Di seguito un estratto dal libro La successione nelle aziende - cartaceo
Per le società di persone, la legge stabilisce che, nella malaugurata eventualità della morte di un socio, i soci superstiti debbano liquidare la quota ai suoi eredi con la valutazione della stessa assumendo, come data di riferimento, quella del giorno del decesso.
A meno che, come detto, i superstiti non intendano procedere allo scioglimento della società o continuarla con gli eredi del de cuius, qualora questi ultimi esprimano il loro consenso.
La regola generale rimane pertanto quella che prevede la liquidazione della quota agli eredi, ma nulla vieta che i superstiti possano optare per offrire agli eredi il subentro nella partecipazione appartenuta al defunto.
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1) Successione società di persone: clausola di gradimento
I superstiti possono optare per offrire agli eredi il subentro nella partecipazione appartenuta al defunto.
Tale volontà può essere espressa, preventivamente, già nelle more dell’atto costitutivo, oppure venire inserita nell’ambito di una sua successiva modifica, introducendo, all’interno dei patti sociali, una specifica clausola, che viene denominata clausola di gradimento, obbedendo alla quale i soci si impegnano, preventivamente, ad accettare l’ingresso in società degli eredi del socio defunto.
Resta inteso, per le ragioni già esplicitate precedentemente, che gli eredi mantengono sempre ed in ogni caso la facoltà di preferire che venga loro liquidata la quota in denaro, mentre allo stesso modo risulta chiaro ed evidente che i soci superstiti si debbano ritenere obbligati ad accettare l’ingresso, avendo, come detto, preventivamente espresso tale loro volontà, già dal momento in cui è stata decretata l’introduzione della clausola all’interno dei patti sociali.
La dottrina, in passato, ha espresso molti dubbi sulla validità della clausola di continuazione obbligatoria, in base alla quale gli eredi del socio defunto sarebbero obbligati a subentrare in società e, qualora rifiutassero di farlo, risulterebbero obbligati a risarcire il danno.
Tale impostazione ci trova senza dubbio concordi: pare vessatorio costringere un erede a subentrare in una società, cui peraltro non ha mai partecipato, per il solo fatto di essere il legittimo successore di un socio deceduto ed assumere, per questa ragione e contro la propria manifesta volontà, la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.
Estratto dal libro La successione nelle aziende - cartaceo
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2) Successione società di persone: clausola di continuazione facoltativa
Nulla vi è da eccepire invece, in merito alla clausola di continuazione facoltativa: con la sua sottoscrizione i soci superstiti si obbligano a consentire il subingresso degli eredi, mentre questi ultimi rimangono liberi di decidere se aderire alla società o richiedere la liquidazione della quota ex articolo 2284 del codice civile.
Estratto dal libro La successione nelle aziende - cartaceo
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3) Successione società di persone: clausola di successione
Maggiori dubbi nutre invece la dottrina nei riguardi della cosiddetta clausola di successione. Ovverosia quella particolare clausola che prevede l’automatico subingresso degli eredi in società qualora procedano all’accettazione dell’eredità. Valgano, per questa fattispecie, le medesime perplessità espresse poc’anzi in merito alle clausole di continuazione obbligatoria.
Estratto dal libro La successione nelle aziende - cartaceo
4) Successione società di persone: clausole di entrata
Differenti dalle clausole di continuazione sono le clausole di entrata, che rivestono la funzione di favorire l’ingresso in società di un soggetto determinato nella titolarità della quota di partecipazione. Con le clausole di entrata, è posto un obbligo, in capo ai superstiti, tale per cui costoro, dopo la liquidazione della quota dell’erede, sono tenuti a fare entrare in società un soggetto determinato, che può essere anche l’erede stesso. In tal caso, l’ingresso dell’erede all’interno della società si viene a realizzare al di fuori di ogni questione successoria, dato che la liquidazione della quota estingue definitivamente il vecchio rapporto sociale per fare spazio ad un nuovo contratto tra erede e soci superstiti.
Estratto dal libro La successione nelle aziende - cartaceo
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5) Successione società di persone: clausole di consolidazione e continuazione
Esiste poi un altro tipo di clausole, definite clausole di consolidazione, in base alle quali viene stabilito che la quota del socio defunto venga acquisita dai soci superstiti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione in società.
La Corte di Cassazione, in accordo con gran parte della dottrina, considera nulle, in forza della violazione dei patti successori, le cosiddette clausole di continuazione pure, ovverosia quelle che prevedono che il diritto dei soci superstiti di acquisire la quota di partecipazione del socio defunto senza riconoscere alcuna liquidazione a favore degli eredi. La clausola di consolidazione impura, invece, prevede l’accrescimento di quota a favore dei soci superstiti, con l’obbligo da parte di questi di liquidare gli eredi del socio defunto. Questa clausola è generalmente ritenuta lecita.
Estratto dal libro La successione nelle aziende - cartaceo