HOME

/

LAVORO

/

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI

/

COMPATIBILITÀ CASSA INTEGRAZIONE E SECONDO LAVORO

Compatibilità cassa integrazione e secondo lavoro

Durante l’utilizzo della cassa integrazione è possibile avere un secondo lavoro? cosa si rischia in caso di omessa comunicazione ad Inps? I casi pratici Novità 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

La normativa prevede limiti ben precisi all’orario di lavoro che un lavoratore può fare sia giornalmente che settimanalmente. 

Lo scopo di tale previsione normativa, individuabile nel Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è quello di garantire il ristoro psicofisico al lavoratore e, di conseguenza, rispettare la previsione costituzionale ex art. 36. Cost. risultando quindi non derogabile dalle parti. 

In particolare, l’art. 4 c.2 del decreto sopra indicato (Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66), prevede che “La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”.

Il successivo c.3 precisa “Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi”.

Chiarita quindi la premessa di tale vincolo, risulta ora possibile porre l’attenzione sulla compatibilità e quindi sulla possibilità di poter avere due lavori contestualmente. A tal proposito occorre chiarire che non è vietato e, allo stato, risulta possibile avere due lavori purché il totale delle ore lavorative – comprensivo di eventuali ore straordinarie - non ecceda il monte ore di cui sopra.


1) Ammortizzatori sociali: quali sono e come funzionano

Come noto, in caso di difficoltà del datore di lavoro, l’azienda può attivare strumenti chiamati ammortizzatori sociali che intervengono a sostegno del reddito dei lavoratori. Tali strumenti, meglio conosciuti in senso atecnico e generico come “cassa integrazione” hanno specifici requisiti e divergono a seconda dei casi. Sinteticamente bisogna fare una prima distinzione tra la cassa integrazione ordinaria e quella straordinaria. Nel primo caso, le difficoltà dell’azienda sono temporanee e sussiste quindi in un ragionevole arco di tempo la prospettiva di ripresa economica; nel secondo caso, si parla invece di cassa integrazione straordinaria, quando invece tali margini di ripresa prevedono la necessità di affrontare situazioni di riorganizzazione aziendale. 

Occorre poi distinguere le tipologie di ammortizzatori sociali in funzione del numero di lavoratori dell’azienda e dello specifico settore di appartenenza (si pensi ad esempio alle aziende artigiane, o al settore commercio).

Senza alcuna pretesa esaustiva relativamente all’analisi delle diverse tipologie di ammortizzatori sociali, ciò che qui preme rilevare è che, in principio generale, gli ammortizzatori sociali esistono e possono essere utilizzati in concomitanza di un secondo rapporto di lavoro.


2) Sovrapposizione lavoro con cassa integrazione: circolare Inps n. 130/2010 e novità 2024

Va detto fin da subito che la cassa integrazione, in generale  non è incompatibile tout court con l’esistenza di un secondo rapporto di lavoro. 

Ci sono casi, che  verranno analizzati sinteticamente nell'articolo, che permettono la compatibilità piena o semi piena.

A chiarire tali posizioni è l’Inps stesso, con una propria circolare di prassi amministrativa, la numero 130 del 04/10/2010 in cui analizza ed espone sinteticamente la panoramica in tale contesto.

Va altresì ricordato che il DDL lavoro, a seguito di approvazione definitiva recentemente avvenuta in data 12/12/2024:

  •  da un lato conferma la possibilità per il lavoratore che risulta essere in cassa integrazione di poter svolgere altra attività lavorativa (sia in forma subordinata sia autonoma) purché abbia comunicato tempestivamente ad Inps l’inizio della nuova attività (come già previsto dalla circolare 130/2010 dell’istituto);
  •  dall’altro prevede che durante lo svolgimento di tale seconda attività, il lavoratore perda il diritto al trattamento dell’integrazione salariale. 

Appare quindi evidente che la ratio della nuova  norma è volta a ridurre la dipendenza esclusiva da misure di integrazione salariale e mira quindi a favorire la ricerca di nuove opportunità lavorative, per pesare di meno sulle casse dello stato.

Tornando alla circolare 130 del 2010 dell’Istituto che risulta quindi essere la fonte normativa di riferimento per la materia in oggetto, preme precisare per correttezza che la stessa potrà essere oggetto di revisione proprio in chiave di adeguamento e in linea di continuità con quando previsto nel DDL lavoro di freschissima pubblicazione, del quale si attendono – ovviamente – gli opportuni chiarimenti e le opportune integrazioni.

