L’impresa che consegue lo status di esportatore abituale può trasmettere una dichiarazione d’intento così che il fornitore/prestatore, effettuate le verifiche del caso, emetta una fattura senza IVA (ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/1972).
Alcune delle principali casistiche che possono verificarsi nell’operatività quotidiana all’interno delle imprese, riguardano ad esempio:
- le ipotesi di esaurimento del plafond da parte dell’esportatore, con il fornitore che emette fattura con IVA oppure l’esportatore che trasmette una nuova dichiarazione d’intento;
- le svariate casistiche di splafonamento, laddove il fornitore emette fattura senza IVA oltre il plafond indicato dal cliente oppure l’esportatore emette dichiarazioni oltre il plafond disponibile, eccetera;
- la gestione delle operazioni a cavallo d’anno.
Estratto dalla circolare del giorno n. 99 del 09.05.2024 Dichiarazioni di intento e casi operativi
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1) L’esportatore abituale
Lo status di esportatore abituale si acquisisce quando le operazioni che creano plafond effettuate, registrate nell'anno precedente (plafond fisso) sono superiori al 10% del volume d'affari[1], al netto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale.
I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle operazioni che creano plafond fatte nei 12 mesi precedenti, se il relativo ammontare supera il 10% del volume di affari dello stesso periodo (plafond mobile).
ESPORTATORE ABITUALE | Almeno il 10% del volume d’affari è composto da cessioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie) |
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[1] determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. 633/1972.
2) Dichiarazioni d’intento: quali sono le operazioni che creano plafond
Creano plafond le operazioni riportate nella seguente tabella:
esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari) ed indirette[2] |
operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, effettuate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa e servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, effettuati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa [3] |
cessioni intracomunitarie di beni e triangolari comunitarie e nazionali [4] |
cessioni a residenti nella Repubblica di S. Marino e nella Città del Vaticano e Cessioni non soggette ad imposta in base a trattati od accordi internazionali (basi Nato, ambasciate eccetera) [5] |
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[2] art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 633/1972.
[3] artt. 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972.
[4] artt. 41 e 58 del D.L. 331/1993.
[5] artt. 71 e 72 del D.P.R. 633/1972.
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3) Dichiarazione d’intento e momento di utilizzazione del plafond
La dichiarazione di intento deve essere presentata prima dell’effettuazione dell’operazione, come definita ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972.
Plafond disponibile per effettuare acquisti non imponibili
| Cessioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie) |
Per quanto concerne il momento di utilizzazione del plafond non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972,
Quanto detto, da notare, diversamente da quanto previsto per la compilazione del rigo VF17 della dichiarazione annuale IVA, relativo agli acquisti effettuati con dichiarazione di intento, che fa esclusivo riferimento al momento di registrazione delle operazioni d’acquisto.
Effettuazione dell’operazione ai fini IVA - Cessioni di beni | Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili; tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Se anteriormente viene emessa fattura, o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento |
Effettuazione dell’operazione ai fini IVA – prestazioni di servizi | Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Se anteriormente viene emessa fattura, o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato |
Estratto dalla circolare del giorno n. 99 del 09.05.2024 Dichiarazioni di intento e casi operativi che analizza le principali casistiche che si possono presentare nell’operatività quotidiana all’interno delle imprese, come ad esempio:
- esaurimento del plafond da parte dell’esportatore e trasmissione di una dichiarazione d’intento;
- ipotesi di splafonamento (lato fornitore ed esportatore);
- gestione delle operazioni a cavallo d’anno.
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