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L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI AGEVOLA I GIOVANI PER I TRASFERIMENTI DI AZIENDA

L’imposta sulle successioni agevola i giovani per i trasferimenti di azienda

Novità per i trasferimenti d'azienda dal 1° gennaio 2025: l’imposta sulle successioni agevola i giovani

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Dal 1.1.2025 l’imposta sulle successioni e donazioni agevola i trasferimenti di azienda che, però, sono subordinati alla prosecuzione dell’attività di impresa.

L’esenzione dall’assoggettamento al tributo ha per oggetto i trasferimenti che sono effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis e seguenti c.c. a favore dei discendenti e del coniuge, che hanno per oggetto aziende o rami di aziende, quote sociali, azioni di società per azioni e di società in accomandita per azioni, quote di società a responsabilità limitata di società cooperative e società di mutua assicurazione (art. 3, comma 4-ter, del d.lgs 31.10.1990, n. 346).

Nel caso di azioni e di quote sociali dei soggetti indicati alla’art. 73, comma 1, lett. a), del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, l’agevolazione è subordinata al fatto che il trasferimento deve comportare l’acquisizione del controllo della società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, ovvero il trasferimento deve comportare un’integrazione del controllo già esistente

Pertanto, l’imposta viene applicata se la partecipazione ereditata non consente l’acquisizione del controllo.

La norma fa un significativo passo avanti poiché estende l’agevolazione anche ai trasferimenti con i quali è integrato un controllo già esistente, a differenza di quanto era stato espresso nella risposta a interpello n. 72 del 18.3.2024.

Va ricordato che la circolare 16.2.2007, n. 11, ha affermato che qualora “la partecipazione di controllo posseduta dal dante causa sia frazionata tra più discendenti, l’agevolazione in esame spetta esclusivamente per l’attribuzione che consenta l’acquisizione o l’integrazione del controllo. Spetta, sempre invece, l’agevolazione per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di più discendenti in comproprietà (art. 2347 c.c.)”. 

Il requisito non è richiesto per le società di persone.

L’esenzione dall’imposta è subordinata:

  • alla prosecuzione dell’attività di impresa;
  • al mantenimento della posizione di controllo;
  • alla titolarità della quota.

Nel caso di aziende o di rami di azienda l’agevolazione è riconosciuta soltanto a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Nel caso di quote sociali o di azioni, gli aventi causa devono detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni alla data di apertura della successione.

Se la successione ha per oggetto quote sociali in società di persone, gli eredi devono detenere la loro titolarità per un periodo di almeno cinque anni.

L’esenzione dall’imposta 

Oggetto dell’esenzione

trasferimenti, anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis e seguenti c.c., a favore del coniuge e dei discendenti di:

  • aziende o rami di aziende;
  • quote sociali e azioni mediante cui è acquisito il controllo o è aumentato il controllo già esistente.

Vincolo di almeno cinque anni

per eredi o donatari di:

  • aziende o rami di azienda
  • quote sociali e azioni
  • altre quote sociali

prosecuzione dell’attività;

detenzione del controllo;

detenzione della titolarità delle quote.

Alla dichiarazione di successione o all’atto di donazione, gli aventi causa devono rendere un’apposita dichiarazione con la quale si impegnano a continuare l’attività o a detenere il controllo o a mantenere la titolarità del diritto.

L’omissione della formalità comporta il pagamento del tributo.

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza dall’agevolazione e il pagamento dell’imposta nella misura ordinaria nonché della sanzione del 30%, determinata ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, e degli interessi di mora conteggiati dalla data in cui l’imposta doveva essere pagata.

Se nell’atto sono compresi beni immobili non si applicano l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale, ai sensi, rispettivamente dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. 31.10.1990, n. 347.

Il beneficio si applica anche per i trasferimenti di azioni e di quote sociali di società che sono residenti in Paesi che appartengono all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Vanno rispettate le condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e di azioni di soggetti residenti.

1) Lo svincolo dei conti bancari

Gli intermediari finanziari e le società e gli enti enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati e altri titoli “non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione”. 

Tale regola si applica, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione di successione, secondo quanto è previsto dall’art. 48, comma 4, del d.lgs. 31.10.1990, n. 346 della dichiarazione di successione o integrativa con l’indicazione dei suddetti titoli, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e se non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era l’obbligo di presentare la dichiarazione.

Tuttavia, dal 1.1.2025 l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario può chiedere lo vincolo delle attività cadute in successione. 

Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle somme che sono dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.

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2) Le liberalità indirette

L’art. 56-bis, comma 1, del d.lgs. 31.10.1990, n. 346, è stato modificato prevedendo l’esclusione dell’imposta delle donazioni o liberalità di cui agli articoli del codice civile:

  • n. 742, cioè le spese non soggette a collazione, quali le spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia e quelle ordinarie fatte per abbigliamento o nozze; le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenendo conto delle condizioni economiche del defunto; non sono soggette a collazione le liberalità indicate all’art. 770, secondo comma;
  • n. 770, cioè la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione (primo comma); non costituisce donazione la liberalità che si vuole fare in occasione dei servizi resi o comunque in conformità agli usi (secondo comma);
  • n. 783, cioè le donazioni di modico valore che hanno per oggetto beni mobili, anche se manca l’atto pubblico purché vi sia stata la tradizione; la modicità va valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Ferma l’esclusione prevista al comma 1 per le suddette fattispecie, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle che risultano donazioni effettuate all’estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente se la loro esistenza risulta da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito dei procedimenti che sono diretti all’accertamento dei tributi (comma 1).

Alle liberalità indicate al comma 1 si applica l’aliquota dell’8%, prevista dall’art. 56, comma 1, lett. d), per la parte che eccede la franchigia se prevista.

Le liberalità esenti possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 26.4.1986, n. 131 con l’applicazione delle aliquote e delle franchigie indicate all’art. 56

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3) Il coacervo successorio

Dal 1.1.2025 è abrogato il comma 4 dell’art. 8 del d.lgs. 31.10.990, n. 346, secondo cui il valore netto dell’asse ereditario doveva comprendere anche il valore delle donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all’art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate all’art, 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli artt. 55 e 59. L’operazione era rilevante ai fini della determinazione delle aliquote applicabili.

Tuttavia, il coacervo è mantenuto per l’imposta sulle donazioni: l’art. 57 prevede la riunione fittizia del valore delle donazioni che il donatore ha effettuato a favore del donatario con il valore globale netto dei beni e dei diritti che sono oggetto della donazione. 

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