La prima procedura per affrontare una crisi di impresa, che è l’unica extragiudiziale, è il piano di risanamento, previsto dall’art. 56 del D.Lgs. 14/2019.
Con un estratto dall’ebook L'analisi della Crisi di impresa e le soluzioni manageriali ed extragiudiziali, incluso il piano di risanamento, dopo il D.lgs. 136/2024 ripercorriamo le novità apportate dal d.lgs. 14/2019 prima e dal d.lgs.136/2024 poi, che amplia il contenuto del piano di risanamento.
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1) Piano di risanamento: novità apportate dal Codice della crisi di impresa - D.Lgs. 14/2019
Il Codice della crisi di impresa ha confermato la disciplina fallimentare del piano di risanamento, solo relativamente agli effetti della procedura, in quanto i contenuti dell’art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. 267/42 sono stati sostanzialmente ripetuti dall’art. 166, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 14/2019.
Per il resto la disciplina è stata completamente riscritta, a cominciare dai contenuti del piano di risanamento, che nel previgente regime non era per nulla esplicitata.
Vi sono poi state ulteriori novità, frutto di precisazioni, che qui di seguito vengono richiamate:
1) la normativa del piano di risanamento è diventata autonoma, e non più inserita nell’ambito della disciplina del divieto di azione revocatoria;
2) il piano deve essere ora rivolto ai creditori, con i quali (o almeno con alcuni di essi) potrebbe essere raggiunto un accordo di rinegoziazione dei debiti; d’altronde, il titolo dell’art. 56 fa riferimento a “Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento”, che per loro natura richiedono un’approvazione, presumibilmente, da parte dei creditori, oltre che dell’imprenditore in crisi;
3) il piano deve ora avere data certa;
4) il contenuto del piano, oltre ad essere indicato, è anche molto dettagliato;
5) relativamente all’attestazione sono state apportate dal D.Lgs. 14/2019 le seguenti modifiche:
a) le qualifiche del professionista attestatore sono integrate con la richiesta di iscrizione all’elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese;
b) vi è la specificazione che l’oggetto dell’attestazione, oltre ad assicurare la veridicità dei dati aziendali, deve ora garantire la fattibilità “economica” del piano di risanamento, e non più genericamente “la fattibilità del piano”;
6) si specifica, a differenza della normativa fallimentare, che gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto, e avere data certa.
In conclusione la novità più importante apportata dal Codice della crisi di impresa è la specificazione del contenuto del piano, che è stata poi successivamente ulteriormente ampliata dal D.Lgs. 13672024, che è l’oggetto del successivo par. 1.5.
Estratto dall’ebook L'analisi della Crisi di impresa e le soluzioni manageriali ed extragiudiziali, incluso il piano di risanamento, dopo il D.lgs. 136/2024
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2) Piano di risanamento: novità del D.Lgs. 136/2024
Il D.Lgs 136/2004 ha ampliato il contenuto del piano di risanamento, aggiungendovi l’indicazione di:
1) il debitore e le eventuali parti correlate;
2) le attività e passività dell’impresa in crisi al momento della presentazione del piano;
3) la posizione dei lavoratori;
4) l'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova l’impresa in difficoltà;
5) le ragioni per cui gli apporti di finanza nuova sono necessari per l'attuazione del piano;
6) i costi e i ricavi attesi;
7) il fabbisogno finanziario e le relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
Inoltre la parola “creditori” viene sostituita con quella, più adatta, di “parti interessate”, che consente di includere negli accordi tutti coloro che, pur non avendo ragioni creditorie verso l’impresa in crisi, sono interessati dall’operazione di risanamento, e hanno un ruolo di rilievo, come è il caso di finanziatori, acquirenti di cespiti aziendali, e gli stessi lavoratori dell’azienda in difficoltà.
Estratto dall’ebook L'analisi della Crisi di impresa e le soluzioni manageriali ed extragiudiziali, incluso il piano di risanamento, dopo il D.lgs. 136/2024
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