HOME

/

PMI

/

IMPRESE EDILI

/

SETTORE EDILE E PATENTE A CREDITI: LE NUOVE SANZIONI

Settore edile e patente a crediti: le nuove sanzioni

Patente a crediti in edilizia: obblighi, verifiche e sanzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 29 aprile 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 56/2024, di conversione del cosiddetto decreto-legge PNRR4, che è intervenuta sulla legalità del mondo del lavoro e ha introdotto, fra le numerose misure, un sistema di qualificazione delle imprese, già previsto a suo tempo dal decreto legislativo 81/2008, ma mai attuato. 

L’attuale sistema di qualificazione delle imprese (e dei lavoratori autonomi) introdotto dalla legge 56/2024 si differenzia in maniera sostanziale da quello inizialmente previsto con la pubblicazione del decreto legislativo 81/2008, in funzione di presupposti diversi da cui ha preso origine l’intervento legislativo.

L’attuale sistema di credito ha lo scopo di rilevare, semplicemente, il rispetto dei precetti normativi; pertanto, diversamente dalla sua formulazione originale, il nuovo sistema di crediti non richiede un complesso organizzativo che vada oltre gli adempimenti minimi previsti per legge, ma il loro rispetto puntuale, e da questo passaggio deriva un nuovo apparato sanzionatorio, che affianca l’attuale sistema di sanzioni già previsto dalla normativa vigente. Possiamo quindi definire l’attuale sistema di patente a crediti come un sistema sanzionatorio integrativo rispetto a quello ordinario già previsto dalla normativa vigente.

Di seguito un estratto dal libro Rapporto di lavoro in edilizia dopo la nuova patente a crediti – II Edizione -  Aggiornato al DL 19/2024, convertito in L.56/2024.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Leggi il libro Rapporto di lavoro in edilizia dopo la nuova patente a punti - II Edizione

1) Apparato sanzionatorio patente a crediti

Il possesso della patente a crediti costituisce un obbligo normativo in capo a tutti coloro (datori di lavoro e lavoratori autonomi) che accedono fisicamente ad un cantiere temporaneo o mobile (ex art. 89, D.Lgs. n. 81/2008), ma al contempo ha anche esteso i compiti e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, individuati all’art. 90, D.Lgs. n. 81/2008 (articolo aggiornato dalla L. n. 56/2024).

In applicazione delle previsioni dell’art. 90, comma 9, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008, il committente è tenuto a verificare che coloro che accedono fisicamente al cantiere siano in possesso di patente a crediti corredata di un punteggio minimo di 15 crediti, prima dell’inizio dei lavori. Questo obbligo si applica a tutte le imprese che operano in cantiere, comprese le attività svolte in regime di subappalto.

Nello specifico, è possibile individuare due step operativi in capo al committente:

1) il primo step comporta la verifica preventiva all’ingresso in cantiere della documentazione attestante il possesso della patente, corredata di punteggio minimo, per tutti coloro che accedono fisicamente al cantiere e svolgono attività lavorativa. Qualora l’impresa sia titolare di attestazione di qualificazione SOA in categoria III o superiore, dovrà esserne consegnata copia;

2) il secondo step possibile si presenta nel caso di imprese non tenute al possesso della patente (come gli addetti alle forniture o i soggetti che svolgono lavoro intellettuale) e si svolge acquisendo l’evidenza documentale di tali circostanze che esentano dall’obbligo.

Qualora questi passaggi vengano disattesi, ovvero non si verifichi il possesso reale della patente o del documento equivalente, anche nei casi di subappalto dell’attestazione di qualificazione SOA, prima dell’inizio dei lavori, ciò comporta una sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per il committente o responsabile dei lavori.

In relazione alle imprese che operano nei cantieri lo svolgimento dell’attività senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti (tranne che nei casi di lavori di subappalto in corso di esecuzione con lavori eseguiti in percentuale superiore al 30% del valore del lavoro) comporta sanzioni amministrative pari a:

  1. 10% del valore complessivo dei lavori, con importo minimo pari a 6.000 euro, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi;
  2. interruzione immediata delle attività nel caso in cui il punteggio della patente scenda sotto i 15 crediti; le attività potranno essere riprese solo una volta che i crediti saranno reintegrati.

Inoltre, in caso di procedimento penale conseguente ad infortunio sul lavoro in cantiere, la mancata verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori del possesso dei requisiti può costituire circostanza rilevante ai fini della definizione della colpevolezza e anche in termini di responsabilità amministrativa d’impresa (D.Lgs. n. 231/2001). Nello specifico, in capo al committente (o al responsabile dei lavori) si può configurare responsabilità penale (oltre che civile) per la mancata verifica delle condizioni di sicurezza e per non aver controllato l’idoneità delle imprese.

Estratto dal libro Rapporto di lavoro in edilizia dopo la nuova patente a crediti – II Edizione

Fonte immagine: DavidRockDesign from Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 12/12/2024 Patente cantieri: nuovi chiarimenti dall'ispettorato

Può continuare a lavorare chi perde i punti durante i lavori? La nota INL 9326 2024 chiarisce le sanzioni di sospensione per l'assenza di patente a crediti nei cantieri.

Patente cantieri:  nuovi chiarimenti dall'ispettorato

Può continuare a lavorare chi perde i punti durante i lavori? La nota INL 9326 2024 chiarisce le sanzioni di sospensione per l'assenza di patente a crediti nei cantieri.

Quando viene revocata/sospesa la patente a crediti in edilizia?

Lavoro in edilizia: ipotesi per le quali è possibile che si vada incontro alla revoca e/o alla sospensione della patente a crediti

Preposto Sicurezza sul lavoro: tutte le regole

Quando è obbligatorio, qual è il ruolo del preposto alla sicurezza nei contratti di appalto, i tempi dell'aggiornamento Interpelli sicurezza 4/6/7 2024. Riepilogo dei compiti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.