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LE NUOVE REGOLE DI PAGAMENTO RATEALE DELLA CARTELLA – II PARTE

Le nuove regole di pagamento rateale della cartella – II parte

Riforma fiscale e riscossione: novità regole pagamento rateale cartella di pagamento e delle altre somme iscritte a ruolo

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Secondo l’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come è stato modificato con l’art. 13 del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’agente della riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, cioè cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e atti di recupero. 

Il seguente speciale è la seconda parte dell’approfondimento Le nuove regole di pagamento rateale della cartella – I parte

1) L’entità del debito da rateizzare

La prima rata deve comprendere i costi già sostenuti dall’agente della riscossione quali:

  • i diritti di notifica della cartella di pagamento (art. 17, comma 7-ter, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e D.M. 13 giugno 2007);
  • le spese per le procedure di riscossione coattiva di cui all’art. 17, comma 6, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e del D.M. 21 novembre 2000, comprese:
    • le spese di cancellazione dell’ipoteca iscritta anteriormente alla concessione della rateazione;
    • le spese di iscrizione e di revoca del fermo amministrativo iscritto prima della presentazione dell’istanza di rateazione;

Sono oggetto di pagamento rateale:

  • gli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, eventualmente maturati alla data di presentazione dell’istanza;
  • gli interessi di rateizzazione che vanno conteggiati:
    • per i ruoli di natura erariale al tasso del 4,5% annuo;
    • per i ruoli degli enti pubblici previdenziali al tasso comunicato, di volta in volta dagli stessi;
    • per i ruoli di tipo diverso al tasso comunicato da ciascun ente impositore;
  • l’aggio di riscossione, ma soltanto per i carichi affidati fino al 2021.

Se l’istanza di rateazione è presentata prima della scadenza del termine di pagamento, gli interessi per dilazione iniziano a decorrere dalla data di scadenza e non si applicano agli interessi di mora

Se, invece, l’istanza è proposta successivamente, tra la data di notifica della cartella di pagamento e la data di presentazione dell’istanza si applicano gli interessi di mora e gli interessi di rateazione dal giorno di presentazione dell’istanza.

Se la rata è pagata in ritardo vengono applicati gli interessi di mora conteggiati dalla data della scadenza della stessa a quella del versamento. 

Gli effetti del pagamento della prima rata:

  • Estinzione delle eventuali procedure esecutive già avviate in epoca precedente a condizione che non sia ancora tenuto l’incontro con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
  • Viene meno la qualità di “soggetto inadempiente” ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, e dell’art. 48-bis del citato D.P.R.

In assenza di altri debiti di natura previdenziale è possibile ottenere il DURC regolare.

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2) La tutela del contribuente sul provvedimento di rigetto

L’eventuale rigetto dell’istanza di rateazione va congruamente motivato esponendo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. Lo stesso dicasi per l’accoglimento parziale (ad esempio, la concessione di un numero di rate inferiore a quello richiesto).

Il provvedimento di rigetto va preceduto da una comunicazione contenente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Tale atto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dal giorno in cui l’interessato presenta proprie osservazioni, entro il termine massimo di 10 giorni.

Il mancato accoglimento piò essere impugnato avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado poiché la fattispecie è un atto autonomamente impugnabile poiché costituisce un rifiuto al riconoscimento di un’agevolazione di cui all’art. 19, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

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3) La decadenza

Il mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, comporta l’automatica decadenza dal beneficio dalla dilazione per cui la somma residua è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione e non è più possibile procedere ad una nuova richiesta di pagamento in forma rateale del debito residuo.

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4) La richiesta di nuove rateazioni

Il debitore che già beneficia di un provvedimento di rateazione può chiedere di eseguire il pagamento in forma rateale di una nuova cartella.

La concessione della nuova rateazione è ammessa per carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza dalla riscossione in forma rateale.

5) La sospensione amministrativa o giudiziale della riscossione

Nel caso in cui intervenga un provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale, emesso in relazione a somme che sono oggetto di dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le rate successive del piano che è stato concesso.

Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, compresi gli interessi, fissati per legge, per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del debito originario, ovvero fino al numero massimo previsto per le condizioni del piano di rateazione.

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