Con Risposta a interpello n 220/2024 le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sulla imponibilità IVA di prodotti FItosanitari.
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1) Fitosanitari con IVA al 10%? Sì, ma con cautela
Il numero 110) della Parte III della Tabella A allegata al d.p.r. 26.10.1972, n. 633, assoggetta all’aliquota IVA del 10% la cessione di prodotti fitosanitari.
Tuttavia, non è presente alcun riferimento operativo, neppure alla tariffa doganale.
Una società che opera nel settore della produzione e della commercializzazione di tali prodotti, nonché di prodotti contenenti feromoni, finalizzati al monitoraggio e alla cattura di insetti infestanti, anche nel settore dell’agricoltura, ha posto il problema dell’identificazione della corretta aliquota dell’IVA sulle cessioni.
In assenza dell’autorizzazione ad emettere in commercio tali prodotti da parte del Ministero della salute, la società ha richiesto un accertamento tecnico all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la quale ha classificato al codice NC 3808 91 90 “insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfestanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni in in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidi: altri …. insetticidi … altri … altri”.
Come regola generale, si presume corretta l’applicazione dell’aliquota del 22%.
La risposta a interpello del 7.11.2024, n. 220, partendo dal presupposto che, al pari delle risoluzioni ministeriali 7.2.1979, n. 363239, e 24.5.1977, n. 361541, la risoluzione 15.5.2001, n. 64/E, a proposito del prodotto “carbossina pura” aveva affermato che per i prodotti fitosanitari, mancando il riferimento alla tariffa doganale, è necessario fare ricorso "al comune significato di tale termine ricavabile sulla base di criteri merceologici”.
La problematica non può prescindere dall’art. 2 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del 21.10.2009 che definisce “fitosanitari” i prodotti “contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti” che vanno destinati a proteggere e a influire sui processi vitali dei vegetali e a conservare i vegetali, nonché a distinguere i vegetali indesiderati “eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acque per proteggere i vegetali”.
Da ciò discende che i prodotti fitosanitari possono essere commercializzati soltanto se sono autorizzati dal Ministero della salute, come è stabilito dall’art. 28 del Regolamento.
Secondo l’Agenzia delle entrate il rilascio dell’autorizzazione non qualifica un prodotto come fitosanitario ma è una condizione che permette la sua commercializzazione e sua utilizzazione.
Il Ministero della salute non ha fornito il proprio parere, ma l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha precisato che:
- “il prodotto X” è una trappola a fenomeni specifica per la mosca delle olive (Bactrocera oleae), da impiegare all’interno dei dispositivi di monitoraggio per rilevare la presenza di questo infestante”;
- il prodotto è classificato tra gli “insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori della germinazione e regolatori della crescita per piante, disinfestanti e prodotti simili”.
In questa cornice, la risposta dell’Agenzia delle entrate “consente di ritenere il prodotto in esame come “prodotto fitosanitario” cui consegue l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% ai sensi dl punto 110) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA.
Tuttavia, ciò non è una certezza poiché “resta inteso che la validità del presente parere viene meno qualora il competente organo tecnico dovesse ritenere che il prodotto in commento non rientri nella categoria dei fitosanitari. Come è rimessa alle autorità competenti la verifica della sussistenza dei requisiti di commercializzazione e di impiego del prodotto in questione nel territorio dell’UE”.