È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con serie Generale n° 1 del 02 gennaio 2025, il Decreto Legislativo 10 dicembre 2024, n° 211 recante modifiche alla Legge n° 7/2000 in materia di commercio di oro, alla luce dell’adeguamento della disciplina valutaria nazionale alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante.
1) Disciplina sul commercio di oro: novità 2025
Tra le novità più significative, introdotte con l’intento prioritario di attualizzare le disposizioni contenute nella Legge oro, si segnalano:
- l’aggiornamento della definizione di oro da investimento e materiale d’oro,
- la ridefinizione degli obblighi delle dichiarazioni in oro e l’invio delle comunicazioni per l’esercizio del commercio di oro all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) e non più alla Banca d’Italia.
Nel dettaglio e in ordine di menzione, la nuova definizione “di oro da investimento” ricomprende anche l’oro destinato a successiva lavorazione, mentre alla nozione aggiornata di materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, viene fatto esplicito riferimento anche ai semilavorati così come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c, numero 3, del D.P.R. 30 maggio 2002 n° 150. Inoltre, all’articolo 1, comma 1, della Legge n° 7/2000, è stata introdotta la nuova lettera b-bis) che amplia la definizione di “oro” anche al “materiale d’oro” da destinare a fusione per ricavarne oro di cui alle lettere a) e b).
In tema di “dichiarazioni in oro” invece, il D.lgs n° 211/2024, abbassa la soglia rilevante a € 10.000 equiparandola a quella prevista per le dichiarazioni sul denaro contante e, in aggiunta, introduce l’obbligo alla dichiarazione in oro in relazione ad operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte che siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10.000 euro. Inoltre, per effetto delle modifiche introdotte è previsto l’esonero alla dichiarazione in oro ai sensi della Legge n° 7/2000, laddove, ricorrendone i presupposti, la dichiarazione è dovuta ai sensi della disciplina valutaria.
Altresì, in base al nuovo impianto normativo della “Legge oro” e, in particolar modo, secondo quanto stabilito dal novellato comma 3 dell’articolo 1, il commercio di oro ai sensi della Legge n° 7/2000 sarà subordinato alla comunicazione preventiva da inviare, non più alla Banca d’Italia, bensì all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) che si occuperà di istituire e tenere un apposito Registro (quale sezione del Registro degli Operatori Compro Oro di cui all’art. 3 del D.lgs n° 92/2017) in cui gli Operatori Professionali in Oro saranno tenuti ad iscriversi pena esercizio abusivo dell’attività sanzionabile penalmente.
Le novità avanti illustrate, entreranno in vigore il 17 gennaio 2025, fatta eccezione per le disposizioni relative al Registro degli Operatori Professionali in Oro che sarà istituito entro 3 mesi dall’entrata in vigore del Decreto; una volta avviato il Registro, gli OPO avranno 30 giorni di tempo per presentare la specifica istanza di iscrizione che sarà vincolata al versamento di un contributo che il medesimo Organismo dovrà definire a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del nuovo Registro.