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PERIODO DI PROVA NEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMMERCIO (CCNL COMMERCIO)

Periodo di prova nel Contratto Collettivo Nazionale del Commercio (CCNL Commercio)

CCNL commercio e periodo di prova. Tempistiche massime per i vari livelli contrattuali e tutele previste per i lavoratori durante questo periodo

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L'articolo che segue analizza le disposizioni relative al periodo di prova nel Contratto Collettivo Nazionale del Commercio (CCNL Commercio), soffermandosi in particolare sulle tempistiche massime per i vari livelli contrattuali e sulle tutele previste per i lavoratori durante questo periodo

Verranno approfonditi i criteri che regolano l'adozione del patto di prova e le implicazioni derivanti dall'introduzione del Decreto "Trasparenza" (D.Lgs. 27 giugno 2022 n. 104), evidenziando i diritti del lavoratore e gli obblighi del datore di lavoro nel rispetto delle normative vigenti.

Si tratta di un estratto dal libro cartaceo CCNL Commercio IV edizione  (di Matteucci e Stern) - Testo unico del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

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CCNL Commercio – cartaceo  IV edizione

1) Periodo di prova - CCNL COMMERCIO

Capo IV

PERIODO DI PROVA Art. 121 (Periodo di prova)

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

livello

Periodo di prova

Quadri e Primo

6 mesi

Secondo e Terzo

60 giorni

Quarto e Quinto

60 giorni

Sesto e Settimo

45 giorni

 Il periodo indicato per Quadri e Primo livello deve essere computato in giorni di calendario.

I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.

Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.

Dichiarazione a verbale 

Le Parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

CCNL Commercio – cartaceo di Matteucci e Stern

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2) Periodo di prova - CCNL COMMERCIO. Commento dell'autore

COMMENTI DELL’AUTORE

Il patto di prova è l’atto con il quale lavoratore e datore di lavoro volontariamente concordano che la definitiva instaurazione del rapporto di lavoro sia condizionata al previo esperimento di un periodo di prova. La funzione della prova non è limitata alla verifica delle capacità del lavoratore di svolgere le mansioni assegnate ma si estende anche alle modalità in cui la sua personalità si manifesta nell’ambito aziendale: è dunque legittima la clausola riportante anche la finalità di valutare qualità non strettamente lavorative del dipendente, concernenti le sue capacità relazionali con colleghi, collaboratori e superiori (Cass. 7 settembre 2015, n. 746).

Le ultime disposizioni, contenute nel DECRETO “TRASPARENZA”, D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, in vigore dal 13 agosto 2022, hanno evidenziato che:

a) il periodo di prova, nei casi in cui è previsto, non può essere superiore a 6 mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi;

b) nel rapporto a termine, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego;

c) in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto a un nuovo periodo di prova;

d) in caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza;

e) per le PA continua ad applicarsi l’art. 17 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (art. 7, D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104; Min. Lav., circ. 20 settembre 2022, n. 19, par. 4.1).

CCNL Commercio – cartaceo IV edizione - Testo unico del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi 

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3) CCNL Commercio 2024

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Fonte immagine: Foto di Mediamodifier da Pixabay
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