L'ebook "Matrimonio e Patrimonio" di Sergio Mogorovich e Caterina Dell’Erba si configura come un compendio pratico ed esaustivo sui complessi aspetti patrimoniali legati al matrimonio. Questo lavoro offre una guida chiara e aggiornata, integrando normativa, giurisprudenza e prassi, per rispondere alle esigenze di chi si trova ad affrontare scelte importanti come la comunione o la separazione dei beni. Il testo spazia dalle implicazioni fiscali ai rapporti patrimoniali tra coniugi e figli, offrendo un riferimento utile per professionisti e non.
Chi può essere interessato a questo ebook? Questo ebook è rivolto principalmente a:
- Professionisti del settore legale e fiscale: avvocati, commercialisti e consulenti aziendali che hanno bisogno di una guida tecnica e dettagliata sulle norme vigenti.
- Futuri coniugi e coppie: chi si appresta a sposarsi e vuole comprendere le implicazioni della scelta del regime patrimoniale.
Segue un estratto dell'ebook Matrimonio e patrimonio - 2024
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1) Matrimonio e patrimonio: i conviventi di fatto
Si intendono “conviventi di fatto” due persone maggiorenni che sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela o di affinità o di adozione o da matrimonio o da un’unione civile (comma 36).
L’accertamento del rapporto stabile di convivenza è documentato dalla residenza anagrafica.
Nel caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno i diritti reciproci di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, previste per i coniugi e i familiari.
Fermo restando quanto è previsto dall’art. 337-sexies c.c., nel caso di decesso del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non superiore a cinque anni. Se coabitano figli minori o disabili del convivente superstite, questi può continuare ad abitarvi per un periodo non inferiore a tre anni. Tuttavia, il diritto decade se questi cessa di abitarvi stabilmente o nel caso di matrimonio o di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha la facoltà di succedergli nel contratto.
Corte costituzionale (sentenza 25.7.2024, n. 158) |
Il convivente di fatto va inserito “nell’elenco dei soggetti legittimati a partecipare all’impresa familiare di cui al terzo comma dell’art. 230-bis c.c., e quindi prevedendo come impresa familiare quello in cui collabora anche “il convivente di fatto”. Ai conviventi di fatto, intendendosi come tali “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (art. 1, comma 36, della l. n. 76 del 2016) vanno dunque riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge e della persona unita civilmente all’imprenditore.” Pertanto, l’illegittimità costituzionale predetta “va estesa consequenzialmente all’art. 230-ter c.c. che attribuisce al convivente di fatto una tutela dimidiata dal mancato riconoscimento del lavoro “nella famiglia”, del diritto al mantenimento, del diritto di prelazione nonché dei diritti partecipativi, e quindi significativamente più ridotta rispetto a quella che consegue all’accoglimento della questione sollevata in riferimento all’art. 230-bis c.c.” |
Il convivente che presta la propria opera in maniera stabile all’interno dell’impresa dell’altro convivente ha diritto ad una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non è riconosciuto se tra i conviventi esiste un rapporto di società o di lavoro subordinato (art. 230-ter c.c.).
I rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune possono essere disciplinati sottoscrivendo un contratto di convivenza, redatto in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Questi ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico ed entro 10 giorni devono trasmettere copia al comune di residenza dei conviventi (commi 50, 51 e 52). Il contratto può contenere, oltre alla residenza (comma 53), le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Il regime patrimoniale del contratto può essere modificato in qualsiasi momento nel corso del periodo di convivenza, con le modalità citate, ma il contratto non può prevedere termini e condizioni.
Nel caso di risoluzione del contratto per accordo tra le parti o per recesso unilaterale, vanno osservate le regole indicate nel comma 51, tenendo presente che:
- si verifica lo scioglimento della comunione dei beni, con applicazione della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I c.c.;
- resta ferma la competenza del notaio per il trasferimento di diritti reali immobiliari che discendono dal rapporto di convivenza.
Se il recesso è unilaterale, il professionista che riceve l’atto, oltre agli adempimenti di pubblicità, deve notificare copia all’altro contraente. Se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del recedente, a pena di nullità, la dichiarazione deve indicare il termine, non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente per liberare l’abitazione (comma 61).
Se il contraente ha contratto matrimonio o unione civile, egli deve notificare all’altro e al professionista intervenuto nell’atto l’estratto di matrimonio o di unione civile (comma 62). La stessa procedura va seguita dalla contraente superstite o dagli eredi del convivente deceduto (comma 63).
