Notifica a casella PEC piena

Sentenza Cassazione n. 28452/2024: pronuncia su impossibilità di notifica di atti con casella di posta (PEC) piena per incuria del titolare

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La Corte di Cassazione con la sentenza emessa dalle Sezioni Unite 5.11.2024, n. 28452, ha affrontato il problema dell’impossibilità di eseguire la notifica di un atto se la casella di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario è “piena”, o meglio se la causa è imputabile al destinatario per incuria.

1) Notifica a casella PEC “piena”

Come regola generale, se il recapito non è andato a buon fine, la notificazione non è stata perfezionata validamente, a prescindere dai motivi che lo hanno impedito.

In precedenza, l’ordinanza 7.6.2023, n. 16125, aveva recepito il principio già espresso con l’ordinanza 20.12.2021, n. 40758: “In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario (nella specie “casella piena”), ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico – eventualmente in associazione di domicilio digitale – il notificante ha il composito onere di riprendere idoneamente il processo notificatorio presso il domicilio fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata, in ogni caso con il primo invio telematico”

A tale proposito l’adempimento va effettuato entro “il termine della metà di quello previsto dall’art. 325 c.p.c.”, cioè di 30 giorni (sentenza 20.12.2021, n. 40758).

La notifica dell’atto è perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario (art. 45 e 48 del d.lgs. 7.3.2005, e nel processo tributario art. 5 del d.m. 23.12.2013, n. 163).

Ma se la casella PEC è riempita fino al limite di capienza, la disfunzione al ricevimento del messaggio è imputabile al destinatario il quale non può trarre vantaggio dall’incuria evidente.

Nell’ambito del codice di procedura civile l’art. 3-ter della l. 21.1.1994, n. 53, come modificato con il d.lgs. 10.102022, n. 149, prevede che la notifica avvenga con le modalità ordinarie.

La sentenza afferma chiaramente che se la notificazione telematica “non sia perfezionata per una causa imputabile al destinatario (ipotesi che annovera quella della casella PEC del destinatario “piena”) e ciò abbia comportato la decadenza di un termine processuale stabilito a pena di decadenza, il notificante potrà attivare nuovamente, e tempestivamente il procedimento notificatorio e beneficiare, ai fini del rispetto del termine posto a suo svantaggio, del momento in cui è stata inviata la originaria a mezzo PEC (con generazione, quindi, della ricevuta di accettazione), seppur esitata con avviso di mancata consegna per causa non imputabile al notificatario”.

Purtroppo, non è stato specificato il termine entro il quale la nuova notificazione deve essere effettuata secondo le forme ordinarie previste dal codice di procedura civile. 

La ricevuta di avvenuta accettazione è l’unica prova dell’avvenuta consegna del messaggio nella casella PEC del destinatario, ma la generazione dell’avviso di “casella PEC piena” dimostra il fallimento del tentativo di notifica e l’assenza del suo perfezionamento, legittimando la procedura ordinaria.

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