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MONITORAGGIO DEGLI INDIZI DI CRISI AZIENDALE

Monitoraggio degli indizi di crisi aziendale

Crisi d'Impresa: quali sono le informazioni di natura extra contabile che l’Organo di controllo deve monitorare

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La rilevazione tempestiva dei segnali di crisi aziendale è fondamentale per garantire la continuità aziendale e prevenire situazioni di insolvenza. Secondo il Principio di revisione ISA 570 e le linee guida normative, l’Organo di Controllo deve estendere il proprio monitoraggio oltre le tradizionali analisi contabili. Indizi come l’erosione dei rapporti con i creditori, difficoltà di accesso al credito e anomalie gestionali richiedono un’analisi costante e approfondita. La presenza reiterata di questi segnali impone un’attivazione immediata delle procedure di allerta preventiva per salvaguardare la stabilità aziendale.

Approfondiamo con un estratto dal libro Gli obblighi di sindaci e revisori nella prevenzione e gestione della crisi di Daniela Savi

1) Gli altri segnali: i fondati indizi della crisi e le prospettive di continuità

Le attività dei soggetti della revisione legale devono essere estese anche al monitoraggio di altri elementi o informazioni che potrebbero condizionare l’andamento della gestione nel futuro.

Il Principio di revisione ISA 570 indica le circostanze che possano far sorgere dubbi sul presupposto della continuità aziendale, definiti come “Eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale (tale elenco non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l’esistenza di un’incertezza significativa)”.

L’Organo di Controllo dovrà altresì monitorare le informazioni di natura extra contabile e a titolo esemplificativo:

  • indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
  • cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
  • incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari;
  • intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività;
  • perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
  • perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
  • difficoltà con il personale;
  • scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti;
  • comparsa di concorrenti di grande successo;
  • procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
  • modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa;
  • eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

Qualora l’Organo di Controllo rilevi la presenza di cause o eventi che potrebbero segnalare situazioni di crisi, allo stesso Organo è richiesto di effettuare ulteriori valutazioni e approfondimenti, tenendo conto che tali eventi o circostanze possono spesso essere attenuati da altri fattori.

E, in tal senso, il Principio di revisione 570 ricorda: “Ad esempio, il fatto che un’impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano della direzione volto al mantenimento di adeguati flussi di cassa con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l’aumento di capitale. Analogamente, la perdita di un importante fornitore può essere attenuata dalla disponibilità di un’adeguata fonte alternativa di approvvigionamento[1].

Secondo quanto stabilito dall’art. 25-decies C.C.I.I. si ricorda che le banche e gli altri intermediari finanziari dovranno procedere con la comunicazione agli Organi di Controllo delle eventuali variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti ai propri clienti fornendo, pertanto, le informazioni rilevanti al fine di ottenere informazioni tempestive sull’utilizzo delle linee di credito: la revoca o la riduzione significativa degli affidamenti potrebbe evidenziare situazioni di difficoltà di accesso al credito.

Di particolare interesse per la valutazione ed il monitoraggio degli indicatori di crisi la considerazione contenuta anche nel quaderno n. 71 ODCEC Milano[2]: “L’analisi e il monitoraggio preliminare degli indicatori segnaletici (early warning), la cui presenza concomitante e ripetuta nel tempo deve indurre gli Organi di Controllo interno e di revisione ad attivare la procedura interna di allerta preventiva per la verifica del presupposto di continuità aziendale. A tal fine gli Organi di Controllo sono tenuti a richiedere agli Organi Amministrativi della società, durante tutto il periodo di osservazione, ogni informazione, storica, contestuale o prospettica, utile a verificare costantemente il presupposto della continuità aziendale e a prevenire probabili situazioni d’insolvenze”.

E prosegue: “Ai fini operativi del monitoraggio proattivo del rischio d’insolvenza, gli elementi segnaletici oggetto d’osservazione (anomalie) da parte degli Organi di Controllo interno possono essere opportunamente raggruppati in 7 categorie omogenee e caratteristiche

  • anomalie nei pagamenti verso controparti commerciali non finanziarie; 
  • anomalie nei rapporti con banche ed altri soggetti finanziari (compresi enti assicurativi), riscontrabili in Centrale dei Rischi o altre banche dati segnalatrici; 
  • anomalie contrattuali nei confronti di controparti negoziali;
  • anomalie contabili e di bilancio riscontrabili in bilanci, situazioni contabili o altri rendiconti o scritture contabili; 
  • anomalie gestionali ovvero dalle politiche operative, relative alle diverse aree gestionali, messe in atto dagli Amministratori e dal management aziendale; 
  • anomalie erariali ovvero nei pagamenti dovuti per imposte, tasse e contributi previdenziali; 
  • anomalie da eventi pregiudizievoli ovvero ipoteche giudiziarie, pignoramenti, decreti ingiuntivi, protesti o altri eventi indicatori di inadempimenti contrattuali. 

In particolare, l’insorgenza non occasionale e ripetuta in un arco temporale di almeno un semestre di un numero ritenuto significativo dei suddetti indicatori segnaletici deve ritenersi condizione sufficiente per verificare il presupposto della continuità aziendale ed aggiornare il giudizio (rating sulla probabilità d’insolvenza. 

Gli Organi di Controllo interno saranno tenuti a richiedere agli Organi Amministrativi e di direzione della società, almeno ogni trimestre, la segnalazione delle anomalie rilevanti verificate durante il periodo di osservazione in corso (segnalazione periodica delle anomalie di gestione), sulla base di un modulo opportunamente predisposto, riportante almeno gli indicatori segnaletici[3].

[1] Principio di revisione ISA 570, paragrafo 10, nota A3.

[2] Quaderno n. 71, ODCEC di Milano, aprile 2007, Appendice A

[3] Quaderno n. 71 ODCEC di Milano, aprile 2017, parr. 5.1.2.4 – 5.1.2.6

Estratto dal libro Gli obblighi di sindaci e revisori nella prevenzione e gestione della crisi di Daniela Savi

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Fonte immagine: Foto di Mohamed Hassan da Pixabay
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