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REPORTING DI SOSTENIBILITÀ: BASI PER PREPARARE LA DICHIARAZIONE

Reporting di sostenibilità: basi per preparare la dichiarazione

Reporting di sostenibilità: BP-1 le basi per la preparazione della dichiarazione di sostenibilità e BP-2 informativa sulle circostanze specifiche

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Con l'entrata in vigore della Direttiva UE CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), la trasparenza sui temi di sostenibilità è diventata un obbligo normativo per molte aziende. La dichiarazione di sostenibilità non si limita a soddisfare un mero requisito legale, ma rappresenta uno strumento strategico per comunicare agli stakeholder il proprio impegno verso pratiche aziendali responsabili.

Il documento "BP-1 Le Basi per la Preparazione della Dichiarazione di Sostenibilità", in conformità con l'ESRS (European Sustainability Reporting Standards), stabilisce i principi fondamentali che guidano le imprese nella redazione di una rendicontazione accurata e completa. Tra gli elementi chiave trattati, emergono la definizione del perimetro di consolidamento, in che misura le dichiarazioni di sostenibilità coprono l’attività a monte e a valle della catena del valore e l’informativa sulle c.d. “circostanze specifiche”. Questi aspetti sono cruciali per garantire la trasparenza e l'affidabilità dei dati riportati, rafforzando la fiducia degli investitori e di altri stakeholder nell'integrità delle informazioni fornite.

L’approfondimento è estratto dal libro Reporting di sostenibilità ESG 

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L’approfondimento è estratto dal libro Reporting di sostenibilità ESG 

1) Reporting di sostenibilità: BP-1 le basi per la preparazione della dichiarazione di sostenibilità

Il primo capitolo dell’ESRS 2 tratta le basi generali, BP (basis of preparation), per la preparazione della dichiarazione di sostenibilità. L’obiettivo di tale obbligo è fornire la comprensione di come l’impresa redige la dichiarazione di sostenibilità specificando (in applicazione dei requisiti dell’ESRS 1):

  • il perimetro di consolidamento,
  • la catena del valore,
  • informando e motivando l’eventuale esenzione alla divulgazione (ai sensi Direttiva (UE) (CSRD)).

L’impresa deve comunicare:

  1. se la dichiarazione di sostenibilità è redatta su base consolidata o individuale;
  2. per le dichiarazioni di sostenibilità consolidate, se l’area di consolidamento coincide con quella del bilancio e, ove previsto l’indicazione delle imprese controllate incluse nel consolidamento ed esentate dall’obbligo annuale o consolidato rendicontazione di sostenibilità;
  3. in che misura le dichiarazioni di sostenibilità coprono l’attività a monte e a valle della catena del valore distinguendo:
    • la misura con la quale si estende la valutazione della rilevanza degli impatti, dei rischi e delle opportunità lungo la catena del valore;
    • la misura con la quale le politiche, azioni e obiettivi si estendono alla catena del valore;
    • la misura con la quale sono inclusi i dati della catena del valore nella divulgazione metriche;
    • se l’impresa si è avvalsa della facoltà di omettere di comunicare un’informativa come previsto dagli artt. 19-bis e 29-bis della Direttiva CSRD, la dichiarazione deve dare evidenza a tale opzione.

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2) Reporting di sostenibilità: informativa sulle circostanze specifiche

L’obbligo di divulgare la base per la stesura della dichiarazione di sostenibilità comprende anche l’informativa sulle c.d. “circostanze specifiche”, coerentemente con i requisiti di informativa dell’ESRS 1.

Le circostanze specifiche si riferiscono a:

1) l’orizzonte temporale

Quando la dichiarazione di sostenibilità si discosta dagli orizzonti temporali di medio o lungo termini definiti dall’ ESRS 1, l’impresa deve indicare:

a) la definizioni degli orizzonti temporali a medio o lungo termine utilizzati;

b) i motivi dell’applicazione di tali definizioni;  

2) la stima della catena del valore

Quando le metriche includono dati sulla catena del valore provenienti da fonti indirette, come i dati medi di settore, l’impresa deve:

a) indicare le metriche;

b) descrivere la base per la preparazione, il livello di accuratezza risultante e, ove applicabile, le azioni pianificate per migliorare l’accuratezza in futuro (secondo i requisiti ESRS 1, capitolo 5, Valore catena);

3) le fonti di stima e incertezza sull’esito

Quando esiste una significativa incertezza nella stima o nel risultato13 dei dati, l’impresa deve:

a) identificare le metriche che ha divulgato e che rivestono una significativa incertezza di stima, indicare le fonti e natura delle incertezze di stima ed i fattori che influenzano le incertezze;

quando vi è una significativa incertezza sull’esito, l’impresa deve fornire:

b) informazioni sulle assunzioni fatte circa il futuro e altre fonti di incertezza significativa;

4) i cambiamenti nella base di preparazione ed errori significativi

Quando si verificano cambiamenti negli elementi generali del report di sostenibilità di un periodo di rendicontazione rispetto a quello/i precedente/i, ad esempio la ridefinizione o la sostituzione di una metrica o di un obiettivo, l’impresa deve:

a) spiegare le modifiche;

b) spiegare i motivi di tali modifiche, incluso il motivo per cui la metrica sostituita è più utile informazione;

c) fornire dati comparativi rideterminati, a meno che ciò non sia fattibile. Quando vi è impossibilità di rettificare le informazioni comparative per uno o più esercizi precedenti, l’impresa rende pubblico tale fatto. Errori di segnalazione nei periodi precedenti.

Quando esistono errori significativi del periodo precedente l’impresa deve divulgare:

a) la natura dell’errore materiale del periodo precedente;

b) la misura praticabile, la correzione per ciascun periodo precedente divulgato;

c) se la correzione dell’errore non è fattibile, le circostanze che ne hanno determinato l’esistenza e una descrizione di come e quando l’errore è stato corretto;

5) l’informativa dovuta con riferimento a legislazioni locali o a dichiarazioni generalmente accettate

Se l’impresa nelle proprie dichiarazioni di sostenibilità include informazioni basate sulle legislazioni locali o sulle dichiarazioni generalmente accettate in materia di rendicontazione sulla sostenibilità in aggiunta alle informazioni previste dagli ESRS, dovrà darne evidenza (comunicare) anche questo fatto. In caso di applicazione di altri riferimenti normativi l’impresa dovrà dare evidenza agli articoli dello standard applicato;

6) l’incorporazione per riferimento/rinvio

Quando l’impresa incorpora informazioni facendo riferimento all’ESRS 1, deve comunicare l’elenco dei requisiti informativi dell’ESRS o dei datapoint specifici imposti dal requisito di divulgazione che sono stati incorporati.

L’approfondimento è estratto dal libro Reporting di sostenibilità ESG 

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