La rettifica del modello 730 è un rebus, dovendo distinguere tra modello “rettificativo” o “integrativo” o “Redditi persone fisiche”.
Lo spartiacque è rappresentato dal giorno 25/10/2024, data entro la quale il contribuente può trasmettere la “dichiarazione integrativa a favore “, cioè un modello 730 completo in ogni sua parte indicando il codice “1” nella casella “730 integrativo”.
In alternativa è possibile presentare il Modello “REDDITI persone fisiche” utilizzando l’eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso:
- entro il 31/10/2024, che è considerata “dichiarazione correttiva nei termini”;
- oppure entro il termine previsto per la presentazione nel 2025 del modello relativo al 2024, considerato “dichiarazione integrativa”;
- oppure entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (c.d. dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8, del d.p.r. 22/7/1998, n. 322). In questo caso, il credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione va indicato il credito che deriva dal minor debito o dal maggior credito risultante la dichiarazione integrativa.
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1) La regolarizzazione esclusa con il modello 730
La problematica cambia qualora si sia in presenza dal quadro RW o dei righi C16 del quadro C (tassazione mance settore turistico – alberghiero e di ricezione) o L8 del quadro L (redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva), sia se questi dati sono presenti nel modello 730 che è già stato presentato sia nel modello integrativo che si intende presentare.
In entrambe le ipotesi l’integrazione deve essere fatta solo ed esclusivamente con il modello REDDITI Persone fisiche anche nel caso in cui la modifica ha per oggetto il contenuto di altri quadri del modello 730.
A questa regola fa eccezione soltanto i dati del sostituto d’imposta presentando il modello integrativo indicando il codice “2”.
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2) L’integrazione relativa ai dati del sostituto d’imposta
Il contribuente può accorgersi di non aver fornito tutti i dati che permettono di identificare il sostituto d’imposta interessato dalle operazioni di conguaglio (ovvero di avere errato nell’indicazione) o di non avere fornito tutti gli elementi da indicare nel modello 730 e l’integrazione e/o la rettifica dello stesso comportano un maggiore importo a credito, un minore importo a debito oppure un’imposta pari a quella che è stata indicata nel modello che è stato presentato.
In tale ipotesi, entro il 25/10 è possibile presentare un nuovo modello 730 per porre rimedio alla correzione dei dati o per integrarli indicando il codice “3” nella casella “730 integrativo” che è presente nel frontespizio.
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3) L’integrazione del modello 730 con maggiore debito o minore credito
Il contribuente non può presentare un modello 730 integrativo con il quale evidenzia un maggior debito d’imposta o un credito minore.
In tale ipotesi, è necessario utilizzare il modello “REDDITI Persone fisiche”.
Le trasmissione della nuova dichiarazione è così articolata:
- entro il 31/10/2024 va presentata la “dichiarazione correttiva nei termini”. In questa ipotesi, se emerge un maggior debito, il contribuente deve versare il maggiore importo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e la sanzione nella misura ridotta prevista in materia di ravvedimento operoso dall’art. 13 del d. lgs. 13/12/1997, n. 472;
- entro il termine previsto nel 2025 per la presentazione “dichiarazione integrativa” Redditi 2024 relativa all’anno 2023. Se emerge un debito, contemporaneamente il contribuente deve pagare la somma dovuta integrata con gli interessi e la sanzione ridotta, come indicato alla lett. a);
- entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa - art. 2, comma 8, del d.p.r. n.322 del 1998. Se risulta un importo a debito vanno versati le somme dovute, gli interessi e la sanzione ridotta, come indicato alla lett. a)
Avvertenza
La presentazione della dichiarazione integrativa non sospende la procedura che è stata avviata con la consegna del modello 730 per cui non fa venire meno l’obbligo del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o di trattenere le somme dovute in base al modello 730. |
Sussiste il problema delle modalità di conteggio degli interessi e delle sanzioni dovute nel caso di ravvedimento operoso.
Tuttavia, la circolare 12/10/2016, n. 42/E, è chiara “nel caso di presentazione di un “modello UNICO correttivo nei termini”, nessuna sanzione è dovuta per l’infedeltà dichiarativa e sono dovuti solo la sanzione e gli interessi per l’eventuale omesso versamento della maggiore imposta, da calcolarsi con riferimento alla data del termine di versamento previsto per le persone fisiche che compilando il modello UNICO, termine da prendere a riferimento anche per calcolare la percentuale di riduzione da applicare alle sanzioni in caso di ravvedimento”.
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