Con nota n. 15849 del 19 novembre 2024, il Min. Lavoro risponde a un quesito proposto dalla regione Campania sui requisiti del patrimonio minimo degli Enti del Terzo settore ai fini del conseguimento della personalità giuridica, qualora il patrimonio dell’ETS sia costituito in prevalenza da “intangible assets”.
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1) Requisiti di patrimonio minimo, art. 22 Codice del Terzo settore
Il legislatore della Riforma del Terzo settore, come noto, ha inserito nel CTS l’art. 22 che consente una modalità più snella di acquisto della personalità giuridica di un ETS, in deroga alla procedura ordinaria prevista con DPR n. 361/2000.
Sono stabiliti tuttavia specifici condizioni e parametri ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica che conferisce poi all’ente autonomia patrimoniale perfetta.
In primis, l’ente deve essere iscritto al RUNTS (art. 22, comma 1 norma cit.); inoltre si richiedono requisiti di patrimonio minimo ovvero:
- una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni
- una somma liquida e disponibile non inferiore a 30.000 euro per le fondazioni.
Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (art. 22, comma 4, norma cit.).
La formulazione normativa prevede l’opzione che il patrimonio sia costituito da “beni diversi dal denaro” e sul punto si è dibattuto sulla possibilità che l’ente sia dotato di un patrimonio costituito da prestazioni di opera o di servizi oppure da crediti. Sia la dottrina che gli studi del Notariato (CNN) hanno escluso questa possibilità perché, in sostanza, un patrimonio costituito esclusivamente o prevalentemente da “intangible assets”, come prestazioni di opere e servizi, non sarebbe facilmente monetizzabile. In pratica, l’art. 22 CTS farebbe esclusivo riferimento alle cose che “possono formare oggetto di diritti” (art. 810 cc) comprendendo sì beni immateriali come brevetti o marchi, ma escludendo quei diritti che hanno per oggetto un comportamento soggettivo (CNN Studio n. 104-2020/I, p. 20).
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2) Conclusioni del ministero: responsabilità del notaio e ricostituzione del patrimonio minimo
La nota ministeriale evidenzia come gli enti del Terzo settore, privi di scopo di lucro e volti al perseguimento non dell’interesse dei singoli soci (come nel caso dei soggetti aventi forma societaria) ma del cd. “bene comune” nelle sue molteplici declinazioni, necessitano di particolari tutele anche sotto il profilo delle garanzie.
Sotto tale profilo è necessaria l’attività del notaio che sotto sua responsabilità, prima di presentare l’istanza di iscrizione al Runts o quella volta a conseguire la personalità giuridica di un ente già iscritto, deve attentamente verificare in via preliminare la sussistenza dei requisiti di legge, compreso quello riguardante il patrimonio minimo, costituito nei modi di legge. Qualora tali requisiti non sussistano, deve esimersi dal deposito dandone comunicazione motivata ai committenti.
Inoltre, l’ufficio che ha ricevuto l’istanza pur potendo attraverso interlocuzioni preliminari segnalare la questione al notaio, rimetterà in ultima analisi a questo la questione, rinviando eventualmente alla sede di controllo la verifica sulla regolarità del patrimonio minimo. Nel caso in cui si abbiano ragionevoli dubbi per ritenere che il patrimonio sia ridotto al di sotto della soglia di legge, l’ETS sarà invitato alla ricostituzione dello stesso, richiedendo che gli incrementi siano effettuati in denaro o altri beni adeguatamente periziati, escludendo la possibilità di fare ricorso ad opere o servizi.
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