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DIFFERENZE TRA ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E PIANO DI RISANAMENTO

Differenze tra accordo di ristrutturazione dei debiti e piano di risanamento

Accordo di ristrutturazione dei debiti: maggiore conoscibilità dell’iniziativa e degli effetti, con vantaggi per i creditori, ma anche tempi procedurali potenzialmente più lunghi

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Di seguito un estratto dall'ebook L'accordo di ristrutturazione dei debiti dopo il D.lgs. 136/2024 e le sue 5 varianti del professore Massimiliano di Pace che esamina le differenze tra l'accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano di risanamento.

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Leggi l'ebook L'accordo di ristrutturazione dei debiti dopo il D.lgs. 136/2024 e le sue 5 varianti

1) Quali sono le differenze tra accordo di ristrutturazione dei debiti e piano di risanamento?

L’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento simile al piano di risanamento, ma le differenze non sono di scarso rilievo.

Innanzitutto, nel caso dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è richiesto il consenso dei creditori che dispongono del 60% dei debiti dell’impresa in crisi[1], l’omologazione del Tribunale, mentre nessun requisito di questo tipo è previsto per il piano di risanamento, sebbene sia richiesto un accordo tra debitore e creditori, ma senza specifiche regole al riguardo[2].

In secondo luogo, gli effetti dell’accordo di ristrutturazione sono decisamente più ampi rispetto a quelli del piano di risanamento.

Infatti, oltre all’esenzione da azione revocatoria di atti, pagamenti e garanzie, conseguenti al piano e all’accordo, e dalle conseguenze penali per le operazioni compiute in attuazione del piano e dell’accordo, effetti comuni sia del piano di risanamento sia dell’accordo di ristrutturazione dei debiti[3], per quest’ultimo è previsto anche il divieto di azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio dell’impresa in crisi, oltre alla prededucibilità[4] dei finanziamenti erogati per l’attuazione dell’accordo, o in occasione della presentazione della domanda di accesso anticipato alla procedura dell’accordo di ristrutturazione[5].

Queste differenze sono dovute al fatto che l’accordo di ristrutturazione è soggetto al vaglio dell’autorità giudiziaria, a differenza del piano di risanamento. 

Un altro elemento di differenza è che, mentre il piano di risanamento è disciplinato solo da un articolo del Codice della crisi di impresa (il 56), all’accordo di ristrutturazione dei debiti sono invece dedicati 11 articoli (57-64-quater), a cui si aggiungono quelli comuni ad altre procedure concorsuali (artt. 37, 39, 40, 43-45, 48, 51-55, 99, 101-102, 166, 322-324), ed in particolare al concordato preventivo.

Questa circostanza rende la regolamentazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti più completa, circostanza che si riverbera sugli adempimenti, che sono di conseguenza maggiori rispetto a quelli previsti dalla procedura del piano di risanamento.

Di conseguenza, l’accordo di ristrutturazione dei debiti si caratterizza per una maggiore conoscibilità dell’iniziativa e degli effetti, con vantaggi per i creditori, ma anche tempi procedurali potenzialmente più lunghi, anche per effetto di possibili opposizioni e impugnazioni (non previste per il piano di risanamento, non essendoci una fase giudiziale), che potrebbero determinare maggiori difficoltà attuative, soprattutto quando la durata del processo di risanamento fino alla sua ufficializzazione diventa eccessiva, con la possibile conseguenza di pregiudicare i rapporti con clienti e fornitori, e dunque danneggiare irreparabilmente l’attività imprenditoriale.

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2) Note

[1] Salvo nel caso di accordi di ristrutturazione agevolati in cui è sufficiente il consenso dei creditori che dispongono del 30% dei debiti.

[2] Vedi l’ebook sull’Analisi della crisi di impresa e le soluzioni manageriali ed extragiudiziali, incluso il piano di risanamento, dopo il D.Lgs. 136/2024, dello stesso autore del presente lavoro.

[3] Per quanto riguarda l’esenzione da azione revocatoria, la base giuridica è però diversa, in quanto il divieto di azioni revocatorie è, nel caso del piano di risanamento, sancito dalla lett. d), del comma 3, dell’art. 166, del D.Lgs. 14/2019, e nel caso dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, dalla lett. e), del medesimo comma 3, dell’art. 166. Va detto che nella disposizione relativa al piano di risanamento è presente una condizione, ovvero “l’esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell’atto, del pagamento o della costituzione della garanzia”, assente invece nella norma relativa all’accordo di ristrutturazione dei debiti. E’ invece identica la fonte normativa dell’esenzione dai reati di bancarotta semplice e preferenziale, essendo sancita per entrambe le procedure dall’art. 324 del D.Lgs. 14/2019.

[4] La prededucibilità consiste nel riconoscimento di una priorità ai crediti prededucibili al momento del rimborso dei debiti con l’attivo risultante dalla procedura di liquidazione giudiziale. In altre parole si tratta di prestiti che godono di un privilegio rispetto ad altri crediti. Per maggiori dettagli vedi il par. 7.3.1.

[5] Per una disanima puntuale dei numerosi effetti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti vedi il Cap. 7.

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Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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