E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale come legge 203 2024 il disegno di legge AC 1532 2024, cd "Collegato lavoro" proposto dal Ministro del lavoro Calderone e già licenziato dal Consiglio dei ministri lo scorso anno, poi pesantemente modificato in Commissione lavoro in parlamento e ratificato il 13 dicembre 2024.
Di seguito una sintesi dei contenuti e alcuni dettagli sulle principali novità.
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1) Le materie affrontate dal Collegato Lavoro
Modifiche al Decreto Legislativo n. 81/2008:
- Istituzione della "Commissione per gli interpelli" presso il Ministero del Lavoro, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
- Introduzione della relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 14-bis).
- Aggiornamenti alle visite mediche preventive e alla gestione della cartella sanitaria e di rischio.
Semplificazione dei ricorsi INAIL:
Si prevedono procedure di ricorso telematiche per tariffe assicurative contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Cassa integrazione:
La decadenza dal diritto al trattamento è prevista in caso di mancata comunicazione di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale.
Supporto ai liberi professionisti:
Sospensione degli adempimenti per gravidanza, assistenza a figli minorenni o malattie gravi.
Flessibilità nei fondi bilaterali:
Consentito l'utilizzo integrato delle risorse per rispondere alle esigenze formative del mercato del lavoro.
Contratti di apprendistato:
Modifiche ai contratti di apprendistato duale, consentendo una maggiore flessibilità nella transizione tra i vari tipi di apprendistato.
Risoluzione dei rapporti di lavoro:
Introduzione di norme per l'automatica cessazione del rapporto in caso di assenze ingiustificate prolungate.
Possibilità di svolgere procedimenti di conciliazione via videoconferenza per ridurre costi e aumentare la partecipazione.
Incremento delle risorse per la formazione regionale e provinciale.
Uniformazione delle domande per l'APE sociale:
Le domande devono essere presentate entro tre date annuali:
- 31 marzo.
- 15 luglio.
- 30 novembre.
Le richieste sono accolte solo se le risorse finanziarie sono disponibili
Fondi di solidarietà bilaterali:
Redistribuzione e gestione delle risorse tra i fondi di integrazione salariale e i nuovi fondi bilaterali.
Permessi non retribuiti sono previsti per i vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie per attività istituzionali.
Somministrazione di lavoro
Si prevede la possibilità ,a regime di utilizzare anche oltre 24 mesi con contratti a termine senza obbligo di assunzione i lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato con l'agenzia interinale.
Inoltre sono esentati dalle causali gli utilizzi in somministrazione di
- lavoratori disoccupati da più di sei mesi.
- I lavoratori in casa integrazione
- I lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
Albo buone pratiche PCTO
Infine con riguardo ai percorsi di alternanza scuola lavoro PCTO si prevede , previo decreto del ministero dell'Istruzione, l'istituzione di un Albo delle buone pratiche
dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche.
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2) Le novità in materia di sorveglianza sanitaria e sicurezza
L'articolo 1 del Collegato lavoro introduce alcune modifiche e novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, snellendo alcune procedure burocratiche. Nello specifico :
- Commissione per gli interpelli (Comma 1, lettera a): La composizione della Commissione per gli interpelli, che risponde a quesiti generali sulla normativa in materia di salute e sicurezza, è rivista. Almeno quattro membri devono avere un profilo professionale giuridico, con rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle regioni. La Commissione può essere integrata con rappresentanti di altre amministrazioni se necessario.
- Comunicazioni annue del Ministro del lavoro (Comma 1, lettera b): Viene introdotto l'obbligo per il Ministro del Lavoro di comunicare annualmente alle Camere lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro e le misure da adottare per migliorarla. Le Camere possono poi fornire indicazioni al Governo.
- Educazione continua per i medici competenti (Comma 1, lettera c): Viene previsto l'aggiornamento periodico dell'elenco dei medici competenti in materia di salute e sicurezza, in base alla verifica del requisito dell'educazione continua in medicina, con un'attenzione particolare alla disciplina della medicina del lavoro.
