L'ebook L'IVA nelle prestazioni di servizi internazionali, affronta anche casi relativi ad operazioni complesse.
Con un estratto dall''ebook citato, affrontiamo il seguente caso:
Una società italiana, con rappresentante fiscale in Svizzera, cede a clienti persone fisiche, beni destinati ad immobili siti in Svizzera e servizi di posa in opera e opere edili.
Il servizio di posa sarà svolto da imprese svizzere.
La società italiana attraverso il suo rappresentante fiscale svizzero fatturerà con Iva svizzera al cliente finale.
Possiamo considerare l’operazione una cessione di beni o una prestazione di servizi?
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1) Cessione di beni destinati ad immobili in Svizzera con servizi di posa in opera: chiarimenti
R: La cessione di un bene o di un’opera può avvenire tramite un contratto di appalto che segue le regole delle prestazioni di servizi o una vendita con posa in opera e la linea di demarcazione tra le due operazioni spesso è molto sottile.
A tal proposito è molto interessante la sentenza della Corte di Giustizia europea C-111/2005, depositata il 29/03/2007, che ha chiarito come la fornitura di beni con posa in opera debba essere considerata quale cessione di beni e non come una prestazione di servizi nell’ipotesi in cui vengano soddisfatte le seguenti ipotesi:
- il bene dopo la posa sarà trasferito al cliente che potrà disporne come proprietario;
- il prezzo del bene rappresenta una parte preponderante del costo totale dell’operazione;
- l’attività consiste nella mera posa in opera dei beni, senza che venga alterata la loro natura e senza adattarli alle esigenze specifiche del cliente.
Anche l’Amministrazione finanziaria è intervenuta con la Risoluzione n. 220/E del 10/08/2007 specificando che, qualora siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni nell’ambito del medesimo contratto occorre far riferimento alla volontà contrattuale espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare. Pertanto:
- quando il contratto ha quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente, il contratto è qualificabile quale cessione con posa in opera;
- al contrario, se la volontà contrattuale è quella di ottenere un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, in tal caso la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato.
Sempre l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 246/E del 16.06.2008 ha chiarito che l’attività di semplice posa in opera dei beni riveste natura accessoria rispetto alla fornitura degli stessi.
Comunque, la ricerca dell’elemento preponderante (bene o servizio) deve essere effettuata tenendo in considerazione la volontà delle parti.
Pertanto, nella fattispecie in cui l’operazione di cessione dei beni fosse rilevante rispetto alla prestazione di servizi, la società italiana al momento dell’esportazione dei beni dovrebbe emettere fattura non imponibile Iva ai sensi dell’art. 8 lett. a), DPR 633/72.
Nell’ipotesi in cui la prestazione di servizio (posa in opera ed eventuali altri servizi) fosse rilevante rispetto alla fornitura dei beni, in base alle indicazioni sopraesposte, la società italiana dovrebbe emettere una fattura esclusa Iva ai sensi dell’art. 7-quater DPR 633/72, in quanto la prestazione di servizio su di un immobile sito in Svizzera è ivi territorialmente rilevante. Pertanto, nella suddetta fattispecie il rappresentante fiscale dovrebbe fatturare e addebitare l’Iva svizzera sull’intera operazione al cliente finale.
Indipendentemente dalla fattispecie di cessione o prestazione di servizi, il rappresentante fiscale svizzero della società italiana, riceverà una fattura con Iva svizzera dall’impresa locale che si occuperà della posa in opera e il rappresentante fiscale si occuperà degli adempimenti fiscali.
Estratto dall'ebook L'IVA nelle prestazioni di servizi internazionali
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