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CRISI D'IMPRESA E CONCORDATO SEMPLIFICATO

Crisi d'impresa e concordato semplificato

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata

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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 93 del 4 settembre 2024, ha approvato, in esame definitivo, il  decreto legislativo riguardante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

L’articolo 6 propone novelle alla disciplina sul concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata, contenuta nel Capo II del Titolo II del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il Capo II del Titolo II si compone degli articoli 25-sexies e 25-septies.

Di seguito ulteriore dettagli.

1) Quando si può ricorrere al concordato semplificato

L’articolo 25-sexies reca la disciplina del concordato semplificato, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata della crisi dell'azienda e le trattative si siano comunque svolte in modo corretto. 

L’articolo 6, comma 1, reca novelle al suddetto art. 25-sexies, proponendo di eliminare il riferimento all’esito “non positivo” della composizione negoziata e chiarendo i casi al ricorrere dei quali si possa richiedere il concordato semplificato

Si propone, inoltre, una modifica al fine di stabilire che la suddivisione dei creditori in classi, eventualmente contenuta nella proposta di concordato semplificato, riguardi anche i privilegiati degradati al chirografo di cui all’art. 84, comma 5, del codice medesimo.

Nello specifico, si interviene, pertanto, con il comma 1, sull’articolo 25-sexies del CCII che disciplina l’istituto del concordato semplificato, alternativo alle procedure concorsuali. 

Innanzitutto, viene sostituito il comma 1, precisando che 

  • nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell’azienda e 
  • l'esperto nella relazione finale dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a) e b) non sono praticabili, 

l’imprenditore può presentare al tribunale, nei termini prestabiliti, una proposta di concordato per cessione dei beni insieme al piano di liquidazione  e ai documenti fiscali e contributivi citati all’art. 39 del CCII. 

Tale proposta può contenere anche la suddivisione in classi dei creditori, ivi compresi i creditori privilegiati, i quali per la disposizione di cui all’art. 84, comma 5 del CCII, possono essere soddisfatti anche non integralmente (ma in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione), mentre la quota residua del loro credito è trattata come credito chirografario. 

Nel rispetto del termine di sessanta giorni di cui sopra, inoltre, è concessa all’imprenditore la possibilità di accedere al concordato semplificato con la domanda prenotativa di cui all’articolo 40, prevedendo, pertanto, che l’accesso a tale strumento possa avvenire anche con riserva di deposito della proposta e del piano. 

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2) Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: l’omologazione del concordato

L’imprenditore chiede l’omologazione del concordato con ricorso comunicato al pubblico ministero e viene immediatamente pubblicato dalla cancelleria del tribunale nel registro delle imprese, entro il giorno successivo al suo deposito per rispondere alle esigenze di pubblicità, trasparenza, di integrazione del contraddittorio e di tutela dei terzi di buona fede (comma 2).

Il comma 3 viene sostituito e la nuova versione, nel riconfermare le attività e le verifiche già inserite nella precedente formulazione, precisa che tali verifiche sulla ritualità della proposta concernono anche la corretta formazione delle classi dei creditori e, infine, prevede che il tribunale possa assegnare un termine ulteriore (non superiore a quindici giorni) per integrare o modificare il piano e presentare nuovi documenti. Il comma 4 viene, pertanto adeguato ai riferimenti lessicali e normativi contenuti nel comma precedente, mentre nel comma 5 viene allineato il riferimento all’alternativa liquidatoria con l’indicazione anche della liquidazione controllata (necessaria per le imprese agricole, le start-up e le imprese minori). Viene, infine, eliminato il riferimento al deposito del ricorso «in cancelleria», non più coerente con il generalizzato obbligo di deposito telematico.

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3) Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: liquidazione del patrimonio

Con il comma 2 dell’articolo in esame si interviene sull’art. 25-septies, prevedendo che il tribunale nomini con il decreto di omologazione un liquidatore giudiziale, applicandosi in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 14/2019.

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Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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