La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità per il settore dell'alpinismo. In particolare, i commi 64 e 65 prevedono l'assoggettamento all'aliquota IVA del 5% per i corsi di attività alpinistica svolti in forma autonoma dalle guide alpine. Questa misura, in linea con la normativa europea, mira a sostenere una professione centrale per il turismo e l'economia delle aree montane.
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1) IVA ridotta per i corsi di alpinismo
Il comma 64 modifica il numero 1-septies della tabella A, Parte II-bis, del D.P.R. n. 633/1972, estendendo l'aliquota IVA ridotta del 5% ai corsi di attività alpinistica organizzati da guide alpine autonome. Questa aliquota si applicava già ai corsi di attività sportiva invernale riconosciuti dalle Federazioni sportive del CONI.
La disposizione è conforme alla direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 sulle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, che, modificando il punto 13 dell’Allegato III della direttiva 2006/112/CE, ha previsto una aliquota non inferiore al 5 % per l’erogazione di corsi di attività sportiva o fisica.
Inoltre, il decreto del MEF del 22 novembre 2024 ha semplificato l'emissione delle fatture per queste attività, rendendola non obbligatoria, salvo richiesta specifica del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Si ricorda che le scuole di sci e le scuole di alpinismo, in quanto fornitrici di prestazioni didattiche, continuano a godere dell'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, punto 20, del D.P.R. n. 633/1972. La norma si applica quindi nei confronti delle guide alpine per le attività da loro esercitate in forma autonoma e quindi assoggettate ad aliquota ordinaria.
Il comma 65 stabilisce che gli oneri derivanti dall'aliquota ridotta, stimati in 100.000 euro annui a partire dal 2025, saranno coperti attraverso una riduzione del Fondo previsto dall’art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014, come rifinanziato dalla presente Legge di Bilancio.
Queste disposizioni rappresentano un riconoscimento del ruolo professionale delle guide alpine, incentivando la pratica dell'alpinismo e il turismo sostenibile nelle aree montane.
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2) Professione guida alpina: definizione
Si definisce guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
- accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
- accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
Lo svolgimento a titolo professionale delle attività sopra descritte, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4 della medesima legge n. 6 del 1989, salvo quanto disposto dagli articoli 3 (che individua due gradi della professione di guida alpina, ossia l’aspirante guida e la guida alpina-maestro di alpinismo) e 21 (che disciplina la figura degli accompagnatori di media montagna).