HOME

/

PMI

/

AGRICOLTURA E PESCA 2024

/

CESSIONE DI CAVALLI: LE ALIQUOTE IVA

Cessione di cavalli: le aliquote IVA

Sulle cessioni di cavalli sussiste il dubbio sulla corretta applicazione dell’aliquota IVA: 10% o 22% o 5% Chiariamo i dubbi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La problematica dell’aliquota del 5% è stata introdotta con l’art. 5, coma 4, del d.l. 9.8.2024, n. 113, secondo cui, al fine di sostenere la filiera equina, alla parte II-bis della Tabella A allegata al d.p.r. 26.10.1972, n. 633, nel testo così modificato con la legge di conversione 7.8.2024, n. 143, è stato aggiunto il numero “1-octies) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31.12 dell’anno successivo a quello della nascita.

Il testo originario prevedeva l’aliquota del 5% per le sole cessioni, per fini diversi da quelli alimentari “che avvengono entro 18 mesi dalla nascita”, regola in vigore fino al giorno 8.10.2024.
In definitiva, l’aliquota dell’IVA del 5% in origine, cioè dal 10.8 al 8.10.2024 non aveva alcun limite temporale, salvo il temine di cessione di 18 mesi dalla nascita, ma dall'8.10 la cessione deve avvenire “entro il 31.12 dell’anno successivo a quello della nascita”.

Pertanto, è penalizzato il cavallo nato il 30.12 dell’anno 20X1 che deve essere ceduto entro il 31.12.20X2, mentre è favorito quello nato il 2.1.20X1 che può essere oggetto di aliquota agevolata se la cessione avviene entro il 31.12.20X2.

1) La cornice delle aliquote UVA

Il n. 1) della parte III della Tabella A dispone l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% sulle cessioni di cavalli vivi ”destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari”.
Se, invece, la cessione ha per oggetto cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari (ad es., cavalli da competizione, ecc.) va applicata l’aliquota ordinaria del 22%.
L’innovazione introdotta con il d.l. n. 133 del 2024 fa sì che vada applicata:

  • l’aliquota del 5% se il puledro è ceduto a finalità diverse da quelle alimentari entro il 31.12. dell’anno successivo a quello della nascita.;
  • del 10% se il puledro viene ceduto vivo per essere utilizzato nella preparazione di prodotti alimentari;
  • del 22% se il puledro viene invece ceduto a finalità non alimentari oltre il 31.12 dell’anno successivo a quello della nascita.

Ti consigliamo: Iva e regime fiscale in agricoltura (eBook)

2) La detrazione dell’IVA

L’allevatore che applica il regime speciale per il settore dell’agricoltura, di cui all’art. 34 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, applica la percentuale di compensazione del 7,3% sulle cessioni stabilita con apposito d.m..
Il legislatore non ha modificato tale aliquota per cui, se le cessioni sono soggette all’aliquota ordinaria del 5%, la percentuale di detrazione è applicata nella misura del 7,3% generando, quindi, un credito IVA che può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione. cessione soggetta al 5% su € 10.000: € 500- detrazione forfetaria 7,3% su € 10.000: € 730= credito IVA € 230

Ti consigliamo: Iva e regime fiscale in agricoltura (eBook)

Ti segnaliamo tutti gli e-book e libri per approfondire le tematiche del mondo dell’agricoltura di ConsulenzaAgricola.it

Fonte immagine: Foto di Erdenebayar Bayansan da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGRICOLTURA E PESCA 2024 · 28/11/2024 Cessione di cavalli: le aliquote IVA

Sulle cessioni di cavalli sussiste il dubbio sulla corretta applicazione dell’aliquota IVA: 10% o 22% o 5% Chiariamo i dubbi

Cessione di cavalli: le aliquote IVA

Sulle cessioni di cavalli sussiste il dubbio sulla corretta applicazione dell’aliquota IVA: 10% o 22% o 5% Chiariamo i dubbi

Credito ZES Agricoltura: ecco il codice tributo

Istituito il codice tributo per l'utilizzo del credito ZES Mezzogiorno per l'agricoltura: le regole ADE

Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre

Credito ZES agricoltura: modello e istruzioni per comunicare gli investimenti effettuati fino al 15 novembre. Tutte le regole per il bonus

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.