Nel collegato fiscale alla Legge di stabilità 2018 (DL 148/2017) è stato introdotto l’articolo 5-septies con le disposizioni sulla nuova forma di collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero, affrontata dall'Agenzia delle Entrate con la recente circolare 12/e del 13 giugno 2018.
In questo approfondimento, riepilogo delle principali indicazioni fornite nel documento di prassi delle Entrate per non incorrere in errori.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Scarica il Modello per la regolarizzazione con relative istruzioni e per approfondire leggi le nostre Circolari del Giorno Mini voluntary 2018: le novità in due circolari tutte le novità sulla mini voluntary 2018 in due circolari.
Ti potrebbero interessare anche i documenti presenti nella nostra sezione Fiscalità Estera - E-Book ricca di ebook di approfondimento su tutto ciò che riguarda la fiscalità delle attività e redditi prodotti all'estero.
1) Mini voluntary: ecco c come funziona
La nuova procedura è limitata ai contribuenti residenti fiscalmente in Italia e ai loro eredi, rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa un’attività di lavoro dipendente o autonomo all’estero, in quanto in precedenza iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o frontalieri, e consente di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti esclusivamente dalla predetta attività lavorativa.
Nella tabella di seguito, vediamo come funziona la nuova procedura.
Redditi oggetto della procedura |
|
Soggetti ammessi alla procedura |
|
Regolarizzazione della procedura |
|
Per approfondire consigliamo i nostri ebook disponibili nella nostra sezione dedicata alla Fiscalità Estera - E-Book tra questi:
2) Mini voluntary 2018: ecco chi può aderire
Come chiarito nel documento di prassi in merito all'ambito soggettivo di applicazione della procedura, questo è circoscritto alle seguenti categorie di contribuenti:
- persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che in precedenza risultavano residenti all’estero e iscritte all’ AIRE;
- persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che abbiano prestato la propria attività lavorativa, in via continuativa, all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (soggetti ex frontalieri).
Per quanto riguarda i soggetti rientrati in Italia, ai fini della sussistenza del presupposto soggettivo dello status di residenza, occorre far riferimento all’art. 2 del TUIR e al criterio della “maggior parte del periodo di imposta”, ordinariamente corrispondente a 183 giorni.
Per approfondire consigliamo i nostri ebook disponibili nella nostra sezione dedicata alla Fiscalità Estera - E-Book tra questi:
3) Mini voluntary 2018: versamento di quanto dovuto
Come detto, la nuova procedura di collaborazione è limitata ai contribuenti residenti fiscalmente in Italia e ai loro eredi, rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa un’attività di lavoro dipendente o autonomo all’estero, in quanto in precedenza iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o frontalieri, e consente di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti esclusivamente dall'attività lavorativa.
In generale, la procedura di collaborazione si perfeziona con il versamento del 3% a titolo di
- imposte,
- sanzioni
- interessi
del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di regolarizzazione. Qualora il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 sia pari a zero o negativo, ai fini della determinazione degli importi su cui applicare l’aliquota del 3% occorre considerare il valore e la giacenza al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016, in cui almeno una di tali voci (valore o giacenza) sia positiva o sia superiore a zero.
L’articolo 5-septies prevede, al comma 3, che i contribuenti che intendono avvalersi della procedura di regolarizzazione provvedono “spontaneamente” al versamento delle somme dovute, cioè mediante versamento diretto con modello F24 Elide. La medesima disposizione prevede che il versamento può essere
- effettuato in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018
- ripartito in tre rate mensili di pari importo, in tal caso
- il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018
- le successive rate saranno maggiorate di un importo a titolo di interessi, calcolato al saggio legale attualmente in vigore pari allo 0,3%annuo (decreto MEF 13 dicembre 2017).
Attenzione: ai fini del versamento non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
L’autoliquidazione da parte del contribuente istante costituisce quindi un adempimento necessario ai fini del perfezionamento della procedura, che si realizza al momento del versamento integrale di quanto dovuto in un’unica soluzione o in forma rateale, sempreché ovviamente il quantum versato risulti congruente con gli importi dovuti.
4) Mini voluntary 2018: i documenti da presentare entro il 31 luglio
Come indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate, la sottoscrizione e l’inoltro dell’istanza il contribuente dà atto
- dell’assenza di cause di inammissibilità alla stessa
- della veridicità e della completezza delle informazioni e dei documenti forniti nell’ambito della medesima procedura.
Nel modello è stato predisposto un apposito riquadro che i contribuenti, o loro eredi, devono utilizzare per rendere una dichiarazione sostitutiva con cui attestano la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla norma per accedere alla procedura. In particolare, gli istanti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, che le attività che intendono regolarizzare derivano da redditi di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo svolto in via continuativa all’estero ovvero dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa.
Inoltre, la richiesta di accesso alla procedura deve essere corredata da una relazione di accompagnamento, anch’essa da trasmettere entro il 31 luglio 2018. Tale relazione, che costituisce parte integrante della richiesta di accesso, deve rappresentare analiticamente:
- l’ammontare delle attività finanziarie depositate e delle somme detenute oggetto di regolarizzazione e i dati rilevanti per la loro determinazione;
- l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e/o autonomo prodotti all’estero, da cui le attività depositate o le somme detenute derivano;
- il corrispettivo della vendita dei beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa, nel caso in cui le attività depositate o le somme detenute da regolarizzare derivano dalla vendita di tali beni immobili;
- il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 ovvero, nel caso in cui il suddetto valore a tale data sia pari a zero o negativo, al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero (in relazione al calcolo degli importi dovuti ai fini della regolarizzazione, si rinvia ai chiarimenti forniti nel paragrafo 6);
- l’individuazione degli eventuali maggiori imponibili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, relative addizionali regionali e comunali ed imposte sostitutive dell’Irpef) e/o dell’IVAFE, in relazione ai quali sono state commesse violazioni dichiarative da regolarizzare con la procedura
L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione. L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione della richiesta mediante una ricevuta che è resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia.
Attenzione: qualora il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata, può presentare un’istanza integrativa sempre entro il termine del 31 luglio 2018. Qualora la richiesta di accesso originaria sia stata presentata dopo il 26 luglio 2018, l’invio dell’istanza integrativa potrà avvenire nei successivi 5 giorni, proprio per effetto dei citati tempi tecnici per il rilascio della ricevuta. Nell’ipotesi in cui siano pervenute più istanze integrative, rileverà l’ultima richiesta inviata. Ai fini della rilevanza delle cause di inammissibilità, comunque, si ritiene si debba tener conto della data di presentazione della prima richiesta di accesso alla procedura.
Ti potrebbero interessare i seguenti e-Book in pdf e libri di carta:
- L'Autotutela per sistemare la propria posizione fiscale (eBook)
- Pacchetto due e-book su: Sanzioni tributarie penali e amministrative e Il rischio penale nei Bonus edilizi
- Il contenzioso ereditario - Libro carta
- Contraddittorio endo-procedimentale preventivo (e-Book)
- Disciplina del sequestro e confisca nei reati tributari
- Il contenzioso contributivo con l'INPS