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2) Matrimonio e patrimonio: indice ebook
Premessa Comunione o separazione di beni: una scelta difficile
- Il regime patrimoniale della famiglia
1.1 Il regime della comunione dei beni
1.2 I patti prematrimoniali
1.3 I diritti e i doveri reciproci dei coniugi
1.4 L’oggetto della comunione dei beni
1.5 Le modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni - I beni della famiglia
2.1 I beni personali
2.2 I beni acquistati durante il matrimonio
2.3 I beni presenti al momento dello scioglimento della comunione - La disponibilità dei beni
3.1 Il potere di amministrazione
3.2 L’ordinaria amministrazione
3.3 La straordinaria amministrazione
3.4 Il compimento di un atto senza il consenso
3.5 Gli obblighi che gravano sui beni della comunione
3.6 L’amministrazione affidata ad un solo coniuge
3.7 L’esclusione dall’amministrazione - I beni e gli obblighi personali dei coniugi
4.1 Gli obblighi sui beni personali
4.2 Le obbligazioni - Lo scioglimento della comunione legale
5.1 I presupposti dello scioglimento della comunione
5.2 Lo scioglimento legale del regime di comunione
5.3 Lo scioglimento giudiziale
5.4 Lo scioglimento consensuale
5.5 Lo scioglimento della comunione legale
5.6 Il matrimonio “per prova” - Gli investimenti nella comunione legale
6.1 Premessa
6.2 I beni immobili
6.3 L’azienda
6.3.1 L’imprenditore
6.3.2 La società di persone
6.3.3 L’investimento in società
6.4 Le operazioni bancarie - Gli aspetti fiscali della famiglia
7.1 L’obbligazione tributaria
7.2 Le imposte ed il regime patrimoniale
7.3 Le imposte indirette
7.3.1 L’acquisto degli immobili
7.3.2 Il fondo patrimoniale
7.3.3 Gli acquisti a titolo gratuito
7.4 Lo scioglimento della comunione
7.4.1 I beni
7.4.2 L’assegno di mantenimento - Le possibili alternative al regime fiscale
8.1 Premessa
8.2 La separazione dei beni
8.3 La comunione convenzionale
8.4 Il fondo patrimoniale
8.5 La modifica del regime patrimoniale - I rapporti patrimoniali con i figli
9.1 I rapporti patrimoniali
9.2 L’usufrutto legale
9.3 La rilevanza fiscale dei redditi dei figli - L’azienda e il patrimonio familiare
10.1 L’azienda
10.2 I caratteri della comunione legale
10.3 La massa patrimoniale - L’azienda coniugale
11.1 I caratteri dell’azienda coniugale
11.2 La fattispecie dell’azienda coniugale - L’impresa familiare
12.1 La disciplina civilistica
12.1.1 I lineamenti dell’impresa familiare
12.1.2 L’impresa
12.1.3 L’apporto di lavoro
12.1.4 La forma
12.2 La disciplina fiscale
12.2.1 Premessa
12.2.2 Le attività ammesse
12.2.3 L’atto di ripartizione delle quote
12.2.4 Il riparto degli utili
12.2.5 La determinazione delle quote
12.2.6 Gli obblighi formali
12.2.7 L’esclusione di proventi dall’impresa familiare
12.2.8 L’imputazione delle quote di reddito
12.3 Il diritto di prelazione e la liquidazione del diritto di partecipazione - Il c.d. “patto di famiglia”
13.1 Il patto successorio
13.2 I soggetti interessati dal patto
13.3 La compensazione
13.4 I rapporti con i terzi
13.5 Lo scioglimento
13.6 L’imposta sulle successioni e donazioni
13.6.1 Il trasferimento agevolato delle aziende e delle partecipazioni in società
13.6.2 Lo svincolo dei conti bancari
13.6.3 Le liberalità indirette
13.6.4 Il coacervo successorio - Gli atti di destinazione del patrimonio
14.1 I lineamenti dell’istituto
14.2 L’atto di disposizione del patrimonio
14.3 Lo scopo della destinazione del patrimonio
14.4 La trascrizione dell’atto
14.5 La rilevanza del regime patrimoniale della famiglia
14.6 L’aspetto fiscale - Gli aspetti patrimoniali dell’affido condiviso
15.1 I lineamenti della disciplina
15.2 I rapporti patrimoniali
15.3 La revisione dell’affidamento
15.4 La casa familiare
15.5 Il mantenimento dei figli
15.6 I figli maggiorenni - I diritti del coniuge separato
16.1 La regola di base
16.2 L’assegno di mantenimento
16.3 L’abitazione coniugale
16.4 Il trattamento di fine rapporto
16.5 I diritti successori - Le unioni civili e le convivenze di fatto
17.1 Premessa
17.2 L’unione di fatto
17.3 I conviventi di fatto
17.4 La rilevanza del collaboratore familiare
17.4.1 La regola civilistica
17.4.2 La rilevanza fiscale
17.4.3 L’unione di fatto
17.4.4 La convivenza di fatto
17.5 L’aspetto previdenziale
17.5.1 L’unione di fatto
17.5.2 La convivenza di fatto - La separazione e il divorzio con un unico atto
18.1 La procedura in sede giurisdizionale
18.2 L’accordo innanzi al Sindaco
18.3 La negoziazione assistita da avvocati
18.3.1 Le questioni su separazione e divorzio
18.3.2 I trasferimenti di immobili per divorzio
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