Da un estratto dal libro Rapporto di lavoro in edilizia dopo la nuova patente a punti , una breve analisi sui soggetti responsabili nel settore edilizia. In particolare lo speciale che segue, si sofferma sulla figura del committente per poi definire ulteriori attori della sicurezza.
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1) I soggetti responsabili nel settore edilizia
Costituiscono ulteriore peculiarità del settore edilizia i soggetti responsabili, che si sommano ai cosiddetti attori della sicurezza; i soggetti responsabili possono essere individuati come segue:
a) committente;
b) responsabile del procedimento;
c) responsabile dei lavori;
d) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
e) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
f) appaltatore, il subappaltatore, il lavoratore autonomo, il datore di lavoro;
g) direttore tecnico o direttore di cantiere;
h) direttore dei lavori.
Nell’ambito degli appalti pubblici il responsabile del procedimento è quel soggetto incaricato, dal committente, ai fini della progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera: in altri termini egli è anche il responsabile dei lavori.
Su questa figura cardine ricadono una serie di competenze e adempimenti che richiedono la massima diligenza, prudenza e perizia oltre che la scrupolosa osservanza di leggi, regolamenti e discipline.
Al responsabile dei lavori competono una serie di obblighi tra i quali la valutazione dei piani; appare scontato affermare che la valutazione richiesta non possa essere solo formale, in relazione ai contenuti minimi prescritti dai regolamenti, bensì debba essere anche, e soprattutto, di merito.
Si segnala, fin d’ora, come risulti indispensabile la consapevolezza che i rischi individuati nel cantiere siano quelli specifici per la situazione esaminata e che le misure preventive e protettive prescelte corrispondano effettivamente ai rischi valutati.
Come noto, l’individuazione dei soggetti è fondamentale nella disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto ad essi vengono attribuiti precisi adempimenti (obblighi) con le conseguenti responsabilità sanzionate sia in via amministrativa, penale che civile (risarcimento del danno).
Nella logica della responsabilità, e quindi delle competenze determinanti obblighi e adempimenti, i soggetti possono essere ricondotti a tre fattispecie:
- dominus: committente e/o responsabile dei lavori (RL);
- supporti e ausili: progettista, direttore dei lavori (DL), coordinatori della sicurezza (CSP e CSE);
- esecutori: impresa affidataria, impresa esecutrice, lavoratori autonomi.
Leggi il libro Rapporto di lavoro in edilizia dopo la nuova patente a punti
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2) Sicurezza settore edilizia: definizioni legali dei soggetti, ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 81/2008
Fra le figure di maggiore spicco definite dall’art. 89 del TUSL vi è quella del committente, la cui definizione pone inevitabilmente questioni inerenti il rapporto sussistente con l’appalto.
La formulazione della definizione di committente è suddivisa in due parti: una che pare essere al contempo una disposizione generale e una disposizione specifica per l’appalto di opere private, l’altra specifica per l’appalto di opere pubbliche.
In questo ultimo caso il fatto che il legislatore abbia precisato che per le opere pubbliche il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto, porta a ritenere che nel committente di opere private tale potere possa venire meno.
Una prima caratteristica della definizione di committente è l’apparente scollegamento dal committente in senso civilistico, e cioè di quella desumibile dal codice civile.
Infatti sotto il profilo contrattuale obbligazionario è ritenuto committente colui che incarica o conferisce a un’altra parte (contraente) un’obbligazione (avente per oggetto una prestazione patrimoniale). Con il contratto il committente diventa, a sua volta, obbligato al pagamento del corrispettivo relativo alla prestazione commissionata. È evidente che il committente civilistico può essere persona diversa dal soggetto nell’interesse del quale l’opera viene eseguita, intendendo per interesse il beneficiario dell’opera e non il titolare di un qualche diritto reale (proprietario, usufruttuario, ecc.) o altro diritto (conduttore, superficiario, affittuario, ecc.).
Probabilmente la locuzione “per conto del quale” utilizzata dal legislatore andrebbe precisata, viste le responsabilità penali previste per questa figura, ciò al fine di determinare con maggiore semplicità la figura del committente (vedi casi di edifici aventi più proprietari che gestiscono appalti separati).
Se il fine è quello di individuare nel committente il soggetto a cui compete l’obbligo di “pretendere” il requisito di sicurezza nei lavori relativi alle opere edilizie (e che determinano la formazione di un cantiere edile), forse sarebbe sufficiente definirlo come “persona fisica o giuridica titolare del potere decisionale e di spesa relativamente ai lavori edili o di ingegneria civile che rientrano nel campo di applicazione del decreto, anche in assenza di appalto, e a cui competono gli obblighi previsti dal decreto stesso”.
Sintetizzandone la definizione è pertanto possibile definire il committente come quel soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
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3) Sicurezza settore edile: responsabile dei lavori e coordinatore
IL RESPONSABILE DEI LAVORI. Ulteriore figura cardine nel contesto delle opere in edilizia è quella del responsabile dei lavori, ovvero il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del D.Lgs.163/20061 il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.
IL COORDINATORE. Chiude il cerchio delle figure dei soggetti responsabili in fase di progettazione quella del coordinatore; in realtà il coordinatore ha due valenze:
- quella di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione, che è soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91;
- quella di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”, che è soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92, non può coincidere con il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici (o con un suo dipendente o con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato). Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
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4) Sicurezza settore edile: impresa affidataria, impresa esecutrice e lavoratori autonomi
A livello esecutivo, si possono invece distinguere tre soggetti, ovvero l’impresa affidataria, l’impresa esecutrice ed i lavoratori autonomi.
Per impresa affidataria si intende l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato all’esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.
È invece impresa esecutrice l’impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali, mentre si definisce lavoratore autonomo la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
L’imprenditore dal punto di vista civilistico è ben distinto dal lavoratore autonomo, che – per definizione – è una persona che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
Questo implica pertanto che non sia richiesto al lavoratore autonomo l’esercizio di un’attività professionale, (diversamente da quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008) e, tantomeno, è richiesto il requisito di organizzazione: il lavoratore autonomo può essere l’affidatario/esecutore dell’intera opera o di parte della stessa.
Per cui un’opera potrebbe essere realizzata da più lavoratori autonomi nominati direttamente dal committente o dall’impresa affidataria dell’appalto.
Nel codice civile non esiste la definizione di “impresa” bensì quella di “imprenditore” dalla quale può essere mutuata.
Infatti, è imprenditore “chi esercita professionalmente una attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi” (vedi art. 2082 c.c.), ed “è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori” (vedi art. 2086 c.c.).
Sono “collaboratori” dell’imprenditore, in via generale, i prestatori di lavoro, ed in particolare i prestatori di lavoro subordinato, ovvero coloro che si obbligano “mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” (vedi art. 2094 c.c.), prestatori di lavoro che sogliono distinguersi “in dirigenti, quadri, impiegati e operai” (vedi art. 2095 c.c.).
L’imprenditore viene definito “piccolo” quando assume determinate qualifiche, quali quella di “artigiano” ovvero quando esercita “un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia” (vedi art. 2083 c.c.).
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