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SANDBOX AI: LE NORME PREVISTE DAL DDL SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Sandbox AI: le norme previste dal DDL sull’intelligenza artificiale

Il disegno di legge sull’intelligenza artificiale e la previsione degli spazi di sperimentazione normativa

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Il disegno di legge, recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale“, approvato in Consiglio dei ministri il 23 aprile scorso e attualmente all’esame in prima lettura del Senato presso le Commissioni riunite 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) prevede alcune disposizioni relative agli spazi di sperimentazione, cd. “sandbox”, nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Di seguito ulteriori dettagli.

1) Agenzia per l’Italia digitale e Agenzia per la cybersicurezza nazionale

In particolare, l’articolo 18 attribuisce la qualifica di Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale a due soggetti: l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che sono tenute (ciascuna secondo la rispettiva competenza) ad assicurare l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione, sentito il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave ‘duale’. Rimangono ferme le attribuzioni del Garante per la protezione dei dati personali. È poi prevista anche l’istituzione di un Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, per agevolare la collaborazione delle due Agenzie tra loro e con le pubbliche amministrazioni.

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2) Sperimentazione normativa per l'intelligenza artificiale

Il successivo articolo 22 prevede una delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale (regolamento (UE) 2024/1689). In tale ambito, all’Italia è affidato il compito di istituire almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l'intelligenza artificiale, a livello nazionale o congiuntamente con le autorità competenti di altri Stati membri.

 Di seguito, un breve approfondimento sul tema.

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3) Definizione di sandbox

Al capo VI del regolamento (UE) 2024/1689 sono disciplinate le misure a sostegno dell'innovazione (artt. 57-63).

Gli Stati membri devono provvedere affinché le loro autorità competenti istituiscano almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA, a livello nazionale o congiuntamente con le autorità competenti di altri Stati membri; lo spazio deve essere operativo entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento europeo.

Rispetto alla definizione di sandbox, l’articolo 3, primo comma, numero 55), sempre del regolamento (UE) 2024/1689 qualifica lo “spazio di sperimentazione normativa per l'IA” come “un quadro controllato istituito da un'autorità competente che offre ai fornitori o potenziali fornitori di sistemi di IA la possibilità di sviluppare, addestrare, convalidare e provare, se del caso in condizioni reali, un sistema di IA innovativo, conformemente a un piano dello spazio di sperimentazione per un periodo di tempo limitato sotto supervisione regolamentare”.

In termini più generali, il modello della sandbox, che prende letteralmente il nome dal recinto di sabbia in cui giocano i bambini, fa riferimento a un ambiente controllato dedicato alla sperimentazione di attività tecnologicamente avanzate, come dimostrano gli esempi ad oggi esistenti in più settori, come la tecno-finanza, l’intelligenza artificiale e la blockchain. Si tratta di attività che non solo necessitano di essere disciplinate e monitorate per ragioni di interesse pubblico, ad esempio la tutela di consumatori e investitori, la protezione dei dati personali, e per la salvaguardia dei diritti fondamentali, ma che richiedono anche un’autorizzazione o una forma di registrazione da parte dell’Autorità competente.

Va ricordato che nella legislazione italiana la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo trova già un significativo precedente nell’ambito del FinTech. In particolare, l’articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha delegato al Ministero dell’economia e delle finanze – previa consultazione della Banca d’Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – l’adozione di uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione per le attività che perseguono l’innovazione di servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l’utilizzo nuove tecnologie. A tal fine, è stato adottato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 aprile 2021, n. 100, recante l’attuazione della disciplina relativa al Comitato e della sperimentazione FinTech.

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Fonte immagine: Foto di Temel da Pixabay
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