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ASD: IVA E PRESTAZIONI DI SERVIZI STRETTAMENTE CONNESSI CON LA PRATICA DELLO SPORT

ASD: IVA e prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport

ASD: ipotesi di (mancata) esenzione IVA per prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport

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Con risposta a interpello n. 2/2025 le Entrate chiariscono che in ipotesi di prestazione di servizi particolarmente complessa (concessione e gestione in uso di un Palasport comunale insieme ad altri servizi accessori), la fattispecie non rientra tra quelle esenti IVA.

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1) La fattispecie oggetto di interpello. Ipotesi di esenzione IVA ex art. 36-bis Legge 112/2023

Con istanza di interpello una ASD, regolarmente affiliata alla Federazione di riferimento e iscritta al RASD, chiede alle Entrate se possano rientrare tra i ‘”servizi strettamente connessi con la pratica sportiva’” (art. 36-bis, Legge 10 agosto 2023, n. 112) anche la prestazione di concessione e gestione in uso del Palasport da parte del Comune, a partire dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 75 del 2023. 

In riferimento a tali prestazioni, l’istante chiarisce come in conseguenza della concessione degli spazi del palasport comunlae, l’ASD si occupa anche di servizi accessori come la custodia, pulizia e piccola manutenzione a fronte di un “emolumento” da corrispondere al Comune e da calcolarsi alla fine di ogni mese sulla base di tariffe orarie (per allenamenti e gare), stabilite con delibera della giunta comunale.

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2) La riposta delle Entrate: fattispecie non rientrante tra le ipotesi di esenzione IVA

Nella risposta a interpello n. 2/2025 le Entrate chiariscono in primis come “l’articolo 36-bis, comma 1, esenta da IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, purché siano rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica e purché provengano da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.

Dalla giurisprudenza comunitaria (nella riposta a interpello si richiama al riguardo: Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 10 dicembre 2020 resa nella causa C­488/18 ; sentenza del 16 ottobre 2008 resa nella causa C­253/07; infine sentenza resa nella causa C­150/99) emerge come 

  1. agli Stati membri sia consentito esentare dall’Iva un numero limitato di prestazioni di servizistrettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica. 
  2. ai fini dell’esenzione, la prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica dello sport o dell’educazione fisica debba essere fornita da ‘”organismi senza fini di lucro”.

Sul piano normativo nazionale, il citato art. 36-bis fa proprio riferimento agli “organismi senza fine di lucro”, che svolgono le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, “compresi gli enti sportivi dilettantistici” di cui all’articolo 6 D.lgs. n. 36 del 2021. Tale ultimo disposto disciplina le ASD e SSD, ovvero enti che forniscono come attività principale l’attività sportiva dilettantistica.

Nel dettaglio, nella nozione di “organismi senza fini di lucro” possono dunque ritenersi ricompresi:

  • gli enti pubblici, 
  • gli enti privati, di cui al citato art. 6 D.lgs. n. 36 del 2021 
  •  tutti gli enti “senza scopo di lucro” come anche definiti nella circolare n. 27/E del 26 marzo 2008 e nella circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010.

In particolare, nella citata circolare n. 27/E del 2008 è stato precisato che “in merito all’assenza dello scopo di lucro, si fa presente che lo stesso si ritiene soddisfatto in presenza di un’espressa previsione che, nell’atto costitutivo o nello statuto, escluda la finalità lucrativa dell’associazione. Si ritiene, peraltro, che detta previsione debba essere esplicitata anche attraverso la presenza di specifiche clausole che, sempre nell’atto costitutivo o nello statuto, prevedano: 

  1. l’obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione alle finalità sociali perseguite dall’ente; 
  2.  il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione; 
  3. l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o affini.

Alla luce di quanto esposto e in risposta al quesito avanzato, le Entrate sottolineano anche che l’accordo tra il Comune e l’ASD prevede che l’ente sportivo sia autorizzato ad effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport. In virtù di tale accordo, quindi, il Comune consente all’ASD di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell’attività sportiva, attraverso lo svolgimento dell’attività pubblicitaria all’interno del Palasport (cfr. anche, in tal senso, risoluzione n. 292/E del 10 luglio 2008)

Di conseguenza, poiché si è in presenza di una prestazione di servizi complessa, con la quale viene affidata all’ASD la gestione del Palasport unitamente anche ad altri servizi accessori, la fattispecie non rientrare nell’esenzione Iva prevista dal citato articolo 36 -bis, non configurando una specifica e puntuale “prestazione di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport’’. 

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Fonte immagine: Foto di Kai Pilger da Pixabay
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