Il 29 aprile 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 56/2024, di conversione del cosiddetto decreto-legge PNRR4, che è intervenuta sulla legalità del mondo del lavoro e ha introdotto, fra le numerose misure, un sistema di qualificazione delle imprese, già previsto a suo tempo dal decreto legislativo 81/2008, ma mai attuato.
L’attuale sistema di qualificazione delle imprese (e dei lavoratori autonomi) introdotto dalla legge 56/2024 si differenzia in maniera sostanziale da quello inizialmente previsto con la pubblicazione del decreto legislativo 81/2008, in funzione di presupposti diversi da cui ha preso origine l’intervento legislativo.
L’attuale sistema di credito ha lo scopo di rilevare, semplicemente, il rispetto dei precetti normativi; pertanto, diversamente dalla sua formulazione originale, il nuovo sistema di crediti non richiede un complesso organizzativo che vada oltre gli adempimenti minimi previsti per legge, ma il loro rispetto puntuale, e da questo passaggio deriva un nuovo apparato sanzionatorio, che affianca l’attuale sistema di sanzioni già previsto dalla normativa vigente. Possiamo quindi definire l’attuale sistema di patente a crediti come un sistema sanzionatorio integrativo rispetto a quello ordinario già previsto dalla normativa vigente.
Di seguito un estratto dal libro Rapporto di lavoro in edilizia dopo la nuova patente a crediti – II Edizione - Aggiornato al DL 19/2024, convertito in L.56/2024.
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1) Apparato sanzionatorio patente a crediti
Il possesso della patente a crediti costituisce un obbligo normativo in capo a tutti coloro (datori di lavoro e lavoratori autonomi) che accedono fisicamente ad un cantiere temporaneo o mobile (ex art. 89, D.Lgs. n. 81/2008), ma al contempo ha anche esteso i compiti e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, individuati all’art. 90, D.Lgs. n. 81/2008 (articolo aggiornato dalla L. n. 56/2024).
In applicazione delle previsioni dell’art. 90, comma 9, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008, il committente è tenuto a verificare che coloro che accedono fisicamente al cantiere siano in possesso di patente a crediti corredata di un punteggio minimo di 15 crediti, prima dell’inizio dei lavori. Questo obbligo si applica a tutte le imprese che operano in cantiere, comprese le attività svolte in regime di subappalto.
Nello specifico, è possibile individuare due step operativi in capo al committente:
1) il primo step comporta la verifica preventiva all’ingresso in cantiere della documentazione attestante il possesso della patente, corredata di punteggio minimo, per tutti coloro che accedono fisicamente al cantiere e svolgono attività lavorativa. Qualora l’impresa sia titolare di attestazione di qualificazione SOA in categoria III o superiore, dovrà esserne consegnata copia;
2) il secondo step possibile si presenta nel caso di imprese non tenute al possesso della patente (come gli addetti alle forniture o i soggetti che svolgono lavoro intellettuale) e si svolge acquisendo l’evidenza documentale di tali circostanze che esentano dall’obbligo.
Qualora questi passaggi vengano disattesi, ovvero non si verifichi il possesso reale della patente o del documento equivalente, anche nei casi di subappalto dell’attestazione di qualificazione SOA, prima dell’inizio dei lavori, ciò comporta una sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per il committente o responsabile dei lavori.
In relazione alle imprese che operano nei cantieri lo svolgimento dell’attività senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti (tranne che nei casi di lavori di subappalto in corso di esecuzione con lavori eseguiti in percentuale superiore al 30% del valore del lavoro) comporta sanzioni amministrative pari a:
- 10% del valore complessivo dei lavori, con importo minimo pari a 6.000 euro, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi;
- interruzione immediata delle attività nel caso in cui il punteggio della patente scenda sotto i 15 crediti; le attività potranno essere riprese solo una volta che i crediti saranno reintegrati.
Inoltre, in caso di procedimento penale conseguente ad infortunio sul lavoro in cantiere, la mancata verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori del possesso dei requisiti può costituire circostanza rilevante ai fini della definizione della colpevolezza e anche in termini di responsabilità amministrativa d’impresa (D.Lgs. n. 231/2001). Nello specifico, in capo al committente (o al responsabile dei lavori) si può configurare responsabilità penale (oltre che civile) per la mancata verifica delle condizioni di sicurezza e per non aver controllato l’idoneità delle imprese.
Estratto dal libro Rapporto di lavoro in edilizia dopo la nuova patente a crediti – II Edizione
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