delibera del consiglio di amministratori o di gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
· se lo statuto disciplina la fattispecie secondo le disposizioni ivi dettate.
In ogni caso la delibera avente natura costitutiva richiede obbligatoriamente la verbalizzazione per atto notarile.
Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato
La delibera che destina un patrimonio a uno specifico affare deve essere depositata a norma dell'art. 2436.
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2) Adempimenti contabili e di bilancio
Gli amministratori, nella gestione dell'affare cui è dedicato parte del patrimonio, devono:· tenere separatamente i libri e le scritture contabili;
· redigere un separato rendiconto allegato al bilancio;
· indicare distintamente nello stato patrimoniale della società i beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati;
· redigere rendiconto finale quando l'affare si realizza o è divenuto impossibile.
L'obbligo di tenuta di una contabilità separata prevede che gli amministratori con riferimento allo specifico affare cui il patrimonio è destinato:
· devono tenere un apposito libro giornale e degli inventari (art. 2447-sexies e 2214 e segg.);
· devono indicare nello stato patrimoniale separatamente i beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati (art. 2447-septies);
· devono indicare nella nota integrativa il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici;
· devono redigere un rendiconto separato da allegare al bilancio.
L'approfondimento completo puo essere prelevato al seguente link:
http://www.fiscoetasse.com/bc.php?prod=1123
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