Il D. Lgs 125/2024, Decreto, sulla rendicontazione societaria di sostenibilità aggiunge nuove responsabilità per le società obbligate. La responsabilità di garantire che le informazioni della Dichiarazione di sostenibilità siano fornite in conformità ai principi del Decreto e degli standard di rendicontazione europei, ESRS, compete agli amministratori e agli organi di controllo nelle loro funzioni specifiche. L’articolo 10 del D. Lgs 125/2024, richiamando le norme specifiche del Testo unico sugli Intermediari Finanziari, TUF ha previsto un regime sanzionatorio (relativo alle sanzioni amministrative che pecuniarie) graduale fino al 2028.
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1) Rendicontazione di sostenibilità e obbligo di conformità: European Sustainability Reporting Standards, ESRS
La Direttiva (EU) 2022 /2464 sulla Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, introduce, a differenza del passato, l’obbligo di conformità della rendicontazione societaria di sostenibilità ai principi della norma e degli standard di rendicontazione Europei, ESRS. Tale obbligo è ribadito in più punti delle disposizioni del D. Lgs 125/2024 che recepisce in Italia la Direttiva CSRD. Il comma 6 dell’ art. 3 (Rendicontazione individuale di sostenibilità), il comma 6 dell’art. 4 (Rendicontazione consolidata di sostenibilità), il comma 4 dell’art. 5 (Relazione di sostenibilità dei paesi terzi), e la lettera c), comma 2, art. 7 (Esonero ed equivalenza) prevedono espressamente che le imprese forniscono le informazioni della rendicontazione di sostenibilità in conformità agli European Sustainability Reporting Standards, ESRS, elaborati dall’EFRAG, adottati con Regolamento delegato (UE) 2023/2772 del 31 luglio 2023.
Elenco ESRS
- ESRS 1 – General requirements
- ESRS 2 – General disclosures
- ESRS E1 – Climate Change
- ESRS E2 – Pollution
- ESRS E3 – Water and marine resources
- ESRS E4 – Biodiversity and ecosystems
- ESRS E5 – Resource use and circular economy
- ESRS S1 – Own workforce
- ESRS S2 – Workers in the value chain
- ESRS S3 – Affected communities
- ESRS S4 – Consumers and end-users
- ESRS G1 – Business conduct
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2) Rendicontazione di sostenibilità e obbligo di conformità: responsabilità nelle funzioni specifiche
La responsabilità di garantire che le informazioni di sostenibilità siano conformi ai principi pesa distintamente sull’organo amministrativo e sugli gli organi di controllo nelle loro funzioni specifiche:
- gli amministratori nell’adempimento dei loro obblighi agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza;
- l’organo di controllo societario ha il dovere di vigilare (ai sensi dell’art. 2403, c.c.) sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel D. Lgs 125/2024 e riferisce nella relazione annuale all’assemblea;
- il soggetto preposto alla revisione legale e incaricato all’attestazione della dichiarazione di sostenibilità esprime con la relazione resa ai sensi dell’art. 14-bis del D. Lgs 39/2010 le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione ai principi ESRS e alle norme del D. Lgs 125/2024 che disciplinano i criteri di redazione, la conformità dell’obbligo di marcatura, nonché la conformità all’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 8 del Regolamento
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3) Rendicontazione di sostenibilità e obbligo di conformità: sanzioni
Il sistema sanzionatorio del D. Lgs 125/2024 fa riferimento alle ipotesi di violazione disciplinate dal Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria, D. Lgs 58/98, TUF e del D. Lgs 39/20120, per:
- violazione dell’obbligo di conformità ai principi di rendicontazione;
- violazione dell’obbligo di pubblicità;
- gravi irregolarità del revisore della sostenibilità.
L’ articolo 10 ha previsto un regime graduale e attenuante fino al 2028.
In particolare, per i due anni successivi dalla data di entrata in vigore del decreto, 26 settembre 2024, e quindi fino al 2028:
- le sanzioni amministrative e pecuniarie, previste dall’art. 193, commi 1.2 e 3, del D. Lgs. 58/1998, per violazione degli obblighi di conformità delle informazioni ai principi di rendicontazione e alle fonti normative di riferimento, ai sensi dell’art.154 -ter, comma 1 -quater, D. Lgs. 58/1998, non possono eccedere euro 150.000;
Art. 154-ter, comma 1-quater.Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che non siano microimprese come definite all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, includono, in un'apposita sezione come tale contrassegnata, nella relazione sulla gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. In tal caso la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è messa a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione della relazione finanziaria annuale di cui al comma 1.
- le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall’art. 193, comma 1 del D. Lgs 58/1998, applicate per la violazione degli obblighi di pubblicità, ai sensi dell’art. 154 -ter, comma 1 -quater, del D. Lgs 58/1998, non possono eccedere euro 2.500.000
art. 154-ter, comma 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-bis, comma 5.
- le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dagli articoli 24 e 26 -quater del D. Lgs 39/2010, per le ipotesi di accertata irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale, non possono eccedere per:
- le società di revisione euro 125.000
- i revisori della sostenibilità euro 50.000.
L’art. 10 prevede altresì un’attenuante per le ipotesi di accertata irregolarità, ex art. 154-ter, comma 1 -quater, e art. 26 - quater, comma 1, D. Lgs 39/2010, per le quali la Consob tiene conto di almeno una delle seguenti circostanze:
- delle procedure adottate dall’organo amministrativo della società per la redazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità agli standard di rendicontazione ESRS e ai principi del D. Lgs 125/2’24, anche alla luce delle eventuali linee guida o indicazioni fornite dalle Autorità, nazionali ed europee, relativamente all’informativa di sostenibilità;
- della violazione degli obblighi del D. Lgs 125/2024 se connessa all’omissione o alla comunicazione di informazioni da parte delle imprese incluse nella catena del valore che non siano sottoposte a controllo della stessa società.
Della stessa autrice si veda anche Il revisore della sostenibilità: finestra temporale fino all'1.01.2026, deroga sanzioni, in Speciale Fisco e Tasse, 10 09 2024.[1]
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