HOME

/

FISCO

/

RIFORMA FISCALE 2023-2024

/

LA NOTIFICA DEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE

La notifica del processo verbale di constatazione

Notifica processo verbale di constatazione: adesione integrale del verbale, adesione condizionata, ravvedimento operoso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per effetto dell’art. 5–quater del d. lgs. 19.6.1997, n. 218 (introdotto con l’art. 1, comma 1, lett. d) , del d. lgs. 12.2.2024, n. 13) il contribuente, cui è stato notificato un processo verbale di constatazione, ha la possibilità di prestare adesione alle violazioni accettandone l’integrale contenuto o di condizionare l’accettazione alla rimozione di errori manifesti, ovvero, in alternativa, operare la regolarizzazione delle irregolarità avvalendosi della procedura di ravvedimento operoso.

Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile un modello fac-simile della comunicazione di adesione.

1) Notifica processo verbale di constatazione: l’adesione integrale del verbale

L’adesione senza condizioni può avere per oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione: il contribuente, entro 30 giorni dalla consegna dell’atto, deve comunicare l’accettazione sia all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per il periodo d’imposta che è indicato nell’atto sia all’organo che lo ha redatto.

I termini per l’accertamento sono sospesi, in ogni caso, fino al momento in cui l’interessato comunica l’adesione e comunque fino al 30° giorno successivo alla consegna del verbale.

Entro il 60° giorno successivo alla comunicazione, l’ufficio notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale nel quale sono indicati separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui si fonda e la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzione e delle altre somme dovute, anche in forma rateale.

2) Notifica processo verbale di constatazione: l’adesione condizionata

Il contribuente può manifestare l’adesione al verbale in maniera condizionata alla rimozione degli errori manifesti presenti nell’atto, inviandola sia all’ufficio competente sia all’organo che lo ha notificato.

Entro il 10° giorno dal ricevimento del consenso, l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente, aggiornando il contenuto del verbale, ed informando l’interessato e l’ufficio dell’Agenzia delle entrate.

I termini per l’accertamento sono sospesi, come sopra indicato. Entro il 60° giorno successivo alla comunicazione di aggiornamento ricevuta, l’ufficio notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale contenente le citate informazioni.

3) Notifica processo verbale di constatazione: gli effetti dell’adesione

Nell’atto di adesione, se perfezionato, le sanzioni sono ridotte a 1/6 del minimo (e non a 1/3 del minimo).

Le somme dovute devono essere versate entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione ovvero anche in maniera frazionata in 8 rate trimestrali di pari importo (elevate a 16 se l’importo è superiore a € 50.000), di cui la prima rata va pagata entro 20 giorni.

4) Notifica processo verbale di constatazione: il ravvedimento operoso

I rilievi presenti nel processo verbale possono essere sanati mediante la procedura di ravvedimento operoso (art. 13 del d. lgs. 18.12.1997, n. 472) tenendo presente che se le violazioni sono state commesse:

  1. entro il 31.8.2024, la sanzione è ridotta a un quinto del minimo;
  2. a partire dal 1°.8.2024:
    • la sanzione è ridotta a un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene senza che sia stata inviata la comunicazione di adesione verbale ai sensi dell’art. 5–quater del d. lgs. 19.6.1997, n. 218, e comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, della l. 27.7.2000, n. 212; la definizione è esclusa per le violazioni indicate agli artt. 6, comma 2-bis, limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, 0 11, comma 5, del d. lgs. 18.12.1997, n. 471 (comma b–quater);
    • la sanzione è ridotta a un quarto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui al citato art. 6-bis, comma 3, relativo alla violazione che è stata constatata ai sensi della l. n. 4 suddetta, senza che sia stata presentata l’istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6, comma 2–bis, primo periodo, del d. lgs. n. 218 citato.

La mappa delle regolarizzazioni e le sanzioni minime ridotte

atto notificato

istanza di accertamento con adesione

ravvedimento operoso

 

termine

sanzione

minima

termine

sanzione

minima

  1. processo verbale per le violazioni commesse:

 

 

  • entro il 31.8.2024

Entro 30 giorni

1/6

Prima della notifica dell’atto e senza adesione

1/5

  • dall’ 1.9.2024

Entro 30 giorni

1/6

Prima della notifica dell’atto e senza adesione

1/5

  1. schema di atto successivo al processo verbale per le violazioni commesse

 

 

  • entro il 31.8.2024

 

entro 30 giorni oppure entro 15 giorni dall’avviso di accertamento

1/3

prima della notifica dell’avviso di accertamento

 

1/5

  • dall’ 1.9.2024

entro 30 giorni oppure entro 15 giorni dall’avviso di accertamento

1/3

prima della notifica dell’avviso di accertamento

 

1/4

  1. schema di atto non preceduto dal processo verbale per le violazioni commesse

 

 

  • entro il 31.8.2024

 

entro 30 giorni oppure entro 15 giorni dall’avviso di accertamento

1/3

prima della notifica dell’avviso di accertamento

 

1/6 o 1/7 a seconda del ritardo

 

  • dall’ 1.9.2024

entro 30 giorni oppure entro 15 giorni dall’avviso di accertamento

1/3

prima della notifica dell’avviso di accertamento

 

1/6

Ad esempio se per l’anno 2020 è notificato un processo verbale di constatazione ove è indicato il recupero di € 100.000 per IVA non detraibile e la sanzione (90%) è di € 90.000, si hanno le seguenti alternative:

  • adesione integrale al verbale: la sanzione è ridotta a 1/6, cioè a € 15.000;
  • ravvedimento operoso: la sanzione è ridotta a 1/5, cioè a € 18.000.
Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 26/09/2024 Autotutela obbligatoria: atto d'indirizzo dell'Osservatorio enti locali

Autotutela obbligatoria enti locali: l'Osservatorio sulla finanza e la contabiltà degli enti locali ha pubblicato un atto di indirizzo sulle novità introdotte dalla Riforma Fiscale

Autotutela obbligatoria: atto d'indirizzo dell'Osservatorio enti locali

Autotutela obbligatoria enti locali: l'Osservatorio sulla finanza e la contabiltà degli enti locali ha pubblicato un atto di indirizzo sulle novità introdotte dalla Riforma Fiscale

Irpef 2025: nuove aliquote e anticipazioni per il prossimo anno

Per il solo anno di imposta 2024, salvo modifiche, la Riforma Fiscale ha previsto una novità per aliquote e scaglioni dell' Irpef. Verranno confermate per il 2025?

Irpef 2024: come cambia la no tax area?

In attesa della Legge di Bilancio 2025 e di ulteriori novtà sull'Irpef 2024, tra conferme e correttivi, vediamo le aliquote per il solo anno di imposta 2024 e la no tax area

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.