La problematica dell’aliquota del 5% è stata introdotta con l’art. 5, coma 4, del d.l. 9.8.2024, n. 113, secondo cui, al fine di sostenere la filiera equina, alla parte II-bis della Tabella A allegata al d.p.r. 26.10.1972, n. 633, nel testo così modificato con la legge di conversione 7.8.2024, n. 143, è stato aggiunto il numero “1-octies) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31.12 dell’anno successivo a quello della nascita.
Il testo originario prevedeva l’aliquota del 5% per le sole cessioni, per fini diversi da quelli alimentari “che avvengono entro 18 mesi dalla nascita”, regola in vigore fino al giorno 8.10.2024.
In definitiva, l’aliquota dell’IVA del 5% in origine, cioè dal 10.8 al 8.10.2024 non aveva alcun limite temporale, salvo il temine di cessione di 18 mesi dalla nascita, ma dall'8.10 la cessione deve avvenire “entro il 31.12 dell’anno successivo a quello della nascita”.
Pertanto, è penalizzato il cavallo nato il 30.12 dell’anno 20X1 che deve essere ceduto entro il 31.12.20X2, mentre è favorito quello nato il 2.1.20X1 che può essere oggetto di aliquota agevolata se la cessione avviene entro il 31.12.20X2.
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1) La cornice delle aliquote UVA
Il n. 1) della parte III della Tabella A dispone l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% sulle cessioni di cavalli vivi ”destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari”.
Se, invece, la cessione ha per oggetto cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari (ad es., cavalli da competizione, ecc.) va applicata l’aliquota ordinaria del 22%.
L’innovazione introdotta con il d.l. n. 133 del 2024 fa sì che vada applicata:
- l’aliquota del 5% se il puledro è ceduto a finalità diverse da quelle alimentari entro il 31.12. dell’anno successivo a quello della nascita.;
- del 10% se il puledro viene ceduto vivo per essere utilizzato nella preparazione di prodotti alimentari;
- del 22% se il puledro viene invece ceduto a finalità non alimentari oltre il 31.12 dell’anno successivo a quello della nascita.
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2) La detrazione dell’IVA
L’allevatore che applica il regime speciale per il settore dell’agricoltura, di cui all’art. 34 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, applica la percentuale di compensazione del 7,3% sulle cessioni stabilita con apposito d.m..
Il legislatore non ha modificato tale aliquota per cui, se le cessioni sono soggette all’aliquota ordinaria del 5%, la percentuale di detrazione è applicata nella misura del 7,3% generando, quindi, un credito IVA che può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione. cessione soggetta al 5% su € 10.000: € 500- detrazione forfetaria 7,3% su € 10.000: € 730= credito IVA € 230
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