Ti puo interessare leggere DDL Lavoro approvato: cosa prevede

Per approfondire è disponibile l'ebook COLLEGATO LAVORO GUIDA ALLE NOVITA' di A. Donati




Per tanti altri prodotti editoriali visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro e la Collana dei Pratici fiscali e la Collana Facile per tutti

3) Cassa integrazione e secondo lavoro: i tre casi

a)    Compatibilità piena tra cigo e secondo lavoro

Nel caso in cui il lavoratore abbia un secondo lavoro e lo stesso venga svolto in orari totalmente diversi da quelli nei quali avrebbe dovuto lavorare e quindi non si verifica la sovrapposizione dell’orario di lavoro - nemmeno teorica -, c’è la piena compatibilità tra l’ammortizzatore sociale e il secondo lavoro.


b)    Compatibilità semipiena tra cigo e secondo lavoro

Nel caso in cui il lavoratore abbia un secondo lavoro e lo stesso venga svolto in orari parzialmente diversi da quelli nei quali avrebbe dovuto lavorare e quindi si verifica – o si potrebbe verificare - la sovrapposizione anche parziale dell’orario di lavoro, in questo caso c’è la compatibilità parziale tra l’ammortizzatore sociale e il secondo lavoro e quindi non potrà beneficiare delle ore di ammortizzatore sociale per le ore in cui viene svolta la seconda prestazione lavorativa.


c)    incompatibilità tra cigo e secondo lavoro

Nel caso in cui il lavoratore abbia un secondo lavoro e lo stesso venga svolto in orari totalmente coincidenti da quelli nei quali avrebbe dovuto lavorare, si verifica quindi la piena e temporanea sovrapposizione dell’orario di lavoro. In questo caso c’è la piena incompatibilità tra l’ammortizzatore sociale e il secondo lavoro.

4) La comunicazione tempestiva del lavoratore all’Inps

Sia la circolare 130/2010 dell’istituto  che la versione approvata del  nuovo DDL lavoro prevedono che sia necessaria una comunicazione tempestiva da parte del lavoratore rivolta all’Inps con cui viene informato l’istituto. 

Va altresì dichiarata e comunicata l’eventuale variazione (ad esempio cessazione del secondo lavoro ecc).

Lo scopo di tale adempimento è quello di permettere all’istituto di avere un maggior monitoraggio della spesa e di evitare ai lavoratori che hanno un secondo lavoro di percepire sia l’ammortizzatore sociale sia la retribuzione del secondo lavoro con la conseguenza di generare sperequazioni di trattamento.

Sicuramente l’attuale scenario è destinato a cambiare poiché dovranno intervenire chiarimenti e prassi amministrative che delineino la nuova rotta da seguire ma, allo stato, risulta essere quella sopra descritta.

Ti possono interessare:

La busta paga 2023  guida operativa di MC Prudente  eBook  243 pagg.  

La busta paga in edilizia di MC Prudente  eBook 80 pagg

La cessazione del rapporto di lavoro di C. Colosimo - Libro di carta Maggioli editore

Lavoratori  dipendenti e trasferimento di azienda di P. Ballanti  - eBook

La nuova informativa trasparenza ai lavoratori di P. Ballanti - eBook

Budget del personale e costo del lavoro  di M.Matteucci  - Ebook 


5) Cassa integrazione e secondo lavoro: conclusioni

Potrebbe capitare che Inps, effettui delle comunicazioni ai datori di lavoro che hanno attivato gli ammortizzatori sociali, informandoli che risultano delle anomalie per determinati lavoratori (individuati mediante codice fiscale) poiché risulta una doppia comunicazione obbligatoria di assunzione e risulta quindi una doppia contribuzione. In questi casi è importante sapere che bisogna avvisare per tempo il lavoratore per verificare che abbia notiziato Inps dell’esistenza di un secondo rapporto di lavoro. l’omessa comunicazione all’istituto potrebbe comportare il disconoscimento – ed il conseguente recupero – dell’ammortizzatore sociale fruito. Preme segnalare, infine, che tale restituzione potrebbe essere anche consistente poiché potrebbe essere relativa a più periodi di retribuzione. Ecco perché è fondamentale avere un monitoraggio preciso e costante con l’istituto.

Resta inteso, da ultimo, che le modifiche e la direzione verso cui andare sono ancora da definire e potrebbero comportare significativi cambiamenti.

Fonte immagine: Foto di Mohamed Hassan da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI · 13/12/2024 Compatibilità cassa integrazione e secondo lavoro

Durante l’utilizzo della cassa integrazione è possibile avere un secondo lavoro? cosa si rischia in caso di omessa comunicazione ad Inps? I casi pratici Novità 2024

Compatibilità cassa integrazione e secondo lavoro

Durante l’utilizzo della cassa integrazione è possibile avere un secondo lavoro? cosa si rischia in caso di omessa comunicazione ad Inps? I casi pratici Novità 2024

Sgravio contratti solidarieta 2022:  nuovo elenco aziende ammesse

Nuovo elenco di aziende autorizzate a recuperare lo sgravio contributivo della CIGS per contratti di solidarieta 2022. Istruzioni per i conguagli entro il 16.3.2025

Calcolo Naspi in caso di prolungata CIGO

Chiarimenti INPS sul calcolo della NASpI nei casi in cui il lavoratore non abbia una retribuzione imponibile nel quadriennio per cassa integrazione a zero

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.