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ADEMPIMENTO COLLABORATIVO: REQUISITI E ADEMPIMENTI PER LA CERTIFICAZIONE

Adempimento collaborativo: requisiti e adempimenti per la certificazione

Adempimento collaborativo, la certificazione del rischio fiscale integrato: requisiti e adempimenti

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In GU del 3 gennaio 2025 è stato pubblicato il Decreto n. 212/2024 recante la disciplina dei requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione dell’analisi, misurazione e valutazione integrata del rischio fiscale nell’ambito dell’adempimento collaborativo.

L’istituto dell’adempimento collaborativo o cooperative compliance introdotto dal D. Lgs. 128/2015, e modifiche successive con Decreto n 221/2023, nel perseguire il consolidamento di un efficace sistema di controllo preventivo del rischio fiscale integrato delle grandi imprese e delle PMI, e del dialogo costante tra impresa e Agenzia delle Entrate, prevede l’obbligo di certificazione del Tax Control Framework, TCF. Il Decreto 212/2024, dà attuazione alla disciplina che regola la certificazione del TCF dal 18 gennaio 2025.

1) Adempimento Collaborativo: il Tax Control Framework nel sistema di controllo interno dell’impresa

Requisito necessario per accedere al regime opzionale di cooperative compliance è il possesso di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, sistema TCF, oggetto di valutazione sia da parte degli organi interni dell’impresa, amministrazione, direzione e controllo, che dell’Agenzia delle Entrate. 

L’efficacia del sistema TCF si misura nella capacità di garantire all'impresa un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali, con la finalità di adempiere al meglio ai doveri di trasparenza e collaborazione.

Il rischio fiscale è il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi e le finalità del sistema tributario, legato anche ad altri ambiti normativi. 

L’errata applicazione dei principi contabili, la violazione di norme legate agli aspetti della sostenibilità ESG, l’assenza di misure adeguate previste dai principi EBA, comportamenti dell’ente che possono o potrebbero ricadere nei reati presupposto del Decreto n 231/2001, e la violazione degli obblighi degli adeguati assetti, possono o potrebbero determinare delle conseguenze negative sulla gestione dell’impresa con effetti sul rischio fiscale.

L’articolo 4 del D. Lgs 128/2015 prevede che, il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, seppure nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema integrato di governo aziendale e di controllo interno

Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:

  • a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
  • b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
  • c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
  • c-bis) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi azienda.

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2) Adempimento Collaborativo: requisiti, competenze e professionalità del certificatore

Il Decreto n 212/2024 ha fissato i requisiti, competenze per l’abilitazione del certificatore (artt. 2,3,4).

L' attività di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, è riservata ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti. 

Possono chiedere l'iscrizione all’elenco i professionisti che risultino iscritti all’albo professionale di appartenenza da più di cinque anni e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

Il possesso dei requisiti di professionalità è attestato dall'Ordine professionale di appartenenza del professionista.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati individuano, di concerto fra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione.

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3) Adempimento Collaborativo: compiti e adempimenti del certificatore

Né l’articolo 4, D. Lgs 128/215, né i provvedimenti dell’ADE sui contenuti individuano una struttura predefinita del TCF, lasciando all’impresa la piena autonomia di scelta nelle soluzioni organizzative più adeguate alla complessità dell’azienda, improntate al perseguimento della cultura aziendale secondo il principio dell’onestà, correttezza, rispetto della normativa tributaria, completezza, affidabilità, e conoscibilità a tutti i livelli aziendali. 

Tuttavia, l’ADE ha gradualmente dettagliato i contenuti e declinato puntualmente le singole aree di un TCF:

  1. Strategia fiscale;
  2. Ruoli e responsabilità all’interno dell’impresa;
  3. Procedure e mappatura dei rischi fiscali derivanti anche dai processi aziendali;
  4. Monitoraggio;
  5. Adattabilità del TCF al contesto interno ed esterno;
  6. La relazione agli organi di gestione e il sistema di controllo interno integrato dell’impresa.

Il professionista abilitato è tenuto ad attestare che il sistema TCF risponda ai requisiti dettati dal D. Lgs. 128/2015, e ai contenuti declinati dall’ ADE fornendo una ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e affidabile:

  1. dei processi di controllo relativi alla generalità dei rischi fiscali. Il certificatore valuta che l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative e relative responsabilità operative volte ad assicurare l'efficiente ed efficace gestione del processo di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, rispettino i requisiti previsti dall’ art. 4 D. Lgs 128/2015;
  2. dei processi di controllo volti a mitigare singoli rischi. Il certificatore valuta che i controlli approntati dall'impresa forniscano una adeguata garanzia di efficace gestione dei rischi.

Con riferimento a ciascuna delle valutazioni il comma 3 dell’art. 6, Decreto n 212/2024 prevede tre fasi di approfondimento a), b), c):

  • 1. per il rilascio della certificazione:
    • a) definizione del perimetro: il professionista abilitato identifica i processi di controllo chiave, generali e specifici, per la prevenzione dei rischi fiscali;
    • b) valutazione dell'impostazione del sistema: il professionista abilitato valuta che il disegno dei processi di controllo selezionati risponda ai requisiti previsti dalla norma, anche attraverso interviste agli attori coinvolti ed esami documentali volti a ripercorrere il flusso di processo seguito dalla funzione aziendale responsabile del controllo;
  • 2. per l’aggiornamento della certificazione, con cadenza almeno triennale:
    • c) valutazione di efficacia del sistema: il professionista abilitato valuta l'efficacia operativa del sistema integrato di controllo del rischio fiscale attraverso procedure di test finalizzate a verificare che i controlli selezionati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta.

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4) Adempimento Collaborativo: rilascio certificazione a società di direzione, controllo e coordinamento

Nell'ambito della certificazione del sistema integrato della società che esercita attività di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale, il professionista abilitato rilascia la certificazione:

  • a) sia nei confronti dell'impresa che esercita attività di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale;
  • b) sia nei confronti delle singole imprese soggette a direzione e coordinamento che intendano aderire al regime di adempimento collaborativo.

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5) Adempimento Collaborativo: contenuto della Certificazione

La certificazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del D. Lgs.128/2015, e deve contenere:

  • a) la dichiarazione, resa dal professionista certificatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza;
  • b) l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità rilasciata dall'ordine professionale di appartenenza del professionista certificatore;
  • c) la dichiarazione, resa dal professionista certificatore ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), nel rispetto della metodologia indicata nelle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1-quater, del D. Lgs.128/2015, con allegazione delle relazioni illustrative delle attività svolte;
  • d) la dichiarazione, resa dal professionista certificatore ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali risponde ai requisiti di cui al D. Lgs 128/2015, ed è impostato in modo coerente con le linee guida di cui all'articolo 4, comma 1-quater, del medesimo decreto;
  • e) la descrizione di eventuali carenze non significative ai fini dell’affidabilità del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali riscontrate nel corso della procedura di certificazione, nonché' l'indicazione delle azioni correttive da attuare;
  • f) la sottoscrizione del professionista certificatore.

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Fonte immagine: Foto di FlyFin Inc da Pixabay
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