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CONTROLLI CIRCOLAZIONE DENARO CONTANTE: LA NORMATIVA NAZIONALE SI ALLINEA A QUELLA EUROPEA

Controlli circolazione denaro contante: la normativa nazionale si allinea a quella europea

CDM 4.09.2024, approvato in esame preliminare lo schema di dlgs adeguamento normativa nazionale a quella europea controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione

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Durante il Consiglio dei Ministri n. 93 del 4 settembre scorso, è stato approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo relativo all’adeguamento della normativa nazionale a quella europea (regolamento (UE) 2018/1672), relativa ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione.

Vale la pena ricordare che recentemente, il 7 maggio 2024, con la Circolare n. 12/2024, le Dogane avevano fornito indicazioni in materia di controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dal territorio nazionale in considerazione proprio del disallineamento tra la normativa unionale e quella nazionale (cfr. l’articolo di approfondimento).

Vediamo di seguito quali sono i principali interventi del legislatore nazionale volti ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1672 “relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione”.

1) Mercato dell'oro

Il decreto in esame modifica le definizioni di “oro da investimento” e di “materiale d’oro”, e vi ricomprende adesso anche l’oro destinato a successiva lavorazione ampliando la fattispecie delle operazioni in oro per le quali occorre che vengano dichiarate all’UIF ('Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) riducendo da 12.500 euro a 10.000 euro il relativo valore “soglia”. Viene altresì precisato che il suddetto obbligo dichiarativo sussista anche in relazione ad operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte che siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.

2) Normativa in materia valutaria

In primo luogo il decreto modifica e aggiorna le definizioni di “denaro contante”, “valuta, “strumenti negoziabili al portatore”, “carte prepagate”, “denaro contante non accompagnato”.  Il nuovo testo normativo precisa che l’obbligo dichiarativo, gravante su chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante (anche detto “denaro accompagnato”) di importo pari o superiore a 10.000 euro, non si ritiene soddisfatto qualora le informazioni fornite dovessero risultare inesatte o incomplete e se il denaro contante non è messo a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) a fini di controllo. In questo senso, è riconosciuto alle Dogane e alla Guardia di Finanza il potere di trattenere per massimo 30 giorni, prorogabili, in casi particolari, fino a 90, il denaro contante.

La disposizione in commento chiarisce che  i controlli mirati delle movimentazioni di denaro contante sono basati  principalmente sull’analisi dei rischi effettuata anche con l’utilizzo di strumenti informatici sottolineando, inoltre, che sarà possibile l’utilizzare per fini fiscali le informazioni acquisite nell’ambito delle attività di accertamento e contestazione relative all’adempimento degli obblighi di dichiarazione (rispetto al denaro accompagnato) e di informativa (per il denaro non accompagnato.

Inoltre, viene previsto che lo scambio di informazioni tra l’ADM e la GDF e le omologhe autorità competenti degli Stati UE avvenga attraverso il sistema di informazioni doganali (SID) e che, qualora emergano indizi di attività criminose correlate a denaro contante, che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell’UE, le citate informazioni vengano trasmesse dall’ADM e dalla GDF anche alla Commissione UE, all’EPPO e (dalla sola GDF) ad EUROPOL.

3) Violazione degli obblighi dichiarativi

In ordine all’ estinzione per oblazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi e informativi inerenti ai trasferimenti di denaro contante, vengono incrementate le soglie percentuali previste per il pagamento in misura ridotta (per esempio, aumentando dal 15 al 30% l’importo della somma non dichiarata che deve essere versato in caso di mancata dichiarazione di somme di denaro eccedenti i 10.000 euro, ma non i 40.000 euro) e introducendo un trattamento differenziato per i casi di omessa dichiarazione e per i casi di incompleta/inesatta dichiarazione e inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione degli obblighi dichiarativi e informativi.

Fonte immagine: Foto di Clker-Free-Vector-Images da Pixabay
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