Anche la fiscalità degli enti locali è interessata dall’autotutela obbligatoria di cui all’art. 10-quater della l. 27/7/2000, n. 212.
Gli enti locali, relativamente agli atti di imposizione nell’ambito delle proprie competenze, operano “nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa” come affermato dall’art. 1, comma 3, della l. 212.
Inoltre, osservano le garanzie previste dal comma 3-bis, tra le quali è inserita l’autotutela, adeguando i rispettivi ordinamenti e rispettando il principio di non poter stabilire “garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni del comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela” (comma 3-ter).
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1) Tributi enti locali: autotutela obbligatoria e facoltativa
L’atto di orientamento 15/7/2024 del Ministero dell’interno – Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, ha affermato che, a seguito dell’art. 10-quater “gli enti locali sono chiamati ad un attento monitoraggio della propria attività impositiva, allo scopo di prevenire dispendioso contenzioso tributario o anche per riattivare in modo tempestivo l’azione di riscossione, secondo le diverse tipologie dei tributi”.
Il principio è importante poiché in base all’istituto dell’“autotutela obbligatoria” (art. 10-quater) l’ente locale procede, in tutto o in parte, ad annullare gli atti impositivi. Inoltre, può rinunciare all’imposizione, anche senza la necessità dell’istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o nel caso di atti definitivi nei casi espressamente previsti.
La norma trova applicazione in presenza di:
- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore sull’individuazione del tributo;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile;
- errore sul presupposto d’imposta;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
Tuttavia, il suddetto obbligo non sussiste, cioè l’autotutela non è esercitata, se la sentenza è passata in giudicato favorevole all’ente locale nonché qualora sia decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.
Pur nel silenzio dell’atto di orientamento, non va dimenticato anche il contenuto del successivo art. 10-quinquies in base al quale l’ente locale può esercitare il potere di “autotutela facoltativa” procedendo all’annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi ovvero alla rinuncia all’imposizione, anche senza la necessità dell’istanza di parte e anche in pendenza di giudizio nel caso di atti definitivi “in presenza di illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione”.
Non va dimenticato il contenzioso: il contribuente può proporre il ricorso contro l’esito negativo, anche solo in parte, dell’istanza di autotutela ma in maniera differenziata.
Più in particolare, l’art. 19 del d. lgs. 31/12/1992, n. 546, indica come atti impugnabili:
- il rifiuto espresso e tacito sull’istanza di autotutela nei casi dell’art. 10-quater;
- il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quinquies.