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori (Comma 1, lettera d): Le modifiche riguardano le visite mediche preventive, specificando che la visita in fase preassuntiva è una modalità di adempimento dell'obbligo di sorveglianza sanitaria. Si elimina l'opzione che la visita sia effettuata dalle ASL e si richiede che il medico competente consideri esami già svolti per evitare ripetizioni inutili. Si estende l'obbligo di visita anche al rientro dopo malattia, solo se ritenuto necessario dal medico.
- Lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei (Comma 1, lettera e): Vengono modificate le condizioni per lo svolgimento di lavori in locali sotterranei, con l'eliminazione del requisito di "particolari esigenze tecniche" e l'introduzione di una procedura amministrativa più snella, con comunicazione all'Ispettorato del Lavoro per l'uso dei locali.
- Tessere personali di riconoscimento (Comma 1, lettera f): Viene abrogata la normativa relativa agli obblighi di fornitura e esposizione delle tessere di riconoscimento per i lavoratori nei cantieri edili, in quanto superata dal D.Lgs. 81/2008 che regola la materia per tutte le attività in regime di appalto o subappalto
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3) Novità rateazione debiti contributivi, rapporti INPS INAIL, fondi di solidarietà bilaterali
RATEAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI
l comma 1 dell’articolo 23 introduce la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, forme di rateizzazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all’INPS e all’INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale , di concerto con ciascuno dei due enti.
NOTIFICHE INPS INAIL
Nel decreto sono previste anche nuove modalità di notifica dei ricorsi dei contribuenti verso INPS e INAIL , in particolare:
- l'art 2 prevede che contro i provvedimenti riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, diventa possibile il ricorso alle Direzioni regionali (o alle Direzioni delle province autonome) dell’INAIL, in luogo del ricorso al Consiglio di amministrazione
- Ugualmente per i ricorsi amministrativi in ambito di assicurazione Inail in favore dei soggetti in ambito domestico i soggetti interessati sono tenuti ad impugnare il provvedimento dell’Istituto dinanzi alla sede che lo ha emesso.
L’articolo 3 invece consente all’INAIL di recuperare le prestazioni in denaro versate in favore dei beneficiari, per il periodo successivo al decesso di questi ultimi. come già previsto dal comma 304 della L. n. 190/2014 (Legge di bilancio del 2015), per le somme indebitamente versate dall’INPS .
Infine l’articolo 5, prevede che, a partire dal 1^ gennaio 2025, le comunicazioni di decesso trasmesse all’INPS dai medici siano messe a disposizione dell’INAIL . Le modalità saranno concordate tra i due Istituti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione
TRASFERIMENTO RISORSE FONDI DI SOLIDARIETA
L'Articolo 8 (Modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali) introduce una nuova disciplina per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, per cui si prevede il trasferimento, presso i medesimi fondi, di una quota delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS. La definizione delle relative disposizioni attuative è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
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4) Collegato lavoro: le novità sullo smart working
L’articolo 14 interviene sul termine per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile, prevedendo, in particolare, che il datore di lavoro debba comunicare - in via telematica - al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro
svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
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5) Collegato lavoro : trasformazione contratti di apprendistato unico
L’articolo 18, introdotto alla Camera dei deputati, apporta modifiche alla disciplina concernente le diverse tipologie di contratto di apprendistato e al cd.
sistema duale.
Attualmente è possibile la trasformazione dell’apprendistato cd. per la qualifica ed il diploma professionale, una volta conseguito il predetto titolo, nel contratto di apprendistato cd. professionalizzante. Accanto a tale possibilità, la nuova norma in esame introduce la possibilità di trasformazione anche nel cd. apprendistato di alta formazione e ricerca.
Nello specifico, la norma dispone che una volta maturata la qualifica professionale od ottenuto il diploma professionale, ovvero il diploma di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore, previo aggiornamento del piano di formazione, è possibile trasformare il rapporto, rispettivamente, in:
- contratto di apprendistato professionalizzante, al fine di ottenere la qualificazione professionale, ai fini contrattuali;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in conformità ai requisiti sanciti dall’art. 45 D.Lgs. 81/2015, che regola le modalità ed i criteri di svolgimento