Il d.lgs. 18.9.2024, n. 139, ha riformato l’imposta sulle successioni aperte e sulle donazioni fatte dall’1.1.2025 estendendo l’esenzione prevista dal comma 4-ter del d.lgs. 31.10.1990, n. 346, anche per i trasferimenti che comportano un rafforzamento del controllo già esistente sull’azienda. Fino al 31.12.2024, quindi, permane l’assoggettamento al tributo.
La cornice dell’agevolazione è limitata ai trasferimenti effettuati, anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis e seguenti c.c., a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di aziende, di quote sociali (senza che queste siano precisate) e di azioni di società per azioni e di società in accomandita per azioni e di quote di società a responsabilità limitata.
Pertanto, non sono escluse dal beneficio le quote di società di persone e le imprese individuali.
Tuttavia il beneficio è subordinato nei seguenti casi:
- il trasferimento comporta l’acquisizione del controllo della società si sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile;
- il trasferimento comporta un’integrazione del controllo già esistente.
Pertanto, l’imposta viene applicata se la partecipazione ereditata non consente l’acquisizione del controllo o la sua integrazione.
Nel caso di aziende o di rami di azienda l’agevolazione è riconosciuta soltanto a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Nel caso di quote sociali o di azioni, gli aventi causa devono detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni alla data di apertura della successione.
Se la successione ha per oggetto quote sociali in società di persone, gli eredi devono detenere la loro titolarità per un periodo di almeno cinque anni.
1) L’esenzione dall’imposta sulle successioni
Oggetto dell’esenzione | trasferimenti, anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis e seguenti c.c., a favore del coniuge e dei discendenti di:
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Vincolo di almeno cinque anni per eredi o donatari: |
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| prosecuzione dell’attività; |
| detenzione del controllo; |
| detenzione della titolarità delle quote. |
Contestualmente alla dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, gli aventi causa devono rendere un’apposita dichiarazione con la quale si impegnano a continuare l’attività o a detenere il controllo o a mantenere la titolarità del diritto.
Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza dall’agevolazione e il pagamento dell’imposta nella misura ordinaria nonché della sanzione del 30%, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, e degli interessi di mora conteggiati dalla data in cui l’imposta doveva essere pagata.
Il beneficio si applica anche per i trasferimenti di azioni e di quote sociali di società che sono residenti in Paesi che appartengono all’Unione europea o alla Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Vanno rispettate le condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e di azioni di soggetti residenti.
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