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SMART WORKING (LAVORO AGILE) 2024

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LE NOVITÀ PER I DATORI DI LAVORO IN VIGORE DAL 12 GENNAIO

Le novità per i datori di lavoro in vigore dal 12 gennaio

Il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) entra in vigore il 12 gennaio 2025. Le principali novità applicative smart working, dimissioni per fatti concludenti, rateazione contributi

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E’ stato pubblicato in G.U. n. 303 del 28 dicembre 2024 il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) che entra in vigore il 12 gennaio 2025 rendendo applicabili le novità tanto attese dalle aziende, in  materia di durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato, smart working, dimissioni  per fatti concludenti, rateazione debiti contributivi, conciliazioni telematiche e altro ancora.

Analizziamo le principali disposizioni di immediata applicazione.

1) Durata del periodo di prova nei contratti a termine (Art. 13)

La durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato è stabilita in un giorno per ogni 15 di calendario, con una durata minima pari a due giorni e una durata massima pari a:

- 15 giorni per i contratti fino a 6 mesi;

- 30 giorni per i contratti di durata fino a un anno.

E’ in ogni caso esclusa la possibilità di reiterare la prova in caso di proroga o rinnovo dei  contratti.

2) Termine per le comunicazioni obbligatorie sul lavoro agile (Art. 14)

La legge interviene sul termine per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile, confermando l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare al Ministero del lavoro, in via telematica, i nomi dei lavoratori, la tipologia accordo, la data di inizio e di fine delle prestazioni svolte in tale modalità.

La comunicazione deve avvenire entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica un evento che modifica la durata o provoca la cessazione del periodo svolto in modalità agile.

Le modalità sono individuate dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dai  relativi allegati aventi ad oggetto il modello di comunicazione e le regole di compilazione.

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3) Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (Art. 19)

Questa è senza dubbio una delle disposizioni più attese con lo scopo di porre fine alla pratica diffusa di assentarsi dal lavoro in modo ingiustificato inducendo il datore di lavoro al  licenziamento, al fine di godere indebitamente della indennità di disoccupazione NASPI che la normativa vigente non riconosce in caso di dimissioni volontarie.

Il Collegato Lavoro prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro sia imputabile a volontà del lavoratore nei casi in cui la sua assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro oppure, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni (termine che, nel silenzio della norma, si presume definibile in giorni lavorativi).

In caso di assenza ingiustificata oltre i termini di cui sopra, il datore di lavoro può:

  •  - trasmettere adeguata comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro che può verificare la veridicità della comunicazione medesima;
  • - intendere il rapporto come risolto per volontà del lavoratore e senza l’applicazione della  procedura telematica.

E’ prevista la facoltà e non l’obbligo dell’intervento ispettivo per cui ci si auspica che vengano  fissati criteri chiari e uniformi e che vengano specificati i termini entro cui l’Ispettorato potrà valutare i singoli casi. Il lavoratore, a sua volta, ha la facoltà di dimostrare l’impossibilità di  comunicare il motivo dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

Le dimissioni per fatti concludenti determinano:

  • - l’ esclusione del datore di lavoro dall’obbligo di versare il contributo NASPI dovuto soltanto in caso di licenziamento, c. d. ticket di licenziamento, dovuto all’INPS a carico datore  di lavoro, per l’anno 2024 pari a 1.907,01 euro per lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi, definito in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto;
  • - la facoltà per il datore di lavoro di trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso;
  • - l’impossibilità per il lavoratore, essendo dimissionario e non licenziato, di fruire del trattamento di NASPI, che spetta soltanto nei casi in cui il lavoratore abbia perso il posto il posto di lavoro involontariamente attraverso il recesso del datore di lavoro

4) Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione (Art. 20)

E’ introdotta una particolare semplificazione dei procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli art. 410, 411 e 412-ter che potranno svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.

La norma si prefigge l’obiettivo di agevolare l’accesso ai servizi di conciliazione e ridurre i costi mantenendo, al contempo, l’affidabilità delle procedure.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle polite sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della norma, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, saranno stabilite le regole per l’adozione delle tecnologie di informazione e comunicazione. 

5) Dilazione del pagamento dei debiti contributivi (art. 23)

A decorrere dal 1° gennaio 2025 il Collegato Lavoro prevede la possibilità di rateizzare i debiti contributivi, i premi e gli accessori di legge dovuti all’INPS e all’INAIL e non affidati all’agente della riscossione, fino ad un massimo di 60 rate mensili.

La concessione della dilazione è subordinata:

- al regolare versamento delle rate accordate;

- alla correntezza nell’adempimento della contribuzione mensile.

Non è più necessaria l’autorizzazione ministeriale per il prolungamento della dilazione a 60 mesi, ma per l’operatività della norma occorre attendere da parte di entrambi gli Enti (INPS e INAIL) la modulistica e le istruzioni operative.

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