Lo scorso 9 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il Decreto Legislativo recante l’adeguamento delle norme valutarie interne alle disposizioni comunitarie relative ai controlli transfrontalieri di denaro contante (Regolamento UE 2018/1672), nonché le modifiche alla disciplina sul commercio di oro contenuta nella Legge n° 7/2000.
Di seguito ulteriori dettagli.
1) Novità in arrivo per il commercio di oro
Tra le principali novità che riguardano la “Legge oro” vi sono:
- la riformulazione della definizione oro da investimento e di materiale d’oro,
- la riduzione delle soglie rilevanti ai fini dell’invio delle dichiarazioni in oro e
- la trasmissione delle comunicazioni per l’esercizio professionale del commercio di oro all’Organismo Agenti e Mediatori – OAM.
Tali ultimi interventi normativi si sono resi necessari, al fine di aggiornare una disciplina che mostrava ormai i segni del tempo, nonché con l’intento di evitare una sostanziale sovrapposizione degli obblighi dichiarativi previsti dalla medesima Legge n° 7/2000 con quelli stabiliti dalle norme relative al controllo sul denaro contante nei passaggi “transfrontalieri”; tanto, per effetto dell’equiparazione dello stesso denaro contante all’oro (sotto forma di monete con un tenore di oro di almeno il 90% e lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore di oro di almeno il 99,5%), avvenuta con il Regolamento UE 2018/1672.
In primo luogo, il restyling della Legge oro è intervenuto per apportare modifiche alla definizione di “oro da investimento”, ricomprendendovi anche l’oro destinato a successiva lavorazione, nonché di “materiale d’oro” nel cui novero rientrano anche i semilavorati così come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera c, numero 3, del D.P.R. 30 maggio 2002 n° 150; ossia: “prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio”.
Inoltre, il nuovo impianto normativo della legge in commento sancisce la riduzione, da € 12.5000 a € 10.000, della soglia rilevante ai fini delle dichiarazioni in oro; il tutto, introducendo l’esonero alla dichiarazione in oro ai sensi della Legge n° 7/2000, laddove, ricorrendone i presupposti, la dichiarazione medesima è dovuta ai sensi della disciplina valutaria.
Da menzionare, altresì, l’obbligo alla dichiarazione in oro in relazione ad operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte che siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.
In aggiunta, si registra anche la previsione che le comunicazioni obbligatorie per l’esercizio in via professionale del commercio di oro, siano trasmesse all’Organismo Agenti e Mediatori – OAM e non più alla Banca d’Italia.
Con ciò, dando luogo al passaggio dell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro al citato Organismo già tenutario, tra gli altri, del Registro degli Operatori Compro Oro previsto dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n° 92/2017 recante la disciplina in materia di compravendita di oggetti preziosi usati.
In buona sostanza, per effetto di tale nuova disposizione gli Operatori Professionali in Oro saranno accolti in un’apposita sezione del citato Registro Compro Oro che l’Organismo Agenti e Mediatori dovrà avviare secondo i tempi tecnici stabiliti dal D.lgs di modifica alla Legge n° 7/2000, e cioè entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore.
A tal proposito, è doveroso evidenziare che il passaggio dell’elenco OPO all’OAM non avverrà in modo automatico; pertanto, gli Operatori Professionali in Oro dovranno presentare una nuova istanza di iscrizione da trasmettere telematicamente all’Organismo Agenti e Mediatori.