Le norme che disciplinano, ai fini IVA, il regime del margine sono contenute negli artt. 36-40-bis del D.L. 41/1995 e sono finalizzate a evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione.
Tale regime speciale è infatti utilizzabile per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, sono ceduti dal consumatore finale privato a un soggetto passivo d'imposta ai fini della successiva rivendita.
Stante la sua natura derogatoria, rispetto al sistema ordinario dell’IVA, la disciplina in esame va applicata in termini rigorosi e interpretata in maniera restrittiva.
Estratto dalla circolare del giorno n.84 del 19.04.2024 Il regime del margine: disciplina generale
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1) A quali cessioni si applica il regime del margine?
Il regime del margine si applica alle cessioni di:
- oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione[1];
- contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o soggetti assimilati[2];
- beni mobili usati[3].
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2) Regime del margine: oggetti d'arte
Definizione di oggetti d'arte:
- quadri "collages" e quadretti simili ("tableautins"), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista[4]
- opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto
- esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo
- fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto
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3) Regime del margine: beni di antiquariato e da collezione
Definizione di
- antiquariato: beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età.
- beni da collezione:
- francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso.
- collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.
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4) Regime del margine: beni mobili usati
Definizione di beni mobili usati:
- beni già utilizzati ma suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione[7] (esempio: veicoli usati)
- beni già utilizzati ma destinati ad un utilizzo diverso purché non siano mutate le caratteristiche tipologiche
- libri usati – diversi da quelli di antiquariato – ovvero beni contenenti metalli o pietre preziose in presenza di determinate condizioni (risoluzione n. 92/E del 12.12.2013)[8]
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5) Regime del margine: i beni devono essere già stati assoggettati a tassazione definitiva
Per poter assoggettare al regime del margine le cessioni dei suddetti beni, è tuttavia necessario che i medesimi siano già stati assoggettati a tassazione definitiva, ossia siano stati acquistati presso privati stabiliti in Italia ovvero in altro Stato membro dell’UE.
Inoltre, il comma 1 dell’art. 36 del D.L. 41/1995, considera:
acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.
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NOTE:
[1] art. 36, comma 1 del D.L. 41/1995.
[2] art. 36, comma 10-bis del D.L. 41/1995, introdotto dall’art. 2 del D.L. 16/2012.
[3] art. 36, comma 1 del D.L. 41/1995.
[4] ad eccezione dei disegni e progetti industriali, commerciali, topografici e simili, delle tele dipinte per gli scenari dei teatri, sfondi di studi d’arte e similari.
[5] escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico.
[6] ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria.
[7] ad esclusione dei beni ottenuti dall’utilizzo di altre materie prime usati ovvero i prodotti rigenerati (come pneumatici o batterie usate (circolare MEF n. 177/1995).
[8] in merito a quanto riportato dalla giurisprudenza si rinvia alla sentenza della Corte di Giustizia UE C154/17, e a quella della Cassazione n. 11927 del 06.05.2021.