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SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO ALL'IMPORTAZIONE

Sdoganamento centralizzato all'importazione

Dogane: circolare n.23/2024 con istruzioni operative per la presentazione istanza procedura di sdoganamento centralizzato all’importazione

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Il 30 ottobre scorso è stata pubblicata la Circolare n. 23/2024 con la quale le Dogane hanno fornito le istruzioni operative per la presentazione dell’istanza relativa alla procedura di sdoganamento centralizzato all’importazione come previsto dall’articolo 179 del Codice doganale dell’Unione (Regolamento (Ue) 952/2013).

Nello specifico, tale procedura consente di presentare la dichiarazione doganale presso l’ufficio competente dello Stato membro in cui la società è stabilita (ufficio doganale di controllo), mentre la presentazione fisica delle merci viene effettuata in un ufficio doganale di un diverso Stato Ue (ufficio doganale di presentazione). 

Per applicare la nuova forma semplificata di sdoganamento, il richiedente deve avere lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni (AEOC).

Dello stesso autore leggi anche La Riforma doganale 2024 (eBook)

1) Sdoganamento centralizzato all’importazione: premessa

Dal 1° luglio 2024, a seguito della Decisione di Esecuzione Ue 2023/2879, è previsto per gli Stati membri l’applicazione del sistema per lo sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI-Centralized Clearance for import) attraverso il quale è possibile lo scambio di informazioni fra gli uffici doganali coinvolti (Ufficio di controllo e Ufficio di presentazione della merce) nei due Stati membri interessati dall’operazione.

Come anticipato il 1° luglio 2024 è iniziata la prima fase di applicazione di tale procedura relativamente ai soli regimi di importazione, deposito doganale, perfezionamento attivo e uso finale, dunque in questa prima fase sono escluse dallo sdoganamento centralizzato 

  • le merci sottoposte ad accise, 
  • le merci oggetto di scambio all’interno di territori fiscali speciali e 
  • le merci sottoposte a misure di politica agricola comune.

L’Istituto dello sdoganamento centralizzato unionale sarà applicabile a partire da dicembre 2024 ed entro il 2 giugno 2025 saranno implementate ulteriori funzionalità per merci in ingresso nel territorio unionale.

Il vantaggio che si ottiene tramite la procedura in esame è quello di consentire di avere un unico Ufficio doganale come interlocutore, il che rende un’ottimizzazione dei flussi di organizzazione interna rispetto agli adempimenti doganali.

Dello stesso autore leggi anche La Riforma doganale 2024 (eBook)

2) Sdoganamento centralizzato all’importazione: procedura

L’istanza per ottenere l’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato può essere richiesta dagli operatori che abbiano la qualifica di AEO per le semplificazioni doganali (AEOC) presentandola all’Ufficio competente nello Stato membro dove lo stesso è stabilito inoltrandola attraverso il sistema CDS (Customs Decision System).

L’ufficio una volta ricevuta l’istanza e verificata l’accettabilità della stessa nei termini previsti dall’art. 22 CDU, predispone il progetto di autorizzazione e avvia la consultazione tramite CDS con gli altri Stati membri coinvolti nell’autorizzazione. Entro 45 giorni dalla data di accettazione dell’istanza lo Stato membro che l’ha ricevuta trasmette agli altri Stati membri coinvolti la bozza di autorizzazione, un piano di controllo in cui vengono indicate le modalità di controllo che saranno adottate, nonché le altre informazioni necessarie alla gestione della procedura e destinate a essere oggetto di un accordo tra le due Amministrazioni doganali.

Nell’accordo dovranno, in particolare, essere presenti le indicazioni sulle modalità di riscossione della fiscalità interna, le misure extratributarie di carattere nazionale e tutto ciò che viene richiesto nello Stato membro dove è posto l’Ufficio di presentazione della merce. 

Entro 45 giorni dalla data di ricezione della documentazione, lo Stato membro consultato deve comunicare eventuali obiezioni ed integrazioni o il consenso al progetto di autorizzazione, al piano di controllo e all’accordo proposto. Lo Stato membro chiamato ad esprimersi dovrà motivare eventuali obiezioni. 

Se entro 90 giorni dalla data di inizio della consultazione non si raggiunge un accordo sulle obiezioni poste dallo Stato membro consultato, l’autorizzazione non può essere concessa; in alternativa e ove le obiezioni non siano riferite ad elementi essenziali, la stessa potrà essere concessa a patto di escludere la parte oggetto di contestazione. Se lo Stato membro consultato non fornisce risposta entro il termine previsto, il consenso si considera acquisito al pari di quanto avviene con l’istituto del silenzio assenso.

Lo Stato membro di rilascio, una volta terminata la procedura di consultazione, può emettere l’autorizzazione tramite sistema CDS[1].

[1] Nell’ipotesi in cui lo sdoganamento centralizzato debba essere usato per un regime che comporta il propedeutico rilascio di un’autorizzazione alle procedure speciali (deposito doganale, perfezionamento attivo, ecc..), il richiedente deve essere titolare anche di tale autorizzazione in forma multi-stato; l’Ufficio di controllo designato per il regime speciale deve, inoltre, essere lo stesso dell’Ufficio designato per lo sdoganamento centralizzato. Analogamente, se il richiedente intende utilizzare anche un’altra semplificazione (dichiarazione semplificata, EIDR) oltre allo sdoganamento centralizzato, lo stesso dovrà richiedere al medesimo Ufficio un’autorizzazione a tale semplificazione.

Dello stesso autore leggi anche La Riforma doganale 2024 (eBook)

3) Sdoganamento centralizzato all’importazione: modalità di riscossione

A. La riscossione dei tributi nazionali (IVA, accise e altri tributi nazionali) da parte dell’Ufficio di presentazione della merce avviene sulla base dei dati forniti dall’Ufficio di controllo dove viene presentata la dichiarazione doganale, attraverso il sistema CCI. Ai fini della riscossione della fiscalità nazionale, nel corso della fase di consultazione per il rilascio delle autorizzazioni allo sdoganamento centralizzato in cui l’Italia è coinvolta come Ufficio di presentazione della merce, verrà richiesto al titolare dell’autorizzazione, come condizione per poter operare in Italia, di identificarsi ai fini IVA. Tale identificazione avverrà, in caso di operatore privo di stabile organizzazione in Italia, tramite un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 c. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (“Decreto IVA”) o, in alternativa, con l’identificazione diretta mediante propria Partita IVA, assegnata a soggetti non residenti[1].

B. Nell’ipotesi in cui l’Italia sia Ufficio doganale di controllo, i dazi doganali vengono riscossi dall’Amministrazione nazionale; il pagamento dei dazi avviene a mezzo del conto di debito e l’annotazione sul conto di dilazione del debito maturato avviene al momento dello svincolo delle merci, con la generazione del riferimento A93.

[1] Ai sensi dell’art. 35-ter del medesimo “Decreto IVA”.

Dello stesso autore leggi anche La Riforma doganale 2024 (eBook)

4) La competenze dell’ufficio doganale di controllo

L’Ufficio doganale di controllo deve verificare che vi siano gli elementi necessari per il vincolo delle merci al regime doganale dichiarato e, accettata la dichiarazione doganale, procedere, sulla base della propria analisi dei rischi, ad effettuare gli eventuali controlli documentali. I controlli devono essere finalizzati agli aspetti connessi alla corretta liquidazione del dazio, alla presenza della prevista certificazione unionale di carattere extratributario (ad esempio certificati sanitari, fitosanitari, CITES, biologico, etc.) e alle misure previste nell’ambito degli accordi bilaterali con i singoli Stati. L’Ufficio doganale di controllo, infatti, può effettuare solo i controlli documentali e richiedere l’eventuale documentazione aggiuntiva. Successivamente a tale attività il citato Ufficio deve comunicarne l’esito all’Ufficio doganale di presentazione tramite CCI, specificando se le merci:

a. possono essere svincolate per il regime doganale interessato; oppure 

b. devono essere sottoposte alla verifica fisica e all’eventuale campionamento per le analisi di laboratorio ai sensi dell’art. 188, lettera c) e d) del CDU.

5) Competenze dell’ufficio doganale di presentazione

Nell’ipotesi in cui le merci possano essere svincolate per il regime doganale di interesse, l’Ufficio doganale di presentazione deve effettuare i controlli “propri” relativi alla riscossione dei tributi nazionali, alle eventuali misure extratributarie di carattere nazionale e a quelli richiesti dall’analisi dei rischi nazionale e locale. Resta ferma la possibilità per l’Ufficio doganale di presentazione di effettuare ogni verifica fisica relativa al rispetto delle proibizioni e restrizioni unionali. Entro il termine fissato nell’autorizzazione di sdoganamento centralizzato, l’Ufficio di presentazione deve comunicare all’Ufficio di controllo il nulla osta allo svincolo, ovvero i motivi che non lo consentono.

Nel caso di cui, invece, le merci dovessero essere sottoposte alla verifica fisica e all’eventuale campionamento per le analisi di laboratori, l’Ufficio di presentazione deve, entro il termine fissato nell’autorizzazione di sdoganamento centralizzato, progressivamente seguire la seguente procedura:

a) confermare la ricezione della richiesta dell’ufficio doganale di controllo;

b) informare, se del caso, l’ufficio doganale di controllo in merito all’esecuzione di eventuali controlli “propri”, come sopra descritti, effettuati sulle merci;

c) comunicare, al termine della verifica effettuata su istanza dell’Ufficio di controllo, l’esito delle risultanze. L’Ufficio doganale di controllo, sulla base dei controlli documentali per la verifica della dichiarazione in dogana e dei risultati dei controlli effettuati dall'Ufficio doganale di presentazione, può svincolare le merci conformemente agli artt. 194 e 195 del CDU dandone informazione tramite CCI all’Ufficio doganale di presentazione.

Dello stesso autore leggi anche La Riforma doganale 2024 (eBook)

Fonte immagine: Foto di Clker-Free-Vector-Images da Pixabay
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