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NUOVI ATECO 2025: IN VIGORE DAL 1° GENNAIO MA OPERATIVI DA APRILE

Nuovi ATECO 2025: in vigore dal 1° gennaio ma operativi da aprile

Dal 1° gennaio nuova classificazione ATECO che sostituisce quella attuale a seguto del Regolamento delegato (Ue) 2023/137 che ha rinnovato la classificazione NACE Rev 2.1

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L’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali. 

La gestione della classificazione è affidata all’Istat nelle diverse fasi di aggiornamento alle quali è sottoposta sia a livello nazionale che internazionale. 

A livello nazionale, la classificazione è utilizzata anche per altre finalità di natura amministrativa (ad esempio fiscali).

Come specificato dalla stesso ISTAT,  dal 1 gennaio 2025 la classificazione in vigore è ATECO 2025  e sarà adottata operativamente a partire dal 1 aprile 2025.

L'Istat rende e renderà disponibili gli strumenti per:

  • navigare all’interno della classificazione, 
  • ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa.

Il codice ottenuto non ha valore legale ma può essere utilizzato in sede di registrazione di una partita IVA presso le Amministrazioni di riferimento (ad esempio, Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate).

Attenzione al fatto che, tali strumenti fanno attualemente riferimento alla classificazione ATECO 2007 aggiornamento 2022, e saranno aggiornati contestualmente all’adozione operativa della nuova classificazione ATECO 2025.

Per richiese di chiarimenti e assistenza l'Istituto di statistica mette a disposizione a casella di posta elettronica: [email protected]

1) ATECO 2025: in vigore dal 1° gennaio ma operativa da aprile

Come chiarito nel comunicato ISTAT sulla pagina dedicata, dal 1° gennaio saranno in vigore i nuovi codici ATECO 2025 in sostituzione di quelli attuali,  l'operatività degli stessi è fissata ad aprile 2025.

Ai fini fiscali non vi è obbligo di presentare dichiarazione di variazione dati, ma il contribuente potrà comunicare una nuova codifica che ritenesse più adatta alla propria attività.

I codici Ateco 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.

La variazione è avvenuta a seguito del Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione (rettificato con Regolamento 2024/7944), del 10 ottobre 2022, di modifica del Regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica 2024/90720.

L'ATECO 2025 è quindi in linea con la classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1.

Il processo decisionale di revisione della classificazione economica è stato avviato:

  • a livello europeo nel 2018 con la revisione della NACE Rev. 2;
  • a livello nazionale, dal Comitato inter-istituzionale per la definizione, l’implementazione e la gestione della nuova versione della classificazione delle attività economiche Ateco (Comitato ATECO).

Il Comitato Ateco, l’Istat, il sistema camerale (Camere di commercio, Unioncamere e InfoCamere), dopo aver consultato il ministero delle Imprese e del Made in Italy e il sistema fiscale (Agenzia delle entrate e Sogei), quali enti responsabili di registri di unità economiche sia statistici che amministrativi, hanno concordato una strategia comune per l’implementazione operativa di Ateco 2025 nello svolgimento dei loro rispettivi compiti istituzionali.

Nel rispetto della normativa europea, a livello nazionale, è stato stabilito che il codice diverrà operativo dal 1° aprile 2025. 

L’Agenzia delle entrate metterà per tempo, a disposizione di tutti i contribuenti, la modulistica aggiornata alla luce della nuova classificazione per le diverse finalità.

L’Istat e il sistema camerale provvederanno al processo di ricodifica completa dei rispettivi registri di unità economiche.

2) Nuovi ATECO 2025: strumenti utili

Per semplificare il processo di transizione, è stata elaborata una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni Ateco 2007 - Aggiornamento 2022 e Ateco 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate. 

La tabella sarà disponibile a tutti gli utenti nei primi mesi del 2025 sul sito dell’Istat.

Imprese e liberi professionisti, dal 1° aprile potranno verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica utilizzando gli strumenti di seguito illustrati.

Ogni ente sarà impegnato a realizzare le azioni di ricodifica all’interno dei rispettivi registri sulla base delle procedure e metodologie più appropriate per il raggiungimento delle peculiari finalità istituzionali.  

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3) Nuovi ATECO 2025: gli adempimenti

Vediamo sinteticamente gli adempimenti di passaggio ai nuovi codici ADECO 2025, come anche avidenziati dalla Rivista Online delle Entrate Fiscoggi:

  • in ambito fiscale, gli operatori Iva dovranno utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali. Come precisato nella Risoluzione ADE n. 262/2008, l’adozione della riclassificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto Iva. Tuttavia, Ateco 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti. Di conseguenza, nel caso in cui, il contribuente ritenesse necessario comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, dovrà:
    • se iscritto nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, effettuare la dichiarazione utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere
    • se non iscritto al Registro delle imprese delle Camere di commercio, dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).
  • ai fini statistici, riguardo alle finalità statistiche di competenza dell’Istat, dal 1° aprile 2025 tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” potranno verificare l'attività economica svolta, tramite l’accesso al link dedicato: https://imprese.istat.it/. Dopo l'autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione avvenuta in Ateco 2025.Attraverso le nuove funzionalità, l’utente potrà o confermare la proposta di riclassificazione oppure non confermare se ritenuta non adeguata. In tal caso, l’utente verrà indirizzato nella schermata Anagrafica dove potrà visionare l’attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione Ateco 2025 (sia come codice sia come descrizione testuale) e potrà richiedere una modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel portale.
  • per il sistema camerale, le Camere di commercio hanno sviluppato soluzioni ad hoc per attivare la nuova codifica nel Registro delle imprese. La riclassificazione prenderà il via d’ufficio dal 1° aprile e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio.La visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici Ateco sia quelli precedenti. La comunicazione dell’avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l’app impresa italia, scaricabile dai principali app store online. Sul sito impresa.italia.it sono disponibili i riferimenti agli store da cui è possibile scaricare l’app.

Si ricorda infine che sarà possibile contattare l’Istat esclusivamente scrivendo a: [email protected] a partire dal 1° aprile 2025, mentre segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione possono essere inviate a [email protected]

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