Il Disegno di Legge presentato alla Camera dei deputati il 23 ottobre 2024, Legge di Bilancio 2025, prevede l’auspicata stabilizzazione della rideterminazione dei valori di partecipazioni e terreni anno per anno con una tassazione del 16% in luogo dei provvedimenti di proroga della misura.
Ultimo, il decreto Omnibus convertito in legge n 143/2024, ha sostituito alla scadenza del 30 giugno 2024 il 30 novembre 2024[1], prima, la Legge di Bilancio 2024, L. n. 213/2023, ha (ri)confermato la riapertura dei termini per la rivalutazione partecipazioni e terreni posseduti dal 1° gennaio 2024, con scadenza 30 giugno 2024.
La misura fiscale, ormai nota, proposta dalla Legge 448/2001 e ripetutamente prorogata, consente di sostituire:
- al costo storico di determinati beni: partecipazioni quotate non quotate e terreni edificabili con destinazione agricola,
- il valore risultante dalla perizia di stima, mediante
- l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul “valore di perizia” nella misura del 16%, allo scopo di ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in ipotesi di cessione.
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1) Stabilizzazione della rivalutazione partecipazioni e terreni: la novella all’articolo 5
L’articolo 5 del Disegno di legge Bilancio 2025 stabilizza la rivalutazione anno per anno di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio, a condizione che, entro il 30 novembre dello stesso anno, anche mediante versamento rateizzato in tre rate annuali, sia versata l’impostata sostitutiva nella misura del 16% calcolata sul valore risultante dalla perizia.
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2) Stabilizzazione della rivalutazione partecipazioni e terreni: perimetro soggettivo
L’articolo 5 non apporta modifiche riguardo i soggetti che possono beneficiare della rivalutazione:
- persone fisiche (non esercenti attività d’impresa);
- società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.
Restano invece sempre esclusi i titolari di reddito d’impresa.
Il regime consente a detti soggetti di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni quotate e non quotate possedute al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. c) - c-bis) del TUIR.
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3) Stabilizzazione della rivalutazione partecipazioni e terreni: rideterminazione del valore delle partecipazioni
Le partecipazioni rivalutabili ai fini della disciplina in esame possono essere:
• partecipazioni rappresentate da titoli (azioni) quotati e no;
• le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di S.r.l. o di società di persone);
• i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).
Per avvalersi della rivalutazione anno per anno, la partecipazione deve essere iscritta in bilancio alla data del 1° gennaio dello stesso anno.
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4) Stabilizzazione della rivalutazione partecipazioni e terreni: calcolo dell’imposta sostitutiva
L’’imposta sostitutiva è commisurata nella misura del 16%:
- sull’intero valore della perizia, come ribadito anche nella circolare 1/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate;
- sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente, ovvero con riferimento alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente, per quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
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5) Attività e adempimenti alla luce delle modifiche all’articolo 5, L. 448/2001
Scadenza | Attività e adempimenti |
| Stesura della perizia giurata Sono professioni abilitati: a. per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, e gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti; b. per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.
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Versare l’imposta sostitutiva nella misura del 16%, utilizzando il modello F24, indicando:
- l’anno di riferimento;
- codice tributo 8055 per le partecipazioni;
- il codice tributo 8056 per i terreni.
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Dichiarazione dei redditi (Modello 20XX) relativa all’anno 20XX, anno in cui si effettua la rivalutazione. | Compilazione del quadro RT |
[1] https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/15667-rivalutazione-partecipazioni-e-terreni-confermata-proroga-al-3